LA PRESIDENTE 
                     DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
  Visti gli articoli 14, primo comma,  e  22,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  Viste le «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale»  approvate  il  16  marzo  1956  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  24  marzo  1956,   n.   71   e   successive
modificazioni; 
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale»: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del
Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito  delle
deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte  dall'Avvocato
generale dello Stato o da un suo sostituto. 
  2. Il Presidente della  Giunta  regionale  interviene  depositando,
oltre alle  deduzioni,  comprensive  delle  conclusioni,  la  procura
speciale rilasciata a norma dell'art. 3,  contenente  l'elezione  del
domicilio. 
  3. Eventuali interventi  di  altri  soggetti  hanno  luogo  con  le
modalita' di cui al comma precedente. 
  4. L'atto di intervento e' depositato non oltre venti giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  introduttivo  del
giudizio. 
  5. Il cancelliere  da'  comunicazione  dell'intervento  alle  parti
costituite. 
  6. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi. 
  7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di
un interesse qualificato, inerente in modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio.»