IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa  «Societa'  cooperativa  sociale
onlus Santa Caterina», con sede in Torino, c.f. n. 11590280019, e del
successivo accertamento ispettivo concluso in data  26  ottobre  2018
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa, ancorche' diffidata, non ha sanato
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva, risultate  ancora  in
essere in sede di accertamento, come segue: 1) mancata nomina  di  un
organo amministrativo collegiale e mancata  deliberazione  in  merito
alla durata in carica dei suoi componenti, in conformita' con  quanto
stabilito  dall'art.  1,  comma  936,  lettera  b),  della  legge  n.
205/2017, nonche' mancata  assunzione  di  determinazioni  in  merito
all'eventuale compenso ai componenti del consiglio di amministrazione
o alla gratuita' delle cariche ovvero alla gratuita'  delle  cariche;
2)   mancato   adeguamento   dello   statuto   tramite   eliminazione
dall'oggetto sociale di quelle attivita' incompatibili con  lo  scopo
mutualistico dell'ente, che e' iscritto presso l'albo nazionale delle
cooperative nella categoria «cooperativa sociale produzione e  lavoro
- gestione di servizi (tipo A)»; 3) mancata  rettifica  del  capitale
sociale che, da quanto risulta dal bilancio 2017, non corrisponde  al
valore delle quote, il cui valore unitario e' indicato  nell'art.  11
dello statuto, e al numero dei soci presenti al 31 dicembre 2017;  4)
omesso versamento del 3% degli  utili  del  bilancio  2016  ai  fondi
mutualistici ai sensi della legge n. 59/1992; 5) mancato ripianamento
della perdita dell'esercizio 2017; 
  Vista la  nota  prot.  n.  104802,  regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata del sodalizio, con la quale  in  data  8
maggio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990,  e'  stata
trasmessa  all'ente  in  oggetto  la  comunicazione  di   avvio   del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista la nota acquisita in atti con prot. n. 135162, con la  quale,
in data 28 maggio 2019, sono pervenute le controdeduzioni  dell'ente,
che  ha  attestato  il   parziale   risanamento   di   alcune   delle
irregolarita'  contestate  tramite  produzione  delle  ricevute   dei
versamenti effettuati dai soci  per  il  ripianamento  delle  perdite
iscritte nel bilancio 2017  ed  il  versamento  del  3%  degli  utili
iscritti nel bilancio 2016; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  155725  con  cui  questa  Autorita'  di
vigilanza,  in  data  17  giugno  2019   richiedeva   l'invio   della
documentazione  non  ancora  pervenuta  attestante  la   nomina   del
consiglio  di   amministrazione,   la   delibera   in   merito   alla
determinazione dell'eventuale compenso spettante  ai  componenti  del
consiglio  di  amministrazione,  la  modifica  dello  statuto   della
cooperativa,   nonche'   la   documentazione   contabile   aggiornata
attestante il ripianamento delle perdite iscritte nel bilancio 2017; 
  Vista la nota prot n. 210953  con  la  quale  questa  Autorita'  di
vigilanza,  in  data  20  agosto  2019,  sollecitava  l'invio   della
documentazione richiesta con la sopra citata nota; 
  Vista la nota acquisita al numero di  protocollo  2675569,  con  la
quale in data 19 settembre  2019  l'ente  riscontrava  il  menzionato
sollecito richiedendo un ulteriore lasso di tempo per  provvedere  in
merito; 
  Vista la nota prot. n. 277318 con  la  quale  questa  Autorita'  di
vigilanza, in data 30 settembre 2019, diffidava l'ente a  trasmettere
la documentazione utile al perfezionamento dell'istruttoria in corso,
rimasta priva di riscontro; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  che
prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di   irregolare
funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la
gestione  ad   un   commissario,   determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della  cooperativa,  disposto  di
prassi per un  periodo  di  sei  mesi  salvo  eccezionali  motivi  di
proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del professionista incaricato ai fini di una rapida  regolarizzazione
dell'ente; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative  nella  riunione  del  19   dicembre   2019   in   merito
all'adozione del predetto provvedimento; 
  Considerato che, conformemente  a  quanto  previsto  con  circolare
prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista  cui  affidare
l'incarico di Commissario governativo e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura  di  questa  direzione  generale,  da  un
elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,   2545-septiesdecies,
secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo  conto
delle  attitudini  professionali  e  dell'esperienza   dagli   stessi
maturata,  come  risultanti   dai   relativi   curricula,   e   della
disponibilita'    all'assunzione    dell'incarico     preventivamente
acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione
delle funzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Societa' cooperativa sociale  onlus  Santa  Caterina»  con  sede  in
Torino, c.f. n. 11590280019, costituita in data 22 settembre 2016, e'
revocato.