IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5,
lettere f) ed f-bis), del predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,   n.   296   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione
del consiglio di amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006,  n.
26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla
deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento
alle  regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di
equivalenza degli effetti economico  -  finanziari  per  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione,
nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei
medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%,
come da determina dell'AIFA del 30 dicembre 2005 ed  il  mantenimento
delle predette misure  sino  ad  integrale  copertura  del  disavanzo
accertato per il  2006,  previa  verifica  da  effettuarsi  entro  il
termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge  23  dicembre
1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»)  dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione - ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera
g), della legge n. 296/2006 -  della  riduzione  di  prezzo  del  5%,
disposta con determina del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA del 21 dicembre 2018, n. 2048 («Procedure di  pay-back
5% - Anno  2018  »,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale  -  n.  300  del  28  dicembre  2017),  la   quale   ne   ha
regolamentato, per l'anno 2018, la relativa procedura, specificando i
prezzi  delle  specialita'  medicinali  rispetto  a  cui  le  aziende
intendevano avvalersi della sospensione  del  5%,  nonche'  i  prezzi
delle specialita' medicinali per i quali era stata ripristinata  tale
riduzione del 5%; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2019, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendano  avvalersi  della  sospensione
del 5% di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge  n.
296/2006, nonche'  dei  prezzi  delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che non manifestino detta volonta', ovvero  che,  pur  avendo
manifestato la stessa, non procedano poi al versamento del dovuto  in
favore delle regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei  prezzi,  anche
per il procedimento di cui all'anno 2019 le differenze di prezzo  tra
prodotti uguali o analoghi  eventualmente  indotte  dall'applicazione
del pay-back 5% non costituiscono variazioni di spesa  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 («Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa») e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
(«Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e successive
modificazioni ed integrazioni; 
    il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, per l'accesso ai  documenti  amministrativi  e  per  la
dematerializzazione; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% 2019, pubblicata  sul  portale  dell'AIFA  in  data  5
dicembre 2019, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a
collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  18,00  della  medesima   data,
attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA
Front-End dedicata, per prendere visione dell'elenco dei prodotti per
i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della  riduzione
del prezzo  del  5%  per  le  specialita'  medicinali  a  fronte  del
versamento (pay-back) del relativo  controvalore  su  appositi  conti
correnti indicati dalle singole regioni,  fissandone  le  tempistiche
per la partecipazione al procedimento; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - 2019, pervenute all'AIFA sino alle  ore  18,00  del  13
dicembre 2019; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla pec dedicata dell'AIFA fino al 20  dicembre
2019; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  per  l'anno  2019
(allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2. In funzione della applicazione della  predetta  metodologia,  e'
approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art.  8,
comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  («Interventi  correttivi  di  finanza
pubblica»), classificati in classe A e H (e,  quindi,  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale), per i  quali  sono  ripristinati,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, i prezzi in vigore  al  30  settembre
2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei
medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018,
in ragione dell'applicazione del pay-back, e'  sospesa  la  riduzione
del prezzo del 5% di cui alla determina AIFA del  27  settembre  2006
(allegato 2). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537 sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA,  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico del SSN,  altresi'  comprensivi
della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe H sono prezzi massimi di  cessione,  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN, applicati a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico  dello  stesso  SSN,  altresi'  comprensivi  della   riduzione
prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.