Estratto determina AAM/AIC n. 18/2020 del 4 febbraio 2020 
 
    Procedura europea: EE/H/0283/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  SODIO  OXIBATO
KALCEKS  nella  forma  e  confezione,  alle  condizioni  e   con   le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: AS KALCEKS con sede legale e domicilio fiscale
in Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettonia; 
      confezione: «500 mg/ml soluzione orale»  1  flacone  in  pet  -
A.I.C. n. 048099016 (in base 10) 1FVVQ8 (in base 32); 
      validita' prodotto integro: due anni; 
      dopo la prima apertura: quaranta giorni; 
      dopo diluizione nei bicchieri dosatori,  la  preparazione  deve
essere usata entro ventiquattro ore; 
      precauzioni particolari per la conservazione: 
        questo medicinale non richiede alcuna condizione  particolare
di conservazione; 
        per le condizioni di conservazione dopo  la  prima  apertura:
quaranta giorni; 
        per  le  condizioni  di  conservazione  dopo  diluizione  nei
bicchieri  dosatori,  la  preparazione  deve   essere   usata   entro
ventiquattro ore; 
      forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Composizione: 1 ml di soluzione contiene: 
      principio attivo: 500 mg di sodio oxibato; 
      eccipienti: acido malico, sodio idrossido, acqua depurata. 
    Responsabile del rilascio lotti: 
      AS KALCEKS - Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lettonia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  della  narcolessia   con
cataplessia in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialista neurologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.