IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3,  comma  1,  ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario,  nel  limite  annualmente  stabilito  dalla   legge   di
approvazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di: 
    effettuare operazioni di  indebitamento  sul  mercato  interno  o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione di «tranches» di prestiti vigenti al fine  di  consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati; 
    di disporre l'emissione di «tranches» di prestiti vigenti volte a
costituire un portafoglio attivo di titoli di  Stato  da  utilizzarsi
per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi; 
    di  effettuare  operazioni  di  rimborso  anticipato  nonche'  di
scambio di titoli e di  utilizzare  altri  strumenti  previsti  dalla
prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto l'art. 3, comma 1-bis, del suddetto testo unico, in forza del
quale il Tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare  accordi  di  garanzia
bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; 
  Visto il decreto ministeriale per l'attuazione  delle  garanzie  n.
103382 del 20 dicembre 2017 (di seguito «Decreto garanzie»); 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato all'art.  7  dal  decreto  ministeriale  n.  9487  del  1°
febbraio 2005,  con  il  quale  vengono  regolate  le  operazioni  di
concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici
di negoziazione; 
  Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la  Banca  d'Italia  per  il
servizio di Tesoreria»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con  il
quale sono state disciplinate le modalita'  di  movimentazione  della
liquidita' depositata sul conto  disponibilita'  del  Tesoro  per  il
servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti
ad  esso  assimilabili  e  per   la   selezione   delle   controparti
partecipanti alle relative operazioni; 
  Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: 
    contratti-quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.»),    associazione    di    categoria    internazionalmente
riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle operazioni di  gestione  su  base  consensuale
debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni  finanziarie  al
fine di regolamentare le operazioni medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  ed  in
particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli  organi
di    governo    l'esercizio    delle    funzioni    di     indirizzo
politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti,
si riserva ai dirigenti l'adozione degli  atti  e  dei  provvedimenti
amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno,   nonche'   la   gestione    finanziaria,    tecnica    ed
amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2,
ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice  dei  contratti  pubblici»  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.  196  e  successive  modifiche,
recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno  finanziario  2020
le operazioni di emissione dei prestiti  verranno  disposte  mediante
decreto dal direttore generale del Tesoro  o,  per  sua  delega,  dal
dirigente generale capo  della  Direzione  II  del  Dipartimento  del
Tesoro (di seguito  «direttore  della  Direzione  II»).  In  caso  di
assenza  o  impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni   predette
potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del  Tesoro,
anche in presenza di  delega  continuativa.  In  caso  di  assenza  o
impedimento di entrambi, le  operazioni  di  emissioni  dei  prestiti
verranno disposte da altro dirigente generale delegato a firmare  gli
atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di  titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso  o  variabile.  Potra',  inoltre,  procedere  all'emissione  di
«tranches»  di  prestiti  vigenti  per  consentire  il   ricorso   ad
operazioni di pronti contro termine  o  altre  in  uso  nella  prassi
finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.