IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per  le  stesse  finalita'  la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979,  della  legge
n. 208 del 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel  2019,  e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate  con  la  Carta  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta»; 
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81,  che  aggiunge,  tra  i  prodotti  acquistabili  con   la   Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre  2016,  n.  187,  e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall'articolo  1,  comma
979,  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208   e   successive
modificazioni»; 
  Tenuto   conto   dell'attuazione   delle   analoghe    misure    di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017 e  2018  e,  in  particolare,  della
realizzazione di una  apposita  piattaforma  informatica  dedicata  e
della definizione e implementazione delle modalita' di  registrazione
dei beneficiari e degli  operatori  commerciali,  della  emissione  e
validazione dei buoni di spesa, della fatturazione; 
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   Carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre  2016,
n.  187,  con  la  sola  integrazione  dei   prodotti   dell'editoria
audiovisiva tra i beni acquistabili; 
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la  migliore  continuita'
delle  iniziative  e  di  non  determinare   costi   aggiuntivi   per
l'amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla
predetta  piattaforma  informatica   dedicata,   di   continuare   ad
utilizzare tale strumento; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza  del
5 dicembre 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  di  seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita' sotto  ordinate  al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          dicembre 2007, n. 300. 
              - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del  1°  luglio  2009,  n.  150  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini
          e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto  2009,  n.
          179. 
              - Il testo degli articoli da 19 a 22 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente: 
                «Art.  19  (Istituzione  dell'Agenzia  per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 
                2.  L'agenzia  opera  sulla  base  di   principi   di
          autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300. 
                Art. 20. 
                Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.  Sono   organi
          dell'agenzia: 
                  a) il direttore generale; 
                  b) il Comitato di indirizzo; 
                  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
                2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
                3. Il direttore generale e' il legale  rappresentante
          dell'agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'agenzia entro quarantacinque giorni dalla  nomina  del
          direttore generale, in conformita' ai  principi  e  criteri
          direttivi  previsti  dall'art.  8,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  quanto  compatibili
          con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato
          di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla Conferenza unificata e  dai  rappresentanti
          delle Amministrazioni centrali la  cui  spesa  corrente  di
          previsione per ciascun ministero in materia di  informatica
          e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle  allegate  alla
          legge annuale di stabilita', non sia  inferiore  al  trenta
          per cento  della  previsione  annuale  complessiva  per  le
          Amministrazioni  centrali,  affinche'  siano  rappresentate
          sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per  cento  della
          spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti  del
          Comitato  di  indirizzo  non  spettano  compensi,  gettoni,
          emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di
          spese e dalla loro partecipazione allo  stesso  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  nomina,  le  attribuzioni  e  le  regole  di
          funzionamento del Comitato di indirizzo e le  modalita'  di
          nomina del Collegio dei revisori dei conti. 
                Art. 22 (Soppressione di DigitPA e  dell'Agenzia  per
          la   diffusione   delle   tecnologie   per   l'innovazione;
          successione dei rapporti e individuazione  delle  effettive
          risorse umane e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, DigitPA  e  l'Agenzia  per  la
          diffusione  delle   tecnologie   per   l'innovazione   sono
          soppressi. 
                2.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   delle
          attivita'  e  dei  rapporti  facenti  capo  alle  strutture
          soppresse, gli organi in carica alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          continuano a svolgere  le  rispettive  funzioni  fino  alla
          nomina del  direttore  generale  e  deliberano  altresi'  i
          bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi  alla  data  di
          cessazione degli enti  stessi,  che  sono  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla medesima data e  trasmessi  per  l'approvazione
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Il  direttore   generale
          esercita in via transitoria le funzioni svolte  dagli  enti
          soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20,  comma  2,
          in qualita' di commissario straordinario, fino alla  nomina
          degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
                3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia  digitale
          il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'art.
          20, comma 2, le risorse  finanziarie  e  strumentali  degli
          enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
          compresi i connessi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          senza che sia esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,
          neppure  giudiziale.  Le  risorse  finanziarie   trasferite
          all'agenzia e non ancora impegnate con atti  giuridicamente
          vincolanti alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione sono destinate alle finalita' di cui  all'art.
