LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista  la  direttiva  2015/849/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  20  maggio  2015,  come  modificata  dalla  direttiva
2018/843/UE,  relativa  alla   prevenzione   dell'uso   del   sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,   come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  90,  recante
misure per prevenire, contrastare e reprimere  il  finanziamento  del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare: 
    l'art. 1,  comma  2,  lettera  c),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia la  funzione  di  Autorita'  di  vigilanza  di  settore  nei
confronti degli operatori non finanziari che esercitano le  attivita'
di custodia e trasporto di denaro contante e di  titoli  o  valori  a
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza  di
cui  all'art.  134   T.U.L.P.S.,   limitatamente   all'attivita'   di
trattamento delle banconote  in  euro,  in  presenza  dell'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
409; 
    l'art. 7, comma 1,  lettera  a),  secondo  cui  le  Autorita'  di
vigilanza  di   settore   adottano   nei   confronti   dei   soggetti
rispettivamente  vigilati  disposizioni  di  attuazione  del   citato
decreto in materia di adeguata verifica della clientela; 
    l'art. 23, comma 3, che stabilisce che le Autorita' di  vigilanza
di settore, nell'esercizio delle  attribuzioni  di  cui  all'art.  7,
possono individuare ulteriori  fattori  di  rischio  da  prendere  in
considerazione al fine di integrare o  modificare  l'elenco  previsto
dal medesimo art. 23, comma 2, e stabiliscono misure semplificate  di
adeguata verifica; 
    l'art. 24, comma 4, che stabilisce che le Autorita' di  vigilanza
di settore, nell'esercizio delle  attribuzioni  di  cui  all'art.  7,
possono individuare ulteriori  fattori  di  rischio  da  prendere  in
considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di  cui  al
comma 2 del medesimo art. 24 e possono stabilire misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle di  cui
all'art. 25, da adottare in situazioni di elevato rischio; 
    gli articoli 31  e  32  che  stabiliscono,  rispettivamente,  gli
obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e le relative
modalita'; 
  Considerati i commenti ricevuti durante la  fase  di  consultazione
pubblica; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               INDICE 
 
Disposizioni preliminari 
  1. Destinatari 
  2. Definizioni 
Parte Prima 
  Criteri generali per la  valutazione  dei  fattori  di  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  1. Il principio dell'approccio basato sul rischio 
  2. Criteri generali per la valutazione del rischio 
    2.1. Criteri generali concernenti il tipo di cliente 
    2.2. Criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione 
  3. Profilatura del cliente 
  4. Soggetti serviti 
Parte Seconda 
  Obblighi di adeguata verifica 
  1. Contenuto e scopo degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela 
  2. Identificazione del cliente e dell'esecutore 
    2.1. Cliente persona fisica 
    2.2. Cliente diverso da persona fisica 
  3. Identificazione del titolare effettivo 
  4. Verifica dell'identita' del cliente, del  titolare  effettivo  e
dell'esecutore 
  5. Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo  e  la
natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali 
  6. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo 
  7. Soggetti serviti 
  8. Fascicolo di adeguata verifica 
Parte Terza 
  Obblighi semplificati di adeguata verifica 
  1. Principi generali 
  2. Misure semplificate 
  3. Inapplicabilita' delle misure semplificate 
Parte Quarta 
  Obblighi rafforzati di adeguata verifica 
  1. Principi generali 
  2. Misure rafforzate 
    2.1. Raccolta e valutazione di informazioni 
Parte Quinta 
  Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi 
Parte Sesta 
  Prestazioni nei confronti di un soggetto diverso dal cliente 
Parte Settima 
  Astensione 
Parte Ottava 
  Obblighi di conservazione 
Parte Nona 
  Disposizioni transitorie e finali 
Allegato 1 
  Adeguata verifica rafforzata 
  Fattori di rischio elevato ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5,  del
decreto antiriciclaggio 
  Fattori di rischio elevato ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 4,  del
decreto antiriciclaggio 
  A) Fattori di rischio elevato  relativi  al  cliente,  esecutore  e
titolare effettivo 
  B)  Fattori  di  rischio  elevato  relativi  a  prodotti,  servizi,
operazioni o canali di distribuzione 
  C) Fattori di rischio elevato geografici 
Allegato 2 
 
