IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
cui e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze  e,
allo stesso, sono state trasferite  le  funzioni  dei  Ministeri  del
tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  recante
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» ; 
  Visto l'art. 26 del  decreto  legislativo  n.  112  del  1999,  che
disciplina il rimborso delle  somme  iscritte  a  ruolo  riconosciute
indebite e, in particolare, i commi 1 e  1-bis,  secondo  cui  l'ente
creditore incarica dell'effettuazione  del  rimborso  l'agente  della
riscossione, che anticipa le somme; 
  Visto il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo  n.  112  del
1999,  il  quale  dispone  che  l'ente   creditore   restituisce   al
concessionario le somme dallo stesso anticipate  per  l'effettuazione
del rimborso e  corrisponde  sulle  stesse  gli  interessi  legali  a
decorrere dal giorno del rimborso; 
  Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo  n.  112  del
1999, il quale rinvia ad un decreto del Ministero delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica, l'individuazione delle specifiche modalita'
di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario  delle
somme anticipate; 
  Visto, il comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n.  112  del
1999, il quale stabilisce che gli enti creditori diversi dallo  Stato
possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso
differenti da quelle previste dal medesimo art. 26; 
  Visto l'art. 57-bis  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1999,
secondo il quale, nelle more dell'emanazione del citato  decreto  del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il  rimborso  delle  somme
iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito con  le  modalita'
in vigore al 30 giugno 1999 e la restituzione ai concessionari  delle
somme anticipate avviene attraverso provvedimenti che autorizzano gli
stessi ad utilizzare tali somme  in  diminuzione  dai  versamenti  in
Tesoreria dei tributi riscossi  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ( c.d. sistema delle tolleranze ); 
  Visto il decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante
«Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
che ha  soppresso  il  sistema  di  affidamento  in  concessione  del
servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° ottobre  2006
e ha trasferito le relative funzioni all'Agenzia delle  entrate,  che
le esercita mediante la societa' Equitalia S.p.a; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
che ha disposto lo scioglimento delle societa' del Gruppo Equitalia a
decorrere dal 1° luglio 2017 e attribuito l'esercizio delle  funzioni
relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le
svolge per il tramite  di  un  proprio  ente  strumentale  denominato
«Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e  alla
vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
concernente la «Concentrazione della riscossione nell'accertamento»; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente  il
«Potenziamento dell'accertamento in materia doganale»; 
  Considerato che le modalita' di restituzione delle somme anticipate
dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 57-bis  del  decreto
legislativo 13  aprile  1999,  n.  112,  a  causa  della  progressiva
diminuzione delle riscossioni effettuate ai sensi dell'  art.  4  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, non risultano  sufficienti
ad assicurare il tempestivo recupero delle somme rimborsate; 
  Considerato che il sistema delle tolleranze sta causando un  sempre
maggiore indebitamento all'agente della riscossione e oneri a  carico
dello Stato per gli interessi corrisposti sulle somme anticipate; 
  Ritenuta la necessita' di individuare, nel rispetto della normativa
vigente, un  sistema  di  immediato  ristoro  per  gli  agenti  della
riscossione delle somme anticipate ai contribuenti. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di  rimborso  delle  somme  iscritte  a  ruolo  pagate  dal
                   debitore riconosciute indebite 
 
  1. Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove  riconosciute
indebite,  sono  rimborsate  dall'agente  della  riscossione  con  le
modalita' previste  dall'art.  26,  commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.