Estratto determina AAM/AIC n. 22/2020 del 4 febbraio 2020 
 
    Procedura europea: DE/H/5327/001/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  ETONOGESTREL  E
ETINILESTRADIOLO  KAPPLER  PHARMA  nella  forma  e  confezioni,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Kappler Pharma Consult GmbH con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Fonyoder Straβe 18 - 89340 Leipheim - Germania. 
    Confezioni: 
      «0,120mg/0,015mg/24h dispositivo  vaginale»  1  dispositivo  in
bustina AL/LDPE/PET - A.I.C. n. 045999012 (in base  10),  1CVSX4  (in
base 32); 
      «0,120mg/0,015mg/24h dispositivo  vaginale»  3  dispositivi  in
bustina AL/LDPE/PET - A.I.C. n. 045999024 (in base  10),  1CVSXJ  (in
base 32). 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Precauzioni  particolari  per  la   conservazione:   la   bustina
richiudibile deve essere utilizzata solamente per lo smaltimento  del
prodotto  alla  fine  della   somministrazione,   ma   non   per   la
conservazione durante l'uso. 
    Forma farmaceutica: dispositivo vaginale. 
    Principio  attivo:  11,7  mg  di  etonogestrel  e   2,7   mg   di
etinilestradiolo (l'anello rilascia etonogestrel ed  etinilestradiolo
in quantita' media rispettivamente di 0,120 mg e 0,015 mg per 24 ore,
per un periodo di tre settimane). 
    Eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato,
copolimero  di  etilene  vinilacetato,  9%   vinilacetato;   magnesio
stearato. 
    Responsabile del rilascio lotti: Kern Pharma, S.L. - Venus, 72  -
Pol. Ind. Colon II - 08228 - Terrassa - Barcelona - Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: contraccezione. 
    Questo medicinale e' indicato nelle donne  in  eta'  fertile.  La
sicurezza e l'efficacia  sono  state  dimostrate  in  donne  di  eta'
compresa tra diciotto e quaranta anni. 
    La decisione  di  prescrivere  il  medicinale  deve  prendere  in
considerazione i fattori di rischio attuali della singola  donna,  in
particolare quelli relativi alla tromboembolia  venosa  (TEV),  e  il
confronto tra il rischio di  TEV  associato  a  questo  medicinale  e
quello associato ad altri  contraccettivi  ormonali  combinati  (COC)
(vedere paragrafi 4.3 e 4.4 del Riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto - RCP). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.