                               ______ 
 
                      DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
1. Destinatari. 
  Le presenti disposizioni, adottate ai sensi degli articoli 7, comma
1, lettera a), 23, comma  3,  24,  comma  4,  31  e  32  del  decreto
antiriciclaggio  si   applicano,   limitatamente   all'attivita'   di
trattamento delle banconote in euro, agli  operatori  non  finanziari
indicati  dall'art.   3,   comma   5,   lettera   f),   del   decreto
antiriciclaggio,  in  presenza  dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui
all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  350,  convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. 
2. Definizioni. 
  Ai fini delle presenti disposizioni si intendono: 
    1) «alto dirigente»: un amministratore o il direttore generale  o
altro dipendente delegato dall'organo di  gestione  o  dal  direttore
generale a seguire i rapporti con la  clientela  a  rischio  elevato;
l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di  rischio  di
riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo  cui  e'   esposto
l'operatore ed e' dotato di un livello di  autonomia  sufficiente  ad
assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio; 
    2) «attivita' di gestione del  contante  ovvero  trattamento  del
contante»: le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo stato di
conservazione delle banconote in euro; 
    3) «autorita' di vigilanza di settore»:  la  Banca  d'Italia,  la
CONSOB e l'IVASS in quanto Autorita' preposte  alla  vigilanza  e  al
controllo degli  intermediari  bancari  e  finanziari,  dei  revisori
legali  e  delle  societa'  di  revisione  legale  con  incarichi  di
revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a
regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti  degli  operatori
non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo di  guardie  particolari
giurate, in presenza della licenza di cui  all'art.  134  T.U.L.P.S.,
limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,
in  presenza  dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
    4) «cliente»: il soggetto che instaura o ha  in  essere  rapporti
continuativi o compie operazioni occasionali con l'operatore; in caso
di rapporti continuativi o operazioni occasionali riferibili  a  piu'
soggetti (cointestatari), si considera cliente ciascuno di essi; 
    5) «dati identificativi»: il nome e il cognome,  il  luogo  e  la
data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove  diverso
dalla  residenza   anagrafica,   gli   estremi   del   documento   di
identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o,  nel  caso  di
soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede  legale
e, ove assegnato, il codice fiscale; 
    6) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231 e successive modificazioni; 
    7) «esecutore»: il soggetto delegato a  operare  in  nome  e  per
conto del  cliente  o  a  cui  siano  comunque  conferiti  poteri  di
rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto  del
cliente; 
    8) «FATF/GAFI»: Financial Action Task Force o  Gruppo  di  Azione
Finanziaria Internazionale, organismo  istituito  in  ambito  OCSE  e
specializzato nel  settore  della  prevenzione  e  del  contrasto  al
riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e  della  proliferazione
delle armi di distruzione di massa; 
    9) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109:
«qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo,  alla  fornitura,  alla
raccolta, alla  provvista,  all'intermediazione,  al  deposito,  alla
custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque
modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o  indirettamente,
in tutto o in parte, utilizzati per  il  compimento  di  una  o  piu'
condotte con finalita' di terrorismo, secondo quanto  previsto  dalle
leggi penali,  cio'  indipendentemente  dall'effettivo  utilizzo  dei
fondi e delle risorse economiche per la  commissione  delle  condotte
anzidette»; 
    10) «identificazione»: acquisizione dei dati identificativi; 
    11) «intermediari  bancari  e  finanziari»:  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
    12)  «MoneyVal»:  Comitato  costituito  in  seno   al   Consiglio
d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI  per
l'area euro-asiatica; 
    13)  «network»:  soggetto  autorizzato  a  sensi  dell'art.   115
T.U.L.P.S. che stipula,  in  nome  proprio  e  per  conto  di  terzi,
contratti  con  l'operatore  per   l'esecuzione   dell'attivita'   di
trattamento del contante; 
    14) «operatori»: gli  operatori  non  finanziari  che  esercitano
l'attivita' di gestione del contante in presenza della licenza di cui
all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.
8 del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
    15) «operatori di minori dimensioni  e  complessita'  operativa»:
gli operatori che al 31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: 
      a) un «processato» annuo inferiore a cento milioni di pezzi; 
      b) un numero di sale conta minore di quattro; 
    16) «operazione»: l'attivita'  consistente  nel  trattamento  del
contante; 
    17) «operazione  frazionata»:  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo del valore economico, di importo pari o superiore  ai  limiti
stabiliti dal decreto antiriciclaggio,  posta  in  essere  attraverso
piu'  operazioni,  singolarmente  inferiori   ai   predetti   limiti,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo  di  tempo
fissato   in   sette   giorni,   ferma   restando   la    sussistenza
dell'operazione frazionata quando ricorrano  elementi  per  ritenerla
tale; 
    18)  «operazione  occasionale»:  un'operazione  consistente   nel
trattamento del contante non riconducibile a un rapporto continuativo
in essere; 
    19) «organo di controllo»: 
      il collegio sindacale o il sindaco unico, per le  societa'  che
adottano il modello tradizionale; 
      il comitato di controllo sulla gestione, per  le  societa'  che
adottano il sistema monistico; 
      il consiglio di sorveglianza, per le societa' che  adottano  il
sistema dualistico; 
    20) «organo di gestione»: 
      il consiglio di amministrazione, per le societa'  che  adottano
il modello tradizionale o l'amministratore unico; 
      il consiglio di amministrazione, per le societa'  che  adottano
il sistema monistico; 
      il consiglio di gestione,  per  le  societa'  che  adottano  il
sistema dualistico; 
      l'amministratore  o   gli   amministratori   congiuntamente   o
disgiuntamente, anche  privi  del  potere  di  rappresentanza,  nelle
societa' in nome collettivo; 
      collegialmente i soci accomandatari cui sono  conferiti  poteri
di gestione, nelle societa' in accomandita semplice; 
      il titolare dell'impresa, nel caso  in  cui  l'attivita'  venga
svolta nella forma di impresa individuale; 
    21) «Paesi terzi ad alto rischio»: Paesi  non  appartenenti  allo
Spazio economico  europeo  con  carenze  strategiche  nei  rispettivi
regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento
del  terrorismo,   come   individuati   dalla   Commissione   europea
nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9  e  64  della
direttiva 2015/849/UE; 
    22) «personale»: i dipendenti e  coloro  che,  comunque,  operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato; 
    23) «persone politicamente esposte  (PEP)»:  le  persone  fisiche
indicate  nell'art.   1,   comma   2,   lettera   dd)   del   decreto
antiriciclaggio; 
    24)  «processato»:  numero   di   banconote   trattate   mediante
apparecchiature conformi di autenticazione e selezione; 
    25) «Provvedimento della Banca  d'Italia  del  23  aprile  2019»:
Provvedimento recante «Disposizioni per l'iscrizione  e  la  gestione
dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
409, nonche' su organizzazione,  procedure  e  controlli  in  materia
antiriciclaggio   per   gli   operatori   non   finanziari   iscritti
nell'elenco»; 
    26) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici  nazionali,  le
societa' partecipate dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro
controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente
alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata  dal  diritto
nazionale o dall'Unione europea  nonche'  i  soggetti  preposti  alla
riscossione dei tributi  nell'ambito  della  fiscalita'  nazionale  o
locale, quale che ne sia la forma giuridica; 
    27) «rapporto continuativo»: un  rapporto  di  durata,  avente  a
oggetto il trattamento del contante, che non si esaurisce in un'unica
operazione; 
    28) «regolamento antiriciclaggio»: il  regolamento  approvato  ai
sensi dell'art. 15, comma 1,  lettera  d),  del  provvedimento  della
Banca d'Italia del 23 aprile 2019; 
    29)  «responsabile  antiriciclaggio»:   il   responsabile   della
funzione antiriciclaggio di cui all'art. 20 del  provvedimento  della
Banca d'Italia del 23 aprile 2019; 
    30) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 2,  comma  4,  del  decreto
antiriciclaggio: 
      a) la  conversione  o  il  trasferimento  di  beni,  effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa  o
da una partecipazione a tale attivita', allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      b) l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo
a  conoscenza,  al  momento  della  loro  ricezione,  che  tali  beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione  a  tale
attivita'; 
      d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle  lettere  a),
b) e c), l'associazione per commettere tale  atto,  il  tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione; 
    31) «soggetto servito»: soggetto terzo rispetto al cliente  e  al
titolare effettivo, nei confronti del quale l'operatore  effettua  in
concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione  organizzata,
money transfer, compro oro, cambiavalute); 
    32) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche,
diverse dal cliente, nell'interesse della quale  o  delle  quali,  in
ultima istanza, il rapporto continuativo e' instaurato o l'operazione
e' eseguita. In particolare ai fini delle presenti disposizioni,  per
«titolare effettivo» si intende: 
      a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali
il cliente instaura un rapporto continuativo o  esegue  un'operazione
(in breve, «titolare effettivo sub 1»); 
      b) nel caso in cui il cliente e/o il  soggetto  per  conto  del
quale il cliente instaura un rapporto  continuativo  ovvero  realizza
un'operazione siano entita' diverse da una persona fisica, la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,  e'  attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta  dell'entita'  oppure  il  relativo
controllo  o  che  ne  risultano  beneficiari  (in  breve,  «titolare
effettivo sub 2»). In particolare, in caso di societa' di capitali  o
altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, trust
espressi  e/o  istituti  giuridici  affini,   indipendentemente   dal
relativo luogo di istituzione e dalla legge a  essi  applicabile,  il
titolare effettivo sub 2 e' individuato secondo  i  criteri  previsti
dagli articoli 20 e 22, comma 5,  del  decreto  antiriciclaggio;  gli
stessi criteri si  applicano,  in  quanto  compatibili,  in  caso  di
societa' di  persone  e  di  altri  soggetti  giuridici,  pubblici  o
privati, anche se privi di personalita' giuridica; 
    33) «UIF»: l'Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia
istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6  del  decreto
antiriciclaggio. 
 
                             PARTE PRIMA 
 
Criteri generali  per  la  valutazione  dei  fattori  di  rischio  di
            riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
 
1. Il principio dell'approccio basato sul rischio. 
  In  base  al  principio  dell'approccio  basato  sul  rischio,  gli
operatori adottano misure di adeguata verifica la  cui  frequenza  ed
estensione  e'  graduata  in  relazione  al  grado  di   rischio   di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo  associato  al  singolo
cliente. 
  In relazione a tale approccio sussistono: 
    a. obblighi di adeguata verifica ordinaria (articoli 17, 18 e  19
del decreto antiriciclaggio); 
    b. misure di adeguata verifica semplificata (art. 23 del  decreto
antiriciclaggio); 
    c. obblighi di adeguata verifica rafforzata (articoli 24 e 25 del
decreto antiriciclaggio). 
2. Criteri generali per la valutazione del rischio. 
  Gli operatori definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni
cliente, sulla base dei complessivi elementi  di  valutazione  e  dei
fattori di rischio di carattere soggettivo  (criteri  concernenti  il
tipo di cliente) e oggettivo (criteri relativi  all'operazione  o  al
rapporto continuativo) indicati nell'art. 17,  comma  3  del  decreto
antiriciclaggio. 
  2.1. Criteri generali concernenti il tipo di cliente. 
  Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un  cliente,  gli
operatori considerano anche il titolare effettivo e,  ove  rilevante,
l'esecutore. Per la valutazione  del  rischio  connesso  al  cliente,
l'operatore prende in considerazione: 
    I. la natura giuridica:  l'operatore  ha  l'obbligo  di  valutare
l'ambito  di  attivita'  e  le  caratteristiche  del  cliente  e,  se
esistenti, del titolare effettivo e, ove  rilevante,  dell'esecutore,
prestando particolare attenzione: 
      a. nelle ipotesi in cui il cliente sia un soggetto  diverso  da
persona fisica: 
        quando possa essere difficoltosa la  comprensione  del  reale
oggetto sociale o l'individuazione del titolare effettivo, come nelle
fondazioni, nei trust e/o negli istituti giuridici affini; 
        in presenza di frequenti  mutamenti  ovvero  di  elementi  di
opacita'   e/o    complessita'    dell'assetto    proprietario    e/o
organizzativo; 
      b. nelle ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica, alle
cariche  eventualmente  ricoperte  in  ambiti  non  ricompresi  nella
nozione di persona politicamente esposta. 
  In tale ambito, l'operatore tiene conto degli indici  reputazionali
negativi di cui all'Allegato 1  delle  presenti  disposizioni  e,  in
particolare, di eventuali procedimenti penali di cui sia a conoscenza
che interessino il cliente, il titolare effettivo  e  l'esecutore.  A
tal fine, ogni operatore prevede,  nel  Regolamento  antiriciclaggio,
procedure  per  la  gestione  accentrata  a  cura  del   responsabile
antiriciclaggio   delle   richieste   di   informazioni   provenienti
dall'Autorita' giudiziaria, dagli Organi investigativi e  dalla  UIF,
mantenendone  evidenza,  unitamente  alle  informazioni   riguardanti
eventuali elementi pregiudizievoli, anche nel fascicolo  di  adeguata
verifica. 
  In tale ambito l'operatore verifica l'inclusione del cliente e  del
titolare effettivo nelle «liste» delle persone e degli enti associati
ad attivita' di finanziamento del terrorismo previste dai regolamenti
dell'Unione europea o dai  decreti  emanati  dal  MEF  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
    II. la prevalente  attivita'  svolta:  l'operatore,  nel  momento
dell'avvio della relazione, deve acquisire  e  censire  nell'anagrafe
aziendale le informazioni in merito  all'attivita'  economica  svolta
dal cliente  e  dal  titolare  effettivo,  il  luogo  di  svolgimento
dell'attivita' stessa  nonche'  il  codice  ATECO  desunto  dai  dati
camerali. In tale ambito particolare rilievo  assume  la  circostanza
che il cliente operi nei settori indicati nell'Allegato 1, punti 6  e
7; 
    III. il comportamento tenuto  dal  cliente  o  dall'esecutore  al
momento   dell'operazione   o   dell'instaurazione    del    rapporto
continuativo:  vengono  in  considerazione  comportamenti  di  natura
dissimulatoria,   come   l'eventuale   riluttanza   del   cliente   o
dell'esecutore   a   fornire   le   informazioni   richieste   ovvero
l'incompletezza o l'erroneita' delle stesse; 
    IV. l'area geografica di residenza  o  sede  del  cliente  e  del
titolare effettivo:  andra'  valutata,  anche  con  riferimento  alla
concreta localizzazione  dell'attivita'  svolta  dal  cliente  e  dal
titolare  effettivo,  la  presenza  di   fenomeni   di   criminalita'
organizzata  suscettibili  di  alimentare  il   riciclaggio   tramite
l'utilizzo di contante. A tal fine andranno presi in  considerazione,
se pubblicamente disponibili, fattori quali lo svolgimento  da  parte
del cliente dell'attivita' in territori appartenenti a  enti  sciolti
per fenomeni di infiltrazione mafiosa o caratterizzati da fenomeni di
economia  sommersa  o  noti  per  il  grado  di  infiltrazione  della
criminalita' economica. Fra le  fonti  a  tal  fine  consultabili  si
annoverano le  relazioni  semestrali  del  Ministro  dell'interno  al
Parlamento sull'attivita'  svolta  e  i  risultati  conseguiti  dalla
Direzione investigativa antimafia, le relazioni annuali del Ministero
dell'interno sull'attivita'  delle  forze  di  polizia,  sullo  stato
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica   e   sulla   criminalita'
organizzata,  le  relazioni  annuali  sulle  attivita'   svolte   dal
Procuratore  nazionale  e  dalla  Direzione  nazionale  antimafia   e
antiterrorismo, le sintesi pubblicate dal Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  sui  risultati  del  National  risk  assessment,   le
relazioni annuali del Comitato di sicurezza finanziaria  al  Ministro
dell'economia e delle finanze sulla «Valutazione delle  attivita'  di
prevenzione del riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo»,
eventuali pubblicazioni in tema  di  criminalita'  diffuse  da  fonti
giornalistiche autorevoli, dall'ISTAT e  dalla  UIF  con  riferimento
alla localizzazione dei fenomeni criminali. 
  Nel caso di area geografica estera, l'operatore valuta se il  Paese
figuri fra quelli ad alto rischio individuati dal FAFT/GAFI e/o dalla
Commissione europea. 
  Gli operatori si avvalgono, inoltre,  come  strumenti  di  ausilio,
degli indicatori di anomalia e  delle  comunicazioni  in  materia  di
prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF. 
  2.2. Criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione. 
  Per valutare il rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
terrorismo gli operatori considerano i seguenti criteri generali  che
fanno riferimento alle specificita' dell'operazione  o  del  rapporto
continuativo: 
    I. la tipologia dell'operazione: in tale  ambito  l'attivita'  da
sottoporre  ad  adeguata  verifica  e'  quella  di  trattamento   del
contante; 
    II. le modalita' di svolgimento dell'operazione  o  del  rapporto
continuativo: vanno considerate le ipotesi caratterizzate, nelle fasi
d'instaurazione del rapporto o di esecuzione  dell'operazione,  dalla
eventuale interposizione di soggetti terzi.  In  tale  ambito  rileva
anche l'eventuale presenza di piu' richieste da  parte  di  un  unico
cliente (frazionamento ingiustificato  di  un  unico  contingente  di
contante) di procedere al trattamento di contante pur  se  lo  stesso
risulti, da informazioni  rese  dal  cliente  o  comunque  acquisite,
riconducibile a una provvista unitaria; 
    III.  l'ammontare  dell'operazione:  l'operatore  e'  chiamato  a
valutare con particolare attenzione eventuali operazioni di  cospicuo
ammontare, in particolare se incoerenti  rispetto  alle  informazioni
gia' acquisite sul profilo economico-patrimoniale del cliente  e  del
titolare effettivo, lo scopo del rapporto  o  l'attivita'  prevalente
del cliente e del titolare effettivo; 
    IV. la frequenza e il volume delle operazioni  e  la  durata  del
rapporto continuativo: la frequenza  delle  operazioni  (ad  esempio,
poco frequenti, frequenti, molto frequenti) e il  loro  volume  vanno
valutate in relazione all'attivita' del cliente e allo scopo e natura
del rapporto; 
    V. la ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo:
tale valutazione richiede un giudizio di congruita' con la situazione
patrimoniale o reddituale  del  cliente  e  del  titolare  effettivo.
Pertanto, andra' tenuto presente il profilo economico del  cliente  e
il conseguente fabbisogno di  servizi  di  trattamento  del  contante
individuato sulla  base  delle  informazioni  acquisite  nel  momento
dell'avvio  delle  relazioni.  Possono   essere   utili   valutazioni
comparative con l'operativita' di  soggetti  simili  per  dimensione,
settore economico, area geografica di operativita'. 
3. Profilatura del cliente. 
  Ciascun  operatore  definisce  distinte  classi  di   rischio   cui
associare la  clientela,  sulla  base  dei  complessivi  elementi  di
valutazione e dei fattori di rischio, con particolare  riferimento  a
quelli di cui all'Allegato 1. 
  In esito alla profilatura, ciascun cliente e' incluso in una  delle
classi di rischio predefinite dagli operatori; a ciascuna  classe  di
rischio devono corrispondere adempimenti degli obblighi  di  adeguata
verifica differenti per frequenza ed estensione. 
  A tal fine, gli  operatori,  ai  sensi  dell'art.  22  del  decreto
antiriciclaggio, acquisiscono  dal  cliente  per  iscritto  tutte  le
informazioni necessarie e aggiornate per adempiere agli  obblighi  di
adeguata  verifica.  In  relazione  ai  rapporti  continuativi,   gli
operatori definiscono la frequenza ordinaria di  aggiornamento  della
profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio. In
ogni  caso,  gli  operatori  devono  verificare  senza   ritardo   la
congruita' della classe di rischio gia' assegnata quando  giungano  a
conoscenza di eventi  o  circostanze  suscettibili  di  incidere  sul
profilo di rischio del cliente, anche se riferibili al  suo  titolare
effettivo, come ad esempio: 
    a. la presenza  nella  compagine  societaria  di  nominativi  che
abbiano acquisito, dopo l'avvio delle relazioni, la qualifica di  PEP
o l'assunzione di tale qualifica da parte del cliente o del  titolare
effettivo laddove siano persone fisiche; 
    b. modifiche rilevanti, per volumi o tipologia, dell'operativita'
del cliente; 
    c. avvio di procedure concorsuali; 
    d. irrogazioni di sanzioni amministrative per la violazione degli
obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio o  dalla  normativa  di
attuazione; 
    e. procedimenti penali, procedimenti  per  danno  erariale  o  ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001; 
    f.  operativita'  caratterizzata  da  un  numero  consistente  di
banconote sospette di falsita' o danneggiate; 
    g. ritardi nella trasmissione di informazioni chieste in merito a
operazioni sottoposte ad approfondimento; 
    h. richieste di informazioni da parte dell'Autorita' giudiziaria,
degli Organi investigativi e della UIF. 
  L'attribuzione della classe di rischio dovra' avvenire, per  quanto
possibile, attraverso procedure informatiche  alimentate  da  dati  e
informazioni  raccolte  dall'operatore  avvalendosi  di  percorsi  di
analisi strutturati e di questionari sottoscritti dal cliente. Se  il
sistema informatico che supporta il processo  di  attribuzione  della
classe di rischio e'  fornito  da  soggetti  esterni,  gli  operatori
devono conoscere  i  criteri  che  determinano  l'attribuzione  della
classe di rischio. Gli operatori assicurano che la classe di  rischio
proposta in automatico dai sistemi informatici sia  coerente  con  la
propria conoscenza del cliente applicando, se  del  caso,  classi  di
rischio piu' elevate. L'abbassamento del livello  di  rischio  o  dei
controlli da parte degli operatori deve essere  circoscritto  a  casi
eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto. 
  La verifica di coerenza e/o l'attribuzione della classe di  rischio
e' di competenza del responsabile antiriciclaggio che puo'  avvalersi
anche di soggetti da lui formalmente incaricati; in  questo  caso  il
responsabile antiriciclaggio e' tenuto a confermare o  modificare  la
valutazione del delegato. 
  La transizione di un cliente da una classe connotata da un  rischio
piu' elevato a un'altra connotata da un rischio piu' contenuto, anche
se proposta da  altre  strutture  o  organi  dell'operatore,  secondo
l'assetto organizzativo adottato e i compiti assegnati, e' decisa  in
maniera motivata dal Responsabile antiriciclaggio. 
  Tale decisione deve essere comunicata senza ritardo  al  componente
dell'organo di gestione  con  delega  al  trattamento  del  contante.
Quest'ultimo  potra'  confermare  le  valutazioni  del   responsabile
antiriciclaggio o ripristinare della precedente classe di rischio. 
  Gli operatori conservano evidenza delle  valutazioni  condotte  dai
diversi soggetti intervenuti nel processo di attribuzione del profilo
di rischio del cliente. 
4. Soggetti serviti. 
  Qualora l'attivita' sia in concreto eseguita nei  confronti  di  un
soggetto  servito,   gli   operatori   prendono   in   considerazione
informazioni relative allo stesso e alla sua operativita',  acquisite
attraverso il cliente. Tali informazioni sono utilizzate ai fini  del
monitoraggio del soggetto servito (cfr. Parte Seconda, par.  7),  del
cliente nonche'  per  il  corretto  assolvimento  degli  obblighi  di
segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 del decreto
antiriciclaggio. Inoltre, le ripetute informazioni possono consentire
agli operatori di rilevare incoerenze o illogicita' nella profilatura
del proprio  cliente,  determinandone  la  modifica  del  livello  di
rischio di riciclaggio e finanziamento  del  terrorismo  (cfr.  Parte
Sesta). 
 
