Con delibera del 18 dicembre 2019, il regolamento  degli  organi,
dell'organizzazione  e  delle  procedure  del   CNEL   adottato   con
deliberazione dell'assemblea del 17 luglio 2019  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12  agosto  2019,  e'  modificato  come
segue: 
      a) al titolo I, art. 2, Assemblea,  aggiungere  alla  fine  del
comma  7:  Ciascun  Consigliere  puo'  presentare,  di  regola  prima
dell'inizio della  discussione  generale  in  assemblea,  ordini  del
giorno. La votazione ha luogo secondo le procedure definite nei commi
seguenti. 
      b) al titolo I, art. 6,  Consiglio  di  Presidenza,  aggiungere
dopo il comma 5, il comma 6: Il Consigliere, membro del Consiglio  di
Presidenza, impedito temporaneamente di partecipare ai  lavori,  puo'
delegare, ad ogni effetto, altro membro del Consiglio di  Presidenza,
previa comunicazione scritta al Presidente. 
      c)  al  titolo  I,  art.  8,  Commissioni  e  altri  organismi,
aggiungere dopo il comma 11, il comma 12: Il  Presidente,  sentiti  i
Vicepresidenti, puo' convocare  due  o  piu'  Commissioni  in  seduta
congiunta, per l'istruttoria  di  provvedimenti  di  competenza,  per
materia, di piu' Commissioni. 
      d) al titolo I, art. 15,  Osservazioni  e  proposte,  rapporti,
relazioni, studi ed indagini, inserire alla fine del comma 2: In caso
di  audizione,  la  convocazione  viene  effettuata  nell'ambito  del
calendario   programmato   delle   attivita'   istruttorie   a   cura
dell'Ufficio  del  Segretariato  Generale   competente   e   contiene
l'indicazione dell'ordine del giorno dell'audizione, della  modalita'
di  accreditamento  dei  partecipanti,  del  luogo,   sede   ed   ora
dell'audizione stessa.  Prima  della  riunione,  viene  formulata  ed
inviata al soggetto invitato in  audizione  una  nota  che  espliciti
sommariamente gli argomenti che saranno  oggetto  di  approfondimento
nel corso della riunione presso il CNEL. Dell'audizione viene redatto
resoconto sommario a  cura  dell'Ufficio  del  Segretariato  Generale
competente o, qualora sia stato previsto un ciclo  di  audizioni,  un
documento analitico e  conclusivo  delle  posizioni  espresse,  quale
ausilio istruttorio ai lavori delle Commissioni o Organismi del CNEL. 
      e) al titolo II, dopo l'art. 24,  Consiglio  di  Presidenza  in
seda  consultiva  per  la  resa  degli  accertamenti  in  esito  alla
consultazione  della  banca  dati  e  dell'archivio   nazionale   dei
contratti collettivi di lavoro di cui  all'art.  17  della  legge  30
dicembre del 1986, n. 936, inserire l'art.  24-bis,  Procedimento  di
formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed  informazioni
alle Istituzioni pubbliche. 
        1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), della legge 30
dicembre 1986, n. 936  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
norme  sul  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,   la
Commissione speciale dell'informazione,  istituita  presso  il  CNEL,
richiede alle Istituzioni pubbliche,  che  sono  tenute  a  fornirle,
informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di  lavoro,
sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi. 
        2. A  tal  fine  la  Commissione  speciale  dell'informazione
provvede ad individuare i dati da acquisire  e  l'Istituzione  a  cui
formulare la richiesta, ai sensi del citato art. 16,  lettera  a),  e
15, comma 2, del  Regolamento  degli  organi,  dell'organizzazione  e
delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
        3.  Il  Presidente  del  CNEL  ricevuta  la  richiesta  della
Commissione dell'informazione  convoca  il  Consiglio  di  Presidenza
ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza,  per
l'esame della medesima richiesta  e  della  documentazione  allegata,
nominando contestualmente  un  relatore  che  illustra  in  assemblea
l'oggetto e le finalita'  della  richiesta,  conformemente  a  quanto
disposto dall'art. 16, comma 2, lettera a). 
        4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di
cui  all'art.   2,   comma   1,   del   regolamento   degli   organi,
dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio. 
        5. Il CNEL puo' sottoscrivere  uno  specifico  protocollo  di
intesa con l'Istituzione a cui viene formulata la richiesta di cui ai
commi precedenti, sia in merito alle  modalita'  di  utilizzazione  e
diffusione dei dati e delle informazioni acquisite sia in merito alla
realizzazione  d'intesa  dell'attivita'  istituzionale   a   cui   e'
finalizzata la medesima raccolta di dati. 
      f)  al  titolo  II,  dopo  l'art.   24-bis,   Procedimento   di
formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed  informazioni
alle Istituzioni pubbliche, inserire l'art. 24-ter,  Procedimento  di
formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed  informazioni
ai datori di lavoro. 
        1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 30
dicembre 1986, n. 936  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
norme  sul  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,   la
Commissione  speciale  dell'informazione  istituita  presso  il  CNEL
richiede ai datori di lavoro, dati ed informazioni nell'ambito  delle
indagini,  anche  di   natura   campionaria,   che   effettua   sulle
retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. 
