IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
che  ha  istituito,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del  carico
fiscale sui lavoratori dipendenti»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  attuazione
a interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  carico  fiscale  sui
lavoratori dipendenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 
  1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al
reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi  dell'articolo
13, comma 1, del citato testo unico,  e'  riconosciuta  una  somma  a
titolo di trattamento integrativo, che non concorre  alla  formazione
del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno  2020  e  a  1.200
euro a decorrere dall'anno 2021, se il  reddito  complessivo  non  e'
superiore a 28.000 euro. 
  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e'  rapportato  al
periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio
2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono  il   trattamento   integrativo   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e  verificano  in
sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il
trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante,  i
medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo
importo,   tenendo   conto   dell'eventuale   diritto   all'ulteriore
detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo
superi 60 euro, il recupero dello stesso  e'  effettuato  in  quattro
rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione  che  sconta  gli
effetti del conguaglio. 
  4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del
comma 1 mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.