                            PARTE SECONDA 
 
                    Obblighi di adeguata verifica 
 
1. Contenuto e  scopo  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
  clientela. 
  L'adeguata  verifica  della  clientela  consiste   nelle   seguenti
attivita': 
    a. identificazione  del  cliente  e  dell'eventuale  esecutore  e
verifica della loro identita'; 
    b. identificazione del titolare effettivo e  verifica  della  sua
identita'; 
    c. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla
natura del rapporto continuativo e, in caso di un elevato rischio  di
riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo,   dell'operazione
occasionale; 
    d. esercizio di un controllo costante del rapporto con il cliente
per tutta la sua durata. 
  Le attivita' di adeguata verifica di cui alle lettere a), b)  e  c)
sono effettuate: 
    1. in occasione della instaurazione di un rapporto continuativo; 
    2. in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale  che
comporti il trattamento di banconote di importo pari  o  superiore  a
15.000 euro, indipendentemente  dal  fatto  che  sia  effettuata  con
un'operazione unica o con piu' operazioni frazionate; 
    3. quando vi e' sospetto di riciclaggio o  di  finanziamento  del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile; 
    4. quando sorgono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza  dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini  dell'identificazione   (ad
esempio,  nel  caso  di   mancato   recapito   della   corrispondenza
all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra  documenti  presentati
dal cliente o comunque acquisiti dall'operatore). 
  In  ogni  caso,  le  attivita'  di   identificazione   e   verifica
dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del  titolare  effettivo
di cui alle lettere a) e b) del presente  paragrafo  sono  effettuate
prima  dell'instaurazione  del  rapporto  continuativo  ovvero  prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 
  L'attivita' di cui alla lettera d) deve essere  svolta  secondo  le
indicazioni del successivo paragrafo 6. 
  In relazione ai clienti  gia'  acquisiti,  gli  operatori  svolgono
nuovamente  l'adeguata  verifica  quando  si   renda   opportuno   in
considerazione del mutato livello di  rischio  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo  associato  al  cliente  e  comunque  in
occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva
2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la
direttiva  77/799/CEE  e  dalla  pertinente  normativa  nazionale  di
recepimento in materia di  cooperazione  amministrativa  nel  settore
fiscale. 
2. Identificazione del cliente e dell'esecutore. 
  2.1. Cliente persona fisica. 
  Per identificare  il  cliente  persona  fisica  l'operatore,  anche
attraverso propri  dipendenti  o  collaboratori,  deve  procedere  ad
acquisirne i dati identificativi tratti da un  documento  d'identita'
in  corso  di  validita'  o   altro   documento   di   riconoscimento
equipollente ai  sensi  della  normativa  vigente,  del  quale  viene
acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. 
  Nel caso in cui il rapporto continuativo o l'operazione occasionale
sia riferibile a piu' persone fisiche o il cliente si avvalga  di  un
esecutore vanno osservate le stesse modalita' nei confronti di  tutti
i cointestatari e dell'esecutore. 
  2.2. Cliente diverso da persona fisica. 
  Se il cliente e' un soggetto diverso da persona fisica  e,  quindi,
opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo,
l'identificazione va fatta nei confronti: 
    del cliente, attraverso l'acquisizione dei  dati  identificativi,
nonche' di informazioni sulla forma giuridica  (ad  esempio,  impresa
individuale,   associazione   non   riconosciuta    o    associazione
riconosciuta,   fondazione,   societa'   per   azioni,   societa'   a
responsabilita' limitata, societa' in nome  collettivo,  societa'  in
accomandita semplice, trust  e/o  istituti  giuridici  affini),  fini
perseguiti e/o attivita' svolta (oggetto sociale)  e,  se  esistenti,
gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi o
elenchi pubblici, ivi  compresi  quelli  tenuti  dalle  Autorita'  di
vigilanza di settore; 
    dell'esecutore, che  e'  identificato  con  le  stesse  modalita'
previste per il cliente persona fisica e per il quale  devono  essere
acquisite anche informazioni circa la sussistenza e l'estensione  del
potere di rappresentanza. 
  L'identificazione va effettuata in presenza del  cliente  ovvero  -
quando questi sia  un  soggetto  diverso  da  una  persona  fisica  -
dell'esecutore. 
  Ai sensi dell'art. 19 del  decreto  antiriciclaggio,  l'obbligo  di
identificazione si considera assolto, anche senza  la  loro  presenza
fisica, per i clienti: 
    1) i cui dati  identificativi  risultino  da  atti  pubblici,  da
scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati
per la generazione  di  una  firma  digitale  associata  a  documenti
informatici, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    2) in possesso di un'identita' digitale, di  livello  massimo  di
sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art.  64  del  predetto
decreto legislativo  n.  82  del  2005  e  della  relativa  normativa
regolamentare di attuazione,  nonche'  di  un'identita'  digitale  di
livello massimo di sicurezza o di un certificato per  la  generazione
di  firma  digitale,  rilasciati  nell'ambito   di   un   regime   di
identificazione elettronica  compreso  nell'elenco  pubblicato  dalla
Commissione europea  a  norma  dell'art.  9  del  regolamento  UE  n.
910/2014 o identificati per mezzo  di  procedure  di  identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o  riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
    3) i cui dati identificativi  risultino  da  dichiarazione  della
rappresentanza e dell'Autorita'  consolare  italiana,  come  indicata
nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
    4) che siano gia' stati identificati dall'operatore in  relazione
a un altro rapporto continuativo in essere, purche'  le  informazioni
esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo
di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto  che
si intende avviare. 
3. Identificazione del titolare effettivo. 
  In fase di avvio  del  rapporto  continuativo  o  di  richiesta  di
un'operazione occasionale, il cliente va  invitato  a  dichiarare  se
operi eventualmente per conto di un altro soggetto, fornendo  i  dati
identificativi di quest'ultimo e del suo eventuale titolare effettivo
sub 2). 
  A tal fine, il cliente ha l'obbligo di fornire per iscritto,  sotto
la  propria  responsabilita',  tutte  le  informazioni  necessarie  e
aggiornate per consentire all'operatore di adempiere agli obblighi di
adeguata verifica, ivi comprese quelle relative alla  identificazione
del titolare effettivo. 
  Gli operatori possono adempiere a tale obbligo -  anche  senza  che
sia  necessaria  la  presenza  fisica  del   titolare   effettivo   -
contestualmente   alla   identificazione   del   cliente,    mediante
l'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo. 
4. Verifica dell'identita' del  cliente,  del  titolare  effettivo  e
  dell'esecutore. 
  La  verifica  dei  dati  del  cliente,  del  titolare  effettivo  e
dell'esecutore richiede  il  riscontro  della  veridicita'  dei  dati
identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti
all'atto dell'identificazione (1) . 
  Nel  caso  di  cliente  persona  fisica,  gli  operatori  accertano
l'autenticita' e la validita' del documento d'identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento equipollente acquisito. Allo stesso  modo
per l'esecutore, riguardo al quale andra' anche accertata l'effettiva
sussistenza del potere di rappresentanza  in  forza  del  quale  egli
opera in nome e per conto del cliente. 
  Per  i  soggetti  minori  di  eta',  i  dati  identificativi   sono
verificati,  in  mancanza  di  un  documento  di   identita'   o   di
riconoscimento, attraverso il certificato di  nascita  o  l'eventuale
provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a
mezzo di una foto autenticata. In  tal  ultimo  caso,  devono  essere
acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
  Per  i  soggetti  non  comunitari,  l'operatore  verifica  i   dati
personali attraverso il passaporto,  il  permesso  di  soggiorno,  il
titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla  Questura,  o  altro
documento  da  considerarsi  equivalente  ai  sensi  della  normativa
italiana. 
  Quando  dagli  accertamenti   sopra   descritti   emergano   dubbi,
incertezze o incongruenze, gli operatori  effettuano  ogni  ulteriore
riscontro  necessario  a  verificare  i  dati  identificativi  e   le
informazioni  acquisite.  A  titolo  esemplificativo,  essi   possono
consultare il sistema  pubblico  per  la  prevenzione  del  furto  di
identita' di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. 
  Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da  una  persona