        2. A  tal  fine  la  Commissione  speciale  dell'informazione
provvede ad individuare i dati e le informazioni  da  acquisire  e  i
datori di lavoro a cui formulare la richiesta, ai  sensi  del  citato
art. 16, comma 2, lettera b) e 15, comma  2,  del  regolamento  degli
organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. 
        3.  Il  Presidente  del  CNEL  ricevuta  la  richiesta  della
Commissione dell'informazione  convoca  il  Consiglio  di  Presidenza
ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza,  per
l'esame della medesima richiesta  e  della  documentazione  allegata,
nominando contestualmente  un  relatore  che  illustra  in  assemblea
l'oggetto e le finalita'  della  stessa  richiesta,  conformemente  a
quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lettera b). 
        4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di
cui  all'art.   2,   comma   1,   del   regolamento   degli   organi,
dell'organizzazione  e  delle  procedure  del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro. 
        5. I datori di lavoro sono tenuti  a  fornire  i  dati  e  le
informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'art. 4,
quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 
        6.  I  dati  e  le  informazioni  comunicate  ai  sensi   del
precedente comma, non possono  essere  pubblicate  ne'  comunicate  a
terzi  e  ad  uffici  pubblici  in  modo  che  se  ne  possa  dedurre
l'indicazione delle persone o  dei  datori  di  lavoro  ai  quali  si
riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso. 
        7. Il CNEL puo' sottoscrivere  uno  specifico  protocollo  di
intesa con i datori di lavoro a cui viene formulata la  richiesta  di
cui ai commi precedenti in merito alle modalita' di  utilizzazione  e
diffusione dei dati e delle informazioni acquisite. 
      g)  al  titolo  II,  dopo  l'art.   24-ter,   Procedimento   di
formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed  informazioni
ai datori di lavoro,  inserire  l'art.  24-quater,  Riservatezza  dei
dati. 
        1. Il CNEL si impegna a tutelare  la  riservatezza  dei  dati
acquisiti in relazione alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 1
e 2 del presente regolamento, allegando alla richiesta una  specifica
dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti  in
materia, e  in  particolare  il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,  nonche'  il
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
        2. Il personale del Segretariato del CNEL che per  motivi  di
lavoro abbia accesso ai dati trattati per gli scopi di cui  ai  commi
precedenti,  conforma  il  proprio   comportamento   all'obbligo   di
riservatezza. I dati richiesti possono essere utilizzati solo per gli
scopi definiti all'atto della richiesta e non possono essere diffusi,
ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui; gli
eventuali dati personali acquisiti devono essere conservati  in  modo
da evitarne la dispersione, la  sottrazione  e  ogni  altro  uso  non
conforme alla normativa vigente in materia di tutela della privacy. 
        3. Il CNEL al fine di garantire la sicurezza dei dati e delle
informazioni nomina un «responsabile della Protezione  dei  dati»  ed
assicura l'adempimento degli obblighi di cui al  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della  disciplina  riguardante
il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di   pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di
quanto previsto dal  Codice  dell'Amministrazione  digitale,  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  
      h) al titolo II, dopo l'art. 24-quater, Riservatezza dei  dati,
inserire l'art. 24-quinquies, Banca dati sul mercato del lavoro. 
        1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4  della  legge  30  dicembre
1986, n. 936 gli enti pubblici che compiono  rilevazioni  in  materia
del mercato del lavoro,  sui  costi  e  sulle  condizioni  di  lavoro
conferiscono - anche sulla base di una specifica richiesta del CNEL -
i risultati di dette rilevazioni alla banca dati del CNEL, di cui  al
citato art. 17. Il Presidente del CNEL ricevuta  la  richiesta  della
Commissione dell'informazione  convoca  il  Consiglio  di  Presidenza
ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza,  per
l'esame della medesima richiesta  e  della  documentazione  allegata,
nominando contestualmente  un  relatore  che  illustra  in  assemblea
l'oggetto e le finalita' della richiesta. 
      i) al titolo II, art. 27, Formazione dei documenti,  aggiungere
dopo il comma 11, il comma 12: in coerenza con  il  calendario  degli
adempimenti di cui all'art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  CNEL  trasmette   al
Governo, entro il 10 marzo di ogni anno, corredati dalle osservazioni
delle  organizzazioni  produttive  e   sociali   rappresentante   nel
Consiglio i seguenti documenti: a) gli esiti delle  sessioni  di  cui
alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986;
b) il documento  riassuntivo  degli  scostamenti  delle  performances
rilevati nella relazione di cui al comma  1,  lettera  a),  dell'art.
10-bis della legge n. 936 del 1986 rispetto al Programma nazionale di
riforma approvato; c) il documento riassuntivo di  cui  al  comma  1,
lettera b),  dell'art.  10-bis  della  legge  n.  936  del  1986  con
specifico riferimento allo stato della contrattazione  collettiva  di
lavoro nazionale decentrata ed integrativa. A tal fine le Commissioni
istruttorie competenti si riuniscono in apposite sessioni  di  lavoro
nei  mesi  di  febbraio  e  marzo  e  dopo  la  pubblicazione   della
Raccomandazione del Consiglio  dell'UE  sul  Programma  nazionale  di
riforma e sul piano di stabilita',  nonche'  nei  mesi  di  luglio  e
settembre prima della deliberazione della Nota di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza.