IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare: 
    il comma 1, il quale prevede che «le Universita'  (...)  adottano
programmi  triennali  coerenti  con  le  linee  generali  d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti la Conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane,  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  il   Consiglio
nazionale degli studenti universitari (...)»; 
    il comma 2, il quale prevede che «i programmi  delle  universita'
di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi  dell'(ANVUR),  sentita
la Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane  (...)  Dei
programmi delle universita' si tiene  conto  nella  ripartizione  del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»; 
  Vista la legge del  9  maggio  1989,  n.  168,  la  quale  prevede,
all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo  e
al coordinamento nei confronti delle Universita' (...)  nel  rispetto
dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione»,
e che, pertanto, la valutazione dei programmi  di  cui  trattasi  non
puo' che essere effettuata ex post, mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25  (regolamento  relativo   alla
programmazione del sistema universitario), concernente  l'istituzione
e la soppressione degli Atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n.   270
(regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi
di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle  disposizioni
vigenti sulla programmazione del sistema universitario»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del decreto-legge del 10  novembre  2008,  n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo del 27  ottobre  2009,  n.  150,  come
modificato dal  decreto  legislativo  del  25  maggio  2017,  n.  74,
relativo alla programmazione e  alla  valutazione  della  performance
amministrativa anche delle istituzioni universitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, (regolamento  concernente  la  struttura  e  il  funzionamento
dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone  che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2010, n.  240,  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero,  nel  rispetto
della liberta' di insegnamento e  dell'autonomia  delle  universita',
indica obiettivi e indirizzi strategici  per  il  sistema  e  le  sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di  sua  competenza,
ne verifica  e  valuta  i  risultati  secondo  criteri  di  qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»; 
  Visto il decreto legislativo del  27  gennaio  2012,  n.  19  e  in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono  che  con  decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni  triennio  gli  indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e  delle  sedi  e
per la valutazione periodica  dell'efficienza,  della  sostenibilita'
economico-finanziaria delle  attivita'  e  dei  risultati  conseguiti
dalle  singole  universita'  nell'ambito  della  didattica  e   della
ricerca,  delle  universita'  statali  e   non   statali   legalmente
riconosciute,  ivi  comprese  le  universita'  telematiche,  proposti
dall'ANVUR,  sulla  base  «delle  linee  generali  d'indirizzo  della
programmazione delle universita'»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e  l'art.
10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98 e in  particolare
l'art.  60,  concernente   la   «semplificazione   del   sistema   di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione  del
sistema universitario»; 
  Visto il decreto-legge del 20 giugno 2017, n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e  in  particolare
l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si  aggiungono
importi di  natura  perequativa  che  tengono  conto  dei  differenti
contesti economici, territoriali  e  infrastrutturali  in  cui  opera
l'universita'; 
  Visto il  decreto  ministeriale  dell'8  agosto  2018,  n.  585,  e
relativo al costo standard per studente in corso  2018  -  2020,  che
definisce altresi' i sopraindicati importi perequativi  nella  misura
complessiva massima del tredici per cento rispetto al costo  standard
medio nazionale; 
  Visti  i  provvedimenti  legislativi  finalizzati  a  interventi  a
sostegno degli studenti, in particolare il decreto-legge del 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, art. 1 relativo a «iniziative  per  il  sostegno  degli
studenti universitari e per favorirne la mobilita'»  e  la  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), art. 1, commi  290  -
293, relativo ai Piani per l'orientamento e il tutorato; 
  Visto il decreto ministeriale del 29  dicembre  2017,  n.  1047,  e
relativo agli interventi a favore degli studenti; 
  Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico
quali: 
    la Dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i  successivi
impegni politici assunti per  la  costruzione  dello  Spazio  europeo
dell'alta formazione fino al Comunicato di Parigi del 25 maggio 2018; 
    le Conclusioni del Consiglio dell'UE del 12  maggio  2009  su  un
quadro  strategico  per   la   cooperazione   europea   nel   settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020») e  le  Raccomandazioni
specifiche per Paese adottate annualmente dal Consiglio europeo; 
    l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare
riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla  parita'  di
genere,  a  ricerca  e  innovazione   e   alla   crescita   economica
sostenibile; 
    la partecipazione  italiana  al  progetto  «HEInnovate»  promosso
dalla Commissione europea e da OCSE; 
  Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n.  587  relativo
ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita' (FFO) per l'anno 2018; 
  Visti lo statuto del CINECA e la delibera del  consiglio  direttivo
dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l'iscrizione  del
Consorzio, nell'elenco di cui all'art.  192,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  50/2016,  quale  soggetto  in  house  del  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane (CRUI) del 25 luglio 2019;  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti  universitari  (CNSU),  del  30  luglio  2019;  dell'Agenzia
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario  e  della
ricerca (ANVUR), del 31  luglio  2019;  del  Consiglio  universitario
nazionale (CUN) del 31 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Programmazione 2019 - 2021 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  definite  le  linee  generali
d'indirizzo della programmazione del  sistema  universitario  per  il
triennio 2019-2021 e i relativi indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati. 
  2. Le universita' statali e non  statali  legalmente  riconosciute,
ivi comprese le universita' telematiche, adottano  i  loro  programmi
pluriennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto.  Le
universita' statali, nell'ambito  della  loro  autonomia,  assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione  della  performance  di
cui  al  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  con   la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto. 
  3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e'
finalizzata alla  valorizzazione  dell'autonomia  responsabile  degli
atenei rispetto al perseguimento dei seguenti cinque obiettivi: 
    A. Didattica; 
    B. Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza; 
    C. Servizi agli studenti; 
    D. Internazionalizzazione; 
    E. Politiche di reclutamento. 
  4. Il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  3  viene
valutato sulla base dei programmi pluriennali degli  atenei  e  degli
indicatori,  scelti  dagli  stessi  coerentemente  con   la   propria
strategia, tra quelli riportati nell'allegato 1 al  presente  decreto
che ne costituisce parte integrante.