fisica, gli operatori: 
    a) effettuano il riscontro dei dati  identificativi  del  cliente
con informazioni desumibili da fonti affidabili e  indipendenti  (tra
quelle indicate infra), di cui vanno acquisite - in  via  autonoma  o
per il tramite del cliente - e conservate copie in formato cartaceo o
elettronico; 
    b)  con  riferimento  alla  titolarita'  effettiva  del  cliente,
adottano  misure  proporzionate  al  rischio  per  ricostruirne,  con
ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di controllo.  A
questo fine, viene consultata ogni fonte  informativa  utile  fino  a
individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo sub 2  e
verificarne i dati (ad esempio, l'apposita sezione del registro delle
imprese prevista dall'art. 21 del decreto antiriciclaggio). 
  Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano  tra  le  fonti
affidabili e indipendenti per il riscontro  dei  dati  identificativi
del cliente  diverso  da  persona  fisica  e  del  relativo  titolare
effettivo sub 2: 
    i.  gli  albi  ed  elenchi  di  soggetti  autorizzati,  gli  atti
costitutivi, gli statuti,  i  bilanci  o  documenti  equivalenti,  le
comunicazioni rese al pubblico  in  conformita'  della  normativa  di
settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o
informazioni privilegiate); 
    ii. i registri dei titolari effettivi istituiti  in  altri  Paesi
dell'Unione europea in  attuazione  degli  articoli  30  e  31  della
direttiva 2015/849/UE; 
    iii.  le  informazioni  provenienti  da  organismi  e   autorita'
pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche  di  altri
Paesi dell'Unione europea; tali informazioni possono essere acquisite
anche attraverso i siti web. 
  Gli operatori conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini
dell'individuazione del  titolare  effettivo.  Nel  caso  in  cui  il
titolare effettivo  sia  stato  individuato  applicando  il  criterio
residuale di cui all'art. 20, comma 5,  del  decreto  antiriciclaggio
andranno indicate le ragioni che non hanno consentito di individuarlo
sulla base dei  criteri  previsti  dagli  altri  commi  dello  stesso
articolo. 
  Gli operatori che consultano i registri  di  cui  all'art.  21  del
decreto   antiriciclaggio    acquisiscono    e    conservano    prova
dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti  registri  ovvero
conservano  un  estratto  dei  registri  idoneo  a  documentare  tale
iscrizione. 
5. Acquisizione e valutazione delle informazioni  sullo  scopo  e  la
  natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali. 
  Gli operatori acquisiscono e valutano, interloquendo con il cliente
o, se diverso da persona fisica, con l'esecutore: 
    a) le finalita' perseguite  con  la  instaurazione  del  rapporto
continuativo o con l'operazione occasionale; 
    b) le relazioni tra il cliente  e  l'esecutore,  nonche'  fra  il
cliente e il titolare effettivo; 
    c) il settore di attivita' economica del  cliente  o  l'attivita'
lavorativa dello stesso e  in  generale  le  relazioni  d'affari  del
cliente. 
  E' fatta salva  la  possibilita'  di  acquisire,  in  funzione  del
rischio, ulteriori informazioni comprese, a  titolo  esemplificativo,
quelle in ordine: 
    a) all'origine delle banconote trattate; 
    b) alla situazione economica (ad  esempio  fonti  di  reddito)  e
patrimoniale del cliente e  del  titolare  effettivo  nonche',  nella
misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari  e
conviventi. 
  Le  informazioni  possono  essere  desunte  dal   rapporto   ovvero
richieste al cliente. Gli operatori verificano la compatibilita'  dei
dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni  da
essi acquisite autonomamente. 
  Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle operazioni
occasionali solo in presenza di un elevato rischio. 
6. Controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 
  Il  controllo  costante  consiste  nell'analisi  delle   operazioni
effettuate  durante  tutta  la  durata  del  rapporto,  in  modo   da
verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che  l'operatore
ha del cliente e del suo profilo di rischio. 
  Il  controllo  costante  si  esercita  attraverso   l'esame   della
complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti
continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche  eventualmente
disposte, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede  di
verifica o di aggiornamento delle notizie per  l'identificazione  del
cliente,  del  titolare  effettivo  e   dell'accertamento   e   della
valutazione   della   natura   e   dello   scopo   del   rapporto   o
dell'operazione. 
  Il regolamento  antiriciclaggio  deve  stabilire,  in  ragione  del
profilo di rischio, la tempistica e la  frequenza  dell'aggiornamento
dei  dati  e  delle  informazioni  acquisite,  anche  avvalendosi  di
procedure automatiche di segnalazione della  scadenza  di  documenti,
certificazioni,  poteri  di  rappresentanza,  rapporti  di   mandato,
nonche' di  segnalazione  dell'acquisizione  di  specifiche  qualita'
(es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o  elenchi  (ad
esempio quelli previsti dai regolamenti  dell'Unione  europea  o  dai
decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).
L'aggiornamento e' comunque effettuato quando l'operatore rileva  che
non sono piu' attuali le  informazioni  precedentemente  acquisite  e
utilizzate per l'adeguata verifica. 
  Il controllo costante puo' condurre: 
    alla conferma o modifica del livello di rischio del cliente; 
    all'individuazione di anomalie o incongruenze  da  sottoporre  al
responsabile delle segnalazioni sospette, per la valutazione ai  fini
dell'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF; 
    al congelamento dei fondi, all'astensione  o  alla  chiusura  del
rapporto. 
  Per l'attivita' di controllo costante gli operatori si avvalgono di
regola di procedure informatiche idonee a produrre  report  periodici
utili a individuare eventuali anomalie  e  incongruenze,  ad  esempio
mediante il superamento di soglie prefissate. 
7. Soggetti serviti. 
  Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante venga  svolto  nei
confronti di un soggetto servito, l'operatore e' tenuto ad  acquisire
in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati  identificativi,  la
prevalente  attivita'  e  l'area  geografica  di  residenza/sede  del
soggetto  servito.  In  base  alla  frequenza  e  al   volume   delle
operazioni, valutate in relazione alla  prevalente  attivita'  svolta
dal soggetto servito, l'operatore deve considerare l'opportunita'  di
chiedere al cliente ulteriori informazioni sul soggetto  servito  (ad
esempio, origine delle banconote  trattate,  situazione  economica  e
patrimoniale). Tali informazioni  devono  essere  comunque  acquisite
qualora il soggetto servito operi nei settori di  attivita'  indicati
nell'Allegato 1, punti 6 e 7. 
  Gli operatori  effettuano  il  monitoraggio  sul  soggetto  servito
mediante l'analisi delle operazioni effettuate, in modo da verificare
che esse siano coerenti con la  conoscenza  che  l'operatore  ha  del
soggetto servito. 
8. Fascicolo di adeguata verifica. 
  Ogni operatore e' tenuto a predisporre,  per  ciascun  cliente,  un
fascicolo di adeguata verifica, anche  in  formato  elettronico,  che
contenga: 
    a.  tutte  le  informazioni  fornite  dal  cliente,  di   propria
iniziativa  o  su  richiesta  dell'operatore,  in  sede  di  adeguata
verifica, ivi inclusa la copia in  formato  cartaceo  o  elettronico,
purche' non modificabile, del documento d'identita' o altro documento
di riconoscimento  equipollente  ai  sensi  della  normativa  vigente
utilizzato per la identificazione del cliente e dell'esecutore; 
    b. l'indicazione delle verifiche condotte ai sensi del  paragrafo
4, della presente Parte e delle fonti a tal fine esaminate; 
    c. la documentazione relativa all'attivita' di controllo costante
condotta,  nonche'  le  valutazioni  effettuate,  anche  al  fine  di
dimostrare alle Autorita' che le misure  adottate  sono  adeguate  al
rischio rilevato; 
    d. copia delle  eventuali  richieste  di  informazioni  pervenute
dall'Autorita' giudiziaria, dagli organi investigativi  o  dalla  UIF
con riferimento al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore,  al
soggetto  servito  o  a  nominativi  cui  gli  stessi  risultino,  da
informazioni note, collegati da rapporti d'affari o di  coniugio,  di
unione civile,  di  convivenza,  anche  di  fatto,  o  da  legami  di
parentela o affinita', entrambi fino al quarto grado; 
    e. tutte le informazioni acquisite  sul  soggetto  servito  e  la
documentazione  relativa  all'attivita'  di  monitoraggio  effettuata
sullo stesso. 
  Nel fascicolo deve essere inserita una «Valutazione  conclusiva  di
adeguata verifica» che, sulla base delle informazioni acquisite e del
rilievo attribuito a ciascuna di esse,  ha  consentito  di  associare
ciascun cliente a una specifica classe di rischio. 
 
