IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                   DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 
  Nella seduta del 13 dicembre 2019; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio  di
Presidenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004,  n.
36; 
  Considerato che nella cornice dei principi costituzionali,  vengono
in rilievo i seguenti dati legislativi: 
    a) art. 34, legge n. 186/1982, il quale prevede che il Presidente
del Consiglio di Stato «fissa la data della  discussione  dinanzi  al
consiglio di presidenza con decreto da  notificarsi  almeno  quaranta
giorni prima all'interessato,  il  quale  puo'  prendere  visione  ed
estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre  dieci
giorni prima della discussione»; la regola e' riprodotta in modo  non
pedissequo nel regolamento interno del Consiglio di Presidenza  della
giustizia amministrativa, il cui art. 43,  comma  2,  prescrive  che,
fissata la discussione, «il  decreto  e'  notificato  all'interessato
almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo  termine
l'interessato puo' prendere visione  ed  estrarre  copia  degli  atti
nonche' depositare, non oltre dieci giorni prima  della  discussione,
le sue difese»; 
    b) art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 in materia di accesso agli
atti, relativo ai casi di esclusione dal diritto di accesso,  ove  si
prevede che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti  l'accesso
ai documenti amministrativi la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per
curare o per difendere i propri interessi giuridici»; 
    c) art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, il quale, tra le
definizioni e i principi, individua i soggetti interessati,  titolari
del diritto d'accesso, come coloro i  quali  siano  portatori  di  un
«interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad   una
situazione giuridica tutelata e collegata al documento  al  quale  e'
chiesto l'accesso»; 
    d) art. 23, comma 1, legge n. 241/1990, il  quale  (nel  regolare
l'ambito di applicazione del diritto di  accesso)  aggiunge  che  «il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24»; 
    e) art. 24, legge n.  241/1990,  in  materia  di  esclusione  dal
diritto di accesso,  il  quale  al  comma  1,  lett.  a)  prevede  la
esclusione per i  casi  di  segreto  o  di  divieto  di  divulgazione
espressamente previsti (anche) «dalle  pubbliche  amministrazioni  ai
sensi del comma 2 del presente articolo», con un rinvio  alla  regola
per  cui  «Le  singole  pubbliche  amministrazioni   individuano   le
categorie di documenti da esse formati o  comunque  rientranti  nella
loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1»; 
    f) art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, il quale prevede che «non
sono ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  a  un  controllo
generalizzato dell'operato delle  pubbliche  amministrazioni»,  e  al
comma 4 aggiunge che «L'accesso ai documenti amministrativi non  puo'
essere  negato  ove  sia  sufficiente  fare  ricorso  al  potere   di
differimento»; e art. 25 comma 3, «il rifiuto, il differimento  e  la
limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabili
dall'art. 24 e devono essere motivati»; 
  Considerato  che   l'art.   34,   legge   n.   186/1982   riferisce
specificamente il termine di quaranta giorni dalla  discussione  alla
notifica del  decreto  di  fissazione  della  discussione  stessa;  e
riferisce specificamente il successivo termine  di  dieci  giorni  al
momento non oltre  il  quale  l'interessato  puo'  depositare  difese
nonche'  prendere  visione  ed  estrarre  copia  degli  atti,  mentre
soltanto con la norma secondaria del regolamento interno al Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa la presa  visione  e  la
estrazione di copia degli atti viene riferita al termine di  quaranta
giorni; 
  Considerato che l'art, 27, comma 4, legge n. 241/1990, la' dove  e'
prescritto che «L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere
negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere  di  differimento»,
concepisce il differimento come alternativa al diniego,  per  cui  il
differimento e' fattispecie diversa da una negazione dell'accesso ed,
in quanto piu' ampia,  e'  quindi  compatibile  con  una  concessione
dell'accesso ancorche' differita nel tempo, ipotesi questa  che  deve
quindi ritenersi ammessa dalla normazione primaria; 
  Considerato che e' ravvisata l'opportunita' di  regolare  l'accesso
agli atti del procedimento disciplinare  con  modalita'  che  possano
garantire nel contempo l'effettivita'  dell'azione  disciplinare,  la
tutela degli interessi defensionali dell'incolpato, la  tutela  della
riservatezza dei diversi soggetti coinvolti; 
  Considerato che, nella gestione delle istanze di  accesso  relative
all'attivita'  amministrativa  del  Consiglio  di  Presidenza   della
giustizia amministrativa, il segretario del Consiglio  di  Presidenza
della giustizia amministrativa e/o il responsabile  del  procedimento
nominato in sede di procedimento disciplinare agiscono per delega del
Consiglio di Presidenza, nei limiti delle direttive generali e  delle
istruzioni particolari ricevute dall'organo di autogoverno; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  Nel regolamento interno  per  il  funzionamento  del  Consiglio  di
Presidenza  (decreto  6  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004)  e'  inserito
il seguente: 
  «art. 42-bis (Accesso agli atti del procedimento  disciplinare).  -
1. L'accesso agli  atti  e'  escluso  nel  corso  degli  accertamenti
preliminari di cui all'art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di
cui all'art. 41. 
  2. Con la nota di contestazione  dei  fatti  di  cui  all'art.  41,
all'incolpato  viene  comunicata  la   possibilita'   di   richiedere
l'accesso  agli  atti  del  fascicolo  relativo   agli   accertamenti
preliminari. 
  3. Nel corso  dell'istruttoria  formale  di  cui  all'art.  42,  le
istanze di accesso dell'incolpato sono accolte con differimento  alla
chiusura dell'istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai
sensi dell'art. 42, comma 2. 
  4. In tutti i  casi  di  accesso  consentito  ai  sensi  dei  commi
precedenti, esso puo' essere esteso, ove  richiesto,  a  qualsivoglia
atto o documento acquisito al fascicolo  disciplinare,  utilizzato  o
meno ai fini dell'incolpazione, purche' non  dichiarato  irricevibile
dalla  seconda  commissione  del  Consiglio  di  Presidenza  o  dalla
commissione di cui all'art. 33, comma 2, legge  27  aprile  1982,  n.
186. 
  5. L'accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall'incolpato
e' negato sino a che pende il procedimento disciplinare. 
  6. Alle comunicazioni e trasmissioni di  cui  ai  precedenti  commi
provvedono per quanto di  rispettiva  competenza  il  segretario  del
Consiglio di Presidenza e  il  responsabile  del  procedimento  della
commissione di cui all'art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.»