IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita', ivi compresa  la  facolta'  di  stipulare
convenzioni con la  Banca  d'Italia,  con  le  societa'  di  gestione
accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani
ed esteri; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»), e successive modifiche ed integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  16
marzo 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati a 16.456 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 9 marzo, 11 aprile,  10  maggio,  12
giugno e 11 luglio 2017 con i quali  e'  stata  disposta  l'emissione
delle prime  dieci  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con
godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio,  mediante
scambio di titoli in  circolazione  con  titoli  di  nuova  emissione
effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto  cornice»,  e'  disposta  l'emissione  di  un'undicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%,  avente  godimento  15
marzo 2017 e scadenza 15  maggio  2024,  per  un  ammontare  nominale
massimo di 4.000 milioni di euro, da regolarsi attraverso  il  titolo
di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8. 
  Il predetto titolo viene emesso congiuntamente ai buoni del  Tesoro
poliennali 0,65% con  godimento  15  settembre  2016  e  scadenza  15
ottobre 2023 e ai buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento  15
settembre 2017 e scadenza 15  novembre  2024,  senza  indicazione  di
prezzo base di collocamento  e  vengono  attribuiti  con  il  sistema
dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo  di  aggiudicazione
risultera' dalla procedura  di  assegnazione  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012 n.  96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le prime sei cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.