                             PARTE TERZA 
 
             Obblighi semplificati di adeguata verifica 
 
1. Principi generali. 
  In  caso  di  clienti  a  «basso  rischio»  gli  operatori  possono
ottemperare  agli  obblighi   di   adeguata   verifica   in   maniera
semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti
previsti nella Parte seconda del presente provvedimento. 
  Per individuare i clienti cui applicare le misure semplificate, gli
operatori tengono conto  dei  fattori  di  «basso  rischio»  elencati
dall'art. 23, comma 2 del decreto antiriciclaggio (2) . 
  Inoltre, in coerenza con la possibilita' attribuita alle  Autorita'
di vigilanza di settore di prevedere ulteriori fattori della  specie,
puo' essere ritenuto un fattore  di  potenziale  «basso  rischio»  lo
status di intermediario bancario e finanziario  di  cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli  di  cui
alle lettere i),  o)  s)  e  v)  -  e  di  intermediario  bancario  e
finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con un  efficace
regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Nel valutare la sussistenza in concreto  di  un  basso  rischio,  gli
operatori  considerano  anche  la  mancata  adozione  nei   confronti
dell'intermediario di  provvedimenti  sanzionatori  o  di  misure  di
intervento per l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. 
  Anche nel caso di cliente a basso rischio l'operatore valutera', in
relazione alla frequenza e al volume delle operazioni,  nonche'  alla
prevalente attivita' svolta dal soggetto servito che andra'  in  ogni
caso acquisita in avvio della relazione, l'opportunita'  di  chiedere
al cliente informazioni dettagliate sul soggetto servito. 
2. Misure semplificate. 
  Le misure semplificate consistono in una riduzione  dell'estensione
ovvero della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte seconda
del presente provvedimento, avendo riguardo a: 
    a. la modulazione dei tempi di  esecuzione  delle  attivita'  per
l'identificazione  del  cliente,  dell'esecutore   o   del   titolare
effettivo. Ad esempio,  gli  operatori  possono  raccogliere  i  dati
identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima  dell'apertura
del rapporto continuativo e rinviare fino  a  un  massimo  di  trenta
giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento; 
    b. la riduzione delle informazioni da  raccogliere.  Ad  esempio,
gli operatori possono verificare i dati identificativi  del  titolare
effettivo sub 2  mediante  l'acquisizione  di  una  dichiarazione  di
conferma  dei  dati  sottoscritta  dal  cliente,  sotto  la   propria
responsabilita'. L'attribuzione al cliente di un livello  di  rischio
basso non esclude  l'obbligo  di  acquisire  tempestivamente  i  dati
identificativi aggiornati del cliente e del titolare effettivo; 
    c. la  riduzione  della  frequenza  dell'aggiornamento  dei  dati
raccolti per l'adeguata verifica. Ad esempio, gli  operatori  possono
aggiornare le informazioni al  ricorrere  di  specifiche  circostanze
(quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione
di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita); 
    d. la riduzione della frequenza e della profondita' delle analisi
funzionali al monitoraggio del rapporto.  Ad  esempio,  il  controllo
costante puo' avere a oggetto solo le operazioni al di sopra  di  una
certa soglia, purche' di importo coerente con lo scopo  e  la  natura
del rapporto. 
3. Inapplicabilita' delle misure semplificate. 
  Gli  operatori  si   astengono   dall'applicazione   delle   misure
semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di
adeguata verifica nel caso in cui: 
    sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai  dati
identificativi   e   alle   informazioni   acquisite   in   sede   di
identificazione  del  cliente,  dell'esecutore  ovvero  del  titolare
effettivo; 
    vengono  meno  le  condizioni  per  l'applicazione  delle  misure
semplificate in base ai  criteri  di  rischio  previsti  dal  decreto
antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni; 
    l'attivita' di monitoraggio e le informazioni acquisite nel corso
del rapporto inducono a escludere la presenza di  una  fattispecie  a
basso rischio; 
    vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. 
 
