IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre2003,  n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
   Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 2749/2011 del 25  novembre  2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  285  del  7
dicembre 2011, relativa alla classificazione del  medicinale  JEVTANA
(cabazitaxel) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993  di  medicinali  per   uso   umano   approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista  la  riapertura  delle  condizioni   negoziali   su   istanza
dell'AIFA. 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 11-13 luglio 2018; 
   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  nella  seduta  del
18-20 novembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 30 in data 5 dicembre 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale JEVTANA (cabazitaxel) e' rinegoziato alle  condizioni
di seguito indicate: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Jevtana» in
combinazione  con  prednisone  o  prednisolone  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti adulti affetti da  carcinoma  della  prostata
metastatico resistente alla castrazione, trattati in  precedenza  con
un regime contenente docetaxel.» 
  Confezione: 
    60 mg - concentrato e solvente per soluzione per infusione -  uso
endovenoso - concentrato:  flaconcino  (vetro)  solvente:  flaconcino
(vetro) - concentrato: 1,5 ml solvente: 4,5 ml -1 flac  +  1  flac  -
A.I.C. n. 041013018/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory  (I.V.A.  esclusa):
euro 4.400; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 7.261,76; 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni  negoziali,  con  decorrenza  dalla  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  provvedimento  di
rimborsabilita'. 
  A  partire  dal  1°  luglio  2020,  viene   applicato   lo   sconto
obbligatorio sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali,  da
praticarsi  alle  strutture  pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese   le
strutture private accreditate sanitarie. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory: euro  15  milioni/anno.
Il contratto si rinnova alle medesime condizioni  qualora  una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.   Ai   fini   della   determina   dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi ed in base al fatturato (al netto  di  eventuale  payback
del 5% ed al lordo del payback dell'1,83%)  trasmessi  attraverso  il
flusso della tracciabilita' per i canali ospedaliero e diretta e DPC,
ed il flusso OSMED per la convenzionata. 
  E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire  semestralmente
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del  tetto
ed il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa,  ovvero
le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a  tutti
gli importi comunque a carico del  SSN,  ivi  compresi,  ad  esempio,
quelli  derivanti  dall'applicazione  della   legge   n.   648/96   e
dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle  note
Aifa. 
  Chiusura del registro di monitoraggio. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.