IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Legione Prima societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 24 dicembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, risulta non aver sanato le seguenti irregolarita' riscontrate in sede ispettiva: 1) mancata nomina dell'organo amministrativo collegiale e mancata previsione della durata in carica dei suoi componenti, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b, della legge n. 205/2017, nonche' mancata deliberazione in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero alla gratuita' delle cariche; 2) omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; Viste le comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, rispettivamente inoltrate con nota prot. n. 0158266 del 18 giugno 2019 alla casella di posta certificata del sodalizio, mai consegnata, e con successiva raccomandata a/r prot. n. 163375, in data 25 giugno 2019, respinta al mittente perche' all'indirizzo della sede legale indicato nel registro imprese l'ente e' risultato sconosciuto; Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Preso atto che l'ente non ha provveduto ad attivare la casella di posta elettronica certificata ne' ha comunicato al competente registro imprese la variazione della propria sede legale; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento; Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni; Decreta: Art. 1 Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Legione Prima societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, costituita in data 4 dicembre 1988, e' revocato.