                            PARTE QUARTA 
 
              Obblighi rafforzati di adeguata verifica 
 
1. Principi generali. 
  In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo gli operatori applicano misure rafforzate di  adeguata
verifica. A tal fine il decreto antiriciclaggio: 
    a) elenca (cfr. art. 24, comma 2) una serie di fattori indicativi
di contesti caratterizzati da un elevato rischio di cui gli operatori
devono tener conto al fine di individuare  i  clienti  cui  applicare
misure rafforzate; 
    b) consente (cfr. art. 24, comma 4) alla  Banca  d'Italia,  quale
Autorita' di vigilanza di settore, di individuare fattori di  rischio
ulteriori rispetto a quelli sopra indicati. 
  In particolare, si considerano sempre a rischio elevato,  ai  sensi
dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio: 
    a. i  rapporti  continuativi  e  le  operazioni  occasionali  che
coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'art. 24,  comma
5, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
    b. i  rapporti  continuativi  e  le  operazioni  occasionali  con
clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la  qualifica  di
persone politicamente esposte, salve le ipotesi in  cui  le  predette
persone politicamente esposte  agiscono  in  veste  di  organi  delle
pubbliche amministrazioni (3) ; 
    c. i clienti che compiono operazioni  caratterizzate  da  importi
insolitamente elevati ovvero rispetto  alle  quali  sussistono  dubbi
circa la finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate. 
  Per agevolare gli operatori nella  individuazione  della  clientela
cui applicare le misure rafforzate di adeguata verifica, si riportano
nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni i fattori di  rischio  di
cui alle lettere a) e b) del  presente  paragrafo.  L'allegato  tiene
conto solo dei fattori - fra quelli previsti dall'art. 24 del decreto
antiriciclaggio  -  specificamente  applicabili  agli  operatori  che
trattano il contante. 
2. Misure rafforzate. 
  Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano: 
    nell'acquisizione e valutazione di  informazioni  aggiuntive  sul
cliente e sul titolare effettivo; 
    nell'approfondimento delle informazioni rese sullo scopo e  sulla
natura del rapporto; 
    nella maggiore frequenza nell'aggiornamento delle informazioni; 
  nella richiesta dell'autorizzazione dell'alto  dirigente  prima  di
avviare,  proseguire  o  intrattenere  un  rapporto  continuativo   o
effettuare un'operazione occasionale 
  (4) . 
  Inoltre,  nei  casi  di  rapporti  continuativi  e  operazioni  che
coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, gli operatori: 
    acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e  alla
natura del rapporto continuativo; 
    acquisiscono  informazioni  sull'origine  dei   fondi   e   sulla
situazione  economico-patrimoniale  del  cliente   e   del   titolare
effettivo; 
    acquisiscono  informazioni  sulle  motivazioni  delle  operazioni
previste o eseguite; 
    acquisiscono l'autorizzazione  di  un  alto  dirigente  prima  di
avviare o  proseguire  o  intrattenere  un  rapporto  continuativo  o
effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio; 
    assicurano  un  controllo  costante  e  rafforzato  del  rapporto
continuativo, aumentando la frequenza e  l'intensita'  dei  controlli
effettuati  e  individuando  schemi  operativi   da   sottoporre   ad
approfondimento. 
  Si riportano di seguito esempi esplicativi delle attivita' da porre
in essere per il rafforzamento delle misure di adeguata verifica. 
  2.1. Raccolta e valutazione di informazioni. 
  Gli operatori raccolgono e valutano informazioni piu'  approfondite
in merito a: 
    a. assetto proprietario e di controllo del cliente. Nel  caso  di
cliente controllato o comunque partecipato in misura rilevante (oltre
il 25 per cento) da societa' fiduciaria  e'  necessario  acquisire  e
valutare  informazioni  dettagliate  sulla  data  di  accensione  del
mandato fiduciario, sull'identita'  del  fiduciante  e  del  relativo
titolare effettivo, nonche' sulle dichiarazioni rese  dal  fiduciante
in merito alla finalita' perseguita con l'intestazione fiduciaria; 
    b. reputazione del cliente e del titolare effettivo, ivi compresa
la valutazione di  informazioni  su  atti  pregiudizievoli  nei  loro
confronti, anche attingendo a informazioni pubblicamente  accessibili
come quelle camerali o comunque disponibili in  rete.  Rilevano,  tra
l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il
cliente  intrattiene  stretti  rapporti  d'affari  (ad  esempio,   la
titolarita' effettiva congiunta di enti  giuridici),  nonche'  quelle
relative ad attivita' esercitate, anche in passato, dal cliente e dal
titolare effettivo; 
    c. rapporto continuativo, al fine di comprenderne appieno  natura
e scopo. Rientrano in questo ambito  l'acquisizione  di  informazioni
sul numero, l'entita' e la frequenza delle operazioni attese, al fine
di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare
elementi di sospetto; 
    d. destinazione delle banconote trattate, e cioe'  se  le  stesse
debbano  essere  tenute  a  disposizione  del  cliente   nel   caveau
dell'operatore, consegnate ad altro operatore, immesse nella giacenza
di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente; 
    e. origine delle banconote da trattare. Queste informazioni hanno
particolare rilievo nel caso  in  cui  il  trattamento  del  contante
derivi da un'occasionale  richiesta  di  soggetti  che  non  svolgono
attivita' di tipo commerciale o che comunque giustifichi il  possesso
di  contante,  come  nel  caso  di  operazioni  chieste  da  soggetti
classificabili  come  «famiglie  consumatrici».  A  tal   fine,   gli
operatori fanno riferimento a buste paga, bilanci, dichiarazioni  IVA
e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti  dal  datore  di
lavoro, per valutare la coerenza della complessiva operativita'; 
    f. ragioni del possesso di un quantitativo di banconote di taglio
apicale all'apparenza  non  giustificato  rispetto  alla  natura  del
cliente e del titolare effettivo e alla attivita' da questi svolta. 
 
                            PARTE QUINTA 
 
           Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica 
                          da parte di terzi 
 
  Al fine di evitare  il  ripetersi  di  procedure  e  adempimenti  e
favorire l'economicita' nell'ambito dell'attivita' di  contrasto  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,  e'  consentito  agli
operatori il ricorso a  «terzi  attestanti»  specificamente  indicati
dall'art. 26 del decreto  antiriciclaggio  al  fine  di  assolvere  i
seguenti   obblighi   di   adeguata   verifica,   ferma   la    piena
responsabilita' dell'operatore per l'osservanza di detti obblighi: 
    identificazione del cliente e verifica della sua identita'; 
    identificazione del  titolare  effettivo  e  verifica  della  sua
identita'; 
    acquisizione e valutazione di informazioni sullo  scopo  e  sulla
natura del rapporto continuativo e, in presenza di un elevato rischio
di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo,  sull'operazione
occasionale. 
  In particolare, in tale sede rilevano quali «terzi attestanti»: 
    1) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma  2,
del decreto antiriciclaggio; 
    2) intermediari bancari e finanziari comunitari; 
    3) intermediari bancari e finanziari aventi sede in  Paesi  terzi
che soddisfano i requisiti di cui all'art. 26, comma 2,  lettera  d),
del decreto antiriciclaggio. 
  In nessun caso gli obblighi di  adeguata  verifica  possono  essere
demandati a banche di comodo o intermediari insediati in Paesi  terzi
ad alto rischio. 
  L'operatore potra' ritenere assolti  nei  confronti  della  propria
clientela gli obblighi sopra  richiamati  ottenendo  il  rilascio  di
un'attestazione da parte del terzo che abbia gia' provveduto  a  tali
adempimenti direttamente, nell'ambito di un rapporto  continuativo  o
in occasione del compimento di un'operazione occasionale. 
  L'attestazione deve: 
    a.  essere  univocamente  riconducibile  al   terzo   attestante,
attraverso accorgimenti idonei (ad esempio, sottoscrizione  da  parte
del personale a cio' autorizzato, invio con sistemi informatici); 
    b. essere trasmessa al  soggetto  che  se  ne  avvale  dal  terzo
attestante e non dal cliente attestato; 
    c. confermare il corretto adempimento degli obblighi di  adeguata
verifica effettuata; 
    d. confermare la coincidenza fra il cliente verificato e colui di
cui si chiede l'attestazione; 
    e. contenere i dati identificativi  del  cliente,  dell'eventuale
esecutore  e  del  titolare  effettivo   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo di identificazione; 
    f.   contenere   l'indicazione   delle   fonti   utilizzate   per
l'accertamento e la verifica dell'identita'; 
    g. contenere le informazioni  sulla  natura  e  sullo  scopo  del
rapporto da avviare e dell'operazione occasionale da eseguire. 
  I terzi mettono a  disposizione  degli  operatori  le  informazioni
richieste  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di  adeguata
verifica ivi inclusi, ove disponibili, i  dati  ottenuti  mediante  i
mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari
di cui  al  regolamento  UE  n.  910/2014  o  mediante  procedure  di
identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate
o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
  L'operatore destinatario dell'attestazione si assicura che i  terzi
siano in grado di trasmettere senza ritardo, in  caso  di  richiesta,
copia dei documenti e delle informazioni utilizzate. 
  Spetta  all'operatore  che  riceve   l'attestazione,   responsabile
dell'adeguata  verifica,  verificare  la  veridicita'  dei  documenti
ricevuti  e  valutare  se  gli  elementi  raccolti  e  le   verifiche
effettuate dai soggetti terzi siano  idonei  e  sufficienti  ai  fini
dell'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalla  legge;  in  caso
contrario,  l'operatore  provvede,  a  seconda  dei  casi   e   delle
circostanze, a: 
    informare il terzo attestante  delle  eventuali  irregolarita'  o
incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; 
    acquisire, ove necessario, informazioni supplementari  dai  terzi
stessi, dal cliente ovvero da altre fonti e apportare  le  necessarie
rettifiche e integrazioni; 
    adempiere in via diretta gli obblighi di adeguata verifica; 
    astenersi, qualora l'operatore si  trovi  nell'impossibilita'  di
rispettare gli obblighi  di  adeguata  verifica,  dall'instaurare  il
rapporto continuativo  o  dall'eseguire  l'operazione,  valutando  se
effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i  presupposti
di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio. 
 
