IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante disposizioni in  materia  di  formazione  presso  gli  uffici
giudiziari; 
  Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come  introdotti
dal  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  recante  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita
agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non
superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti  della  quota
prevista dall'art. 2, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale
civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione
giudiziaria, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate  del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 96, della legge  n.  190  del  2014,  resesi
disponibili annualmente, possono  essere  destinate,  nel  corso  del
medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita'  delle
risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7,  lettera  b),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13   novembre   2008,   n.   181,   per
l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage
formativi presso gli uffici giudiziari, di  cui  all'art.  73,  comma
8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 marzo  2019,  n.  288,  concernente  l'aggiornamento
soglie ISEE e ISPE per l'anno accademico 2019/2020; 
  Vista la nota della Direzione  generale  dei  magistrati  prot.  n.
133914U del 18 luglio 2019, con la quale sono state segnalate  alcune
criticita' in ordine all'erogazione delle borse di studio riferite ai
tirocini svolti nel corso dell'anno 2018, per  mancata  trasmissione,
da parte  di  alcuni  uffici  giudiziari,  dei  dati  di novantasette
tirocinanti aventi diritto; 
  Vista la successiva nota della stessa direzione generale  prot.  n.
218205U del 2 dicembre 2019, con la quale si evidenzia che sono state
accertate definitivamente le posizioni  dei novantasette  tirocinanti
aventi diritto non ammessi alla graduatoria per l'assegnazione  delle
borse di studio per l'anno  2018,  provvedendo  alla  quantificazione
delle somme da destinare ai suddetti tirocinanti; 
  Ritenuto  necessario  ricomprendere   nell'ambito   delle   risorse
individuate per il finanziamento delle borse  di  studio  per  l'anno
2019, gli importi destinati a sanare la  situazione  dei novantasette
tirocinanti che, pur avendone titolo, sono  risultati  esclusi  dalla
graduatoria degli aventi diritto per l'anno 2018; 
  Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma  7,  lettera  b),
del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  da  assegnare  nel  corrente
esercizio finanziario non sono allo stato disponibili in  quanto  non
risulta emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
che dispone il riparto delle quote del Fondo unico giustizia  tra  le
amministrazioni interessate, tra cui il Ministero della giustizia; 
  Ritenuto pertanto che  le  risorse  finanziarie  necessarie  a  far
fronte alle complessive esigenze  di  finanziamento  delle  borse  di
studio sono rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilita'  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190  del  2014  per
l'anno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Determinazione annuale delle risorse 
                   destinate alle borse di studio 
 
  1. L'ammontare delle  risorse  destinate  agli  interventi  di  cui
all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
determinato, per l'anno 2019, nel limite di  euro  11.889.710,00,  ai
sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art.  2,
ammontanti ad euro 343.513,85. 
  2. Ai  sensi  del  comma  3  del  predetto  art.  22,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui  all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  in  favore  del
competente  capitolo  di  gestione  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia.