IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito  «Codice
della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
Codice  della  strada»,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
«Regolamento»; 
  Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361  del
Regolamento,  che  prevede  l'obbligo  di  apporre  pannelli  per  la
segnalazione della sporgenza longitudinale del carico; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Considerato che il regolamento  (UE)  n.  305/2011  e'  entrato  in
vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di  predispone
dichiarazioni  di  prestazioni  di  prodotto,  secondo  i   prospetti
indicati dalle norme armonizzate; 
  Vista  la  norma  armonizzata  EN  12899-1  «Segnaletica  verticale
permanente per il traffico stradale - Parte  1:  segnali  permanenti»
rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011; 
  Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre  sui
veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice  della  strada  e
dal Regolamento; 
  Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui
veicoli,  in  termini  di  prestazioni  e  caratteristiche,  sono  da
ritenersi del tutto analoghi a  quelli  della  segnaletica  verticale
permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la
segnalazione  della  sporgenza  longitudinale  del  carico,  previste
dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361  del  Regolamento,
subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai
sensi del regolamento (UE) n. 305/2011. 
  2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici  di
cui al comma  1,  devono  essere  provvisti  della  dichiarazione  di
prestazione di prodotto.