                             PARTE SESTA 
 
              Prestazioni nei confronti di un soggetto 
                         diverso dal cliente 
 
  Anche qualora l'operatore effettui la prestazione nei confronti  di
un soggetto diverso dal cliente (cd.  soggetto  servito),  l'adeguata
verifica andra' svolta nei confronti  del  cliente  e  dovra'  essere
improntata al principio dell'approccio basato sul rischio. Sulla base
di questo  principio,  di  regola,  a  un  intermediario  bancario  o
finanziario  si  applicano   misure   semplificate,   salvo   diverse
valutazioni sull'effettivo livello  di  rischio  rilevato,  anche  in
considerazione della rischiosita' del soggetto servito. 
  Inoltre, l'operatore applica i seguenti criteri: 
    1. «concretezza»: l'attivita' di monitoraggio deve essere  svolta
dall'operatore che effettua in concreto il trattamento  del  contante
nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione. In  base
a tale criterio, l'attivita' di monitoraggio non e' dovuta da  quegli
operatori che - pur parti del rapporto contrattuale  -  non  svolgono
alcuna attivita' di trattamento del contante, se non nel caso in  cui
l'operatore riceva informazioni sulla  prestazione  posta  in  essere
dall'operatore che in concreto la esegue (ad esempio, importi e tagli
delle banconote); 
    2.  «efficacia»:  l'operatore  che  effettua   in   concreto   il
trattamento del contante deve essere in grado di valutare la coerenza
fra l'operativita' posta  in  essere  e  il  profilo  soggettivo  del
destinatario della stessa. A tal fine l'operatore tiene conto, per le
proprie valutazioni, oltre che delle informazioni relative al proprio
cliente, anche delle informazioni sulla  tipologia  della  prevalente
attivita' economica del soggetto servito acquisite, di regola, per il
tramite del cliente. In ogni caso, in relazione alla frequenza  e  al
volume delle operazioni, nonche' alla prevalente attivita'  economica
svolta dal soggetto servito,  l'operatore  valuta  l'opportunita'  di
chiedere al cliente informazioni piu' dettagliate  sul  soggetto  nei
cui confronti e' in concreto svolta la prestazione. 
  L'Allegato 2 contiene  l'illustrazione  di  una  casistica  che  ha
carattere meramente esemplificativo  e  non  esaustivo  degli  schemi
contrattuali piu' ricorrenti. 
 
                            PARTE SETTIMA 
 
                             Astensione 
 
  Quando gli operatori non sono in grado di rispettare  gli  obblighi
di adeguata verifica  della  clientela  non  instaurano  il  rapporto
continuativo ovvero non  eseguono  l'operazione  (cfr.  art.  42  del
decreto antiriciclaggio) e valutano se  effettuare  una  segnalazione
alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio. 
 
                            PARTE OTTAVA 
 
                      Obblighi di conservazione 
 
  Gli operatori conservano l'originale o la  copia  avente  efficacia
probatoria - secondo la normativa vigente - delle scritture  e  delle
registrazioni inerenti  alle  operazioni.  Tale  documentazione  deve
essere idonea a ricostruire univocamente: 
    1) la data  di  instaurazione  del  rapporto  o  della  richiesta
dell'operazione occasionale; 
    2) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili,  i  dati
ottenuti  mediante  i  mezzi  di  identificazione  elettronica  e   i
pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n.  910/2014  o
mediante  procedure   di   identificazione   elettronica   sicure   e
regolamentate ovvero  autorizzate  o  riconosciute  dall'Agenzia  per
l'Italia  digitale,   del   cliente,   del   titolare   effettivo   e
dell'esecutore; 
    3) la consultazione, ove effettuata, dei  registri  dei  titolari
effettivi di cui all'art. 21, con le modalita' ivi previste; 
    4) lo scopo del rapporto o dell'operazione occasionale; 
    5) la data, l'importo, la tipologia dell'operazione; 
    6) il numero e il taglio delle banconote oggetto dell'operazione; 
    7) il luogo e la data di  ritiro  e/o  consegna  delle  banconote
trattate. 
  I documenti, i dati  e  le  informazioni  di  cui  si  tratta  sono
conservati per un periodo non inferiore a dieci anni dalla cessazione
del rapporto continuativo o dalla effettuazione dell'operazione. 
  Il regolamento antiriciclaggio deve  descrivere  le  modalita'  per
adempiere agli  obblighi  di  conservazione  e  indicare  in  maniera
esplicita  i  soggetti  legittimati  ad  alimentare  il  sistema   di
conservazione  e  ad  accedere  ai  dati  e  alle  informazioni   ivi
conservati. 
  Le predette modalita' devono, altresi', assicurare: 
    a)  l'accessibilita'  completa  e  tempestiva  ai  dati  e   alle
informazioni da parte delle Autorita' di cui all'art.  21,  comma  4,
lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
    b) la  tempestiva  acquisizione,  da  parte  dell'operatore,  dei
documenti, dei dati  e  delle  informazioni,  con  indicazione  della
relativa data.  E'  considerata  tempestiva  l'acquisizione  conclusa
entro trenta giorni dall'instaurazione del  rapporto  continuativo  o
dalla richiesta dell'operazione occasionale; 
    c)  l'integrita'  dei  dati  e  delle  informazioni  e   la   non
alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; 
    d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle
informazioni, nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi. 
  L'operatore puo' avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei
dati e delle informazioni, di un autonomo centro  di  servizi.  Resta
ferma  la  responsabilita'  dell'operatore,  al  quale  deve   essere
assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione. 
 
                             PARTE NONA 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  Le presenti disposizioni, di cui gli allegati  costituiscono  parte
integrante, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Con riferimento  ai  rapporti  continuativi  gia'  in  essere,  gli
operatori si adeguano alle presenti disposizioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore delle stesse. 
 
    Roma, 4 febbraio 2020 
 
                                        Il direttore generale: Franco 

(1) Qualora i documenti originali  siano  in  lingua  straniera,  gli
    operatori  adottano  le  misure  necessarie  per  individuare  il
    contenuto degli stessi, anche attraverso una  traduzione  giurata
    dell'originale. 

(2) In tale contesto, data la peculiarita' dell'attivita' oggetto  di
    regolamentazione   (trattamento   del   contante)   non   trovano
    applicazione i fattori di cui all'art. 23, comma  2,  lettera  b)
    «indici di rischio relativi a  tipologie  di  prodotti,  servizi,
    operazioni o canali di distribuzione». 

(3) In dette ipotesi,  gli  operatori  adottano  misure  di  adeguata
    verifica della  clientela  commisurate  al  rischio  in  concreto
    rilevato, anche tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  23,
    comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio. 

(4) Gli  operatori  disciplinano   le   ipotesi   nei   quali   detta
    autorizzazione deve essere richiesta.