          20 e utilizzate dalla stessa agenzia per  l'attuazione  dei
          compiti ad essa assegnati.  Sono  fatti  salvi  le  risorse
          finanziarie di cui all'art. 1, comma 222,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e i  relativi  rapporti  in  essere,
          nonche'  le  risorse  finanziarie  a  valere  sul  Progetto
          operativo     di     assistenza      tecnica      «Societa'
          dell'informazione»  che  permangono  nella   disponibilita'
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
          avvalersi,  per  il  loro  utilizzo,  della  struttura   di
          missione per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi del comma 2  dell'art.  47  del  decreto
          legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  4  aprile   2012,   n.   35,   e   successive
          modificazioni. E' fatto salvo il diritto di opzione per  il
          personale in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  il
          Dipartimento  per  la   digitalizzazione   della   pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    tecnologica    della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
                4. Il personale attualmente in servizio in  posizione
          di comando presso le amministrazioni di  cui  all'art.  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
                5. Nelle  more  della  definizione  dei  comparti  di
          contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, al  personale  dell'agenzia  si  applica  il
          Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'agenzia, fissata  entro  il  limite  massimo  di
          centotrenta  unita',  con  corrispondente  riduzione  delle
          dotazioni organiche delle amministrazioni  di  provenienza,
          nonche'  la   dotazione   delle   risorse   finanziarie   e
          strumentali  necessarie   al   funzionamento   dell'agenzia
          stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente
          e funzioni dell'agenzia,  in  un'ottica  di  ottimizzazione
          delle  risorse  e  di  riduzione   delle   spese   per   il
          funzionamento e  per  le  collaborazioni  esterne.  Con  lo
          stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione  del
          personale trasferito con quello  appartenente  al  comparto
          Ministeri.    I    dipendenti     trasferiti     mantengono
          l'inquadramento previdenziale di  provenienza,  nonche'  il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel  caso  in
          cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto  a  quello
          del comparto Ministeri,  il  personale  percepisce  per  la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici. 
                7. 
                8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9.  All'agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul
          patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art.  1
          del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611. 
                10.   Il   comma   1   dell'art.   68   del    Codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                  «1.  Le  pubbliche   amministrazioni   acquisiscono
          programmi informatici o parti di  essi  a  seguito  di  una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
                    a) software sviluppato per conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                    b)  riutilizzo  di  software  o  parti  di   esso
          sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 
                    c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                    d)   software   combinazione   delle   precedenti
          soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: 
                «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i
          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
                980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  979  e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29  dicembre  2017,
          n. 302, Supplemento ordinario; per  l'art.  1,  comma  979,
          della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  si  veda  la  nota
          precedente. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  604,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' il seguente: 
                «604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
          quali  compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel   2019,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di  240
          milioni di euro, una Carta  elettronica,  utilizzabile  per
          acquistare  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,  musica
          registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di
          accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche'  per
          sostenere i costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o
          di lingua straniera. Le somme assegnate con  la  Carta  non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'indicatore
          della situazione economica  equivalente.  Con  decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i  criteri
          e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 4-bis, del  decreto-legge
          28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 2019, n. 81, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione e sostegno
          per il settore cinema e audiovisivo). - (Omissis). 
                4-bis. Al  comma  604  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata,"
          sono  inserite   le   seguenti:   "prodotti   dell'editoria
          audiovisiva"; per l'art.  1,  comma  604,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si veda la nota precedente.». 
              - La legge  18  novembre  2019,  n.  132  (Disposizioni
          urgenti  per  il  trasferimento  di  funzioni  e   per   la
          riorganizzazione dei Ministeri per i beni  e  le  attivita'
          culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
          del turismo, dello sviluppo economico, degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
          dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
          dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20  novembre  2019,
          n. 272. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'8 giugno 1989, n. 132. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203,  Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  2003,  n.  174,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112,  Supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101
          (Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.
          95/46/CE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  4
          settembre 2018, n. 205. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2014, n. 285. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri  e
          le modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta
          elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208 e  successive  modificazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n.
          243. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per l'art. 1, comma  604,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, si vedano le note precedenti.