IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria ed  in  particolare
il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale
(di seguito FSN) sia ripartito dal CIPE,  su  proposta  del  Ministro
della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le  province  autonome  (di  seguito,  Conferenza
Stato-regioni); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'assegnazione annuale delle
quote del FSN di parte corrente a favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale (di seguito PSN), l'adozione dei piani  di  settore  aventi
rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle  relative
risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  (di  seguito  S.S.N.)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo che al finanziamento  del  S.S.N.  concorrano
l'IRAP,  l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la   compartecipazione
all'accisa  sulle  benzine  e   la   compartecipazione   all'IVA   da
rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149, che disciplina i sistemi  premiali  per  le  regioni  a
valere sulle risorse ordinarie previste  dalla  legislazione  vigente
per il finanziamento del S.S.N.; 
  Visto il decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  emanato  in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni  in
materia di autonomia di entrate delle regioni  a  statuto  ordinario,
nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore
sanitario e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione
del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27,  concernente
la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  regionali  nel
settore sanitario; 
  Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito in legge con modificazioni dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 7 agosto 2012, n. 35, il quale fissa, in  corrispondenza  dello
0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il  finanziamento
del Servizio sanitario  nazionale,  l'entita'  della  quota  premiale
introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.
149 del 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 514, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che ha  determinato  in  114.439  milioni  di  euro  il  livello  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato per l'anno 2019; 
  Considerato che il predetto importo  di  euro  114.439  milioni  e'
stato rideterminato, in euro 114.474 milioni da: a) dal comma 518 del
citato art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  che  incrementa
di 10 milioni di euro le risorse finalizzate  ad  attivare  borse  di
studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi  di
formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368;  b)
dal comma 526 dello stesso art. 1 sopra citato  il  quale  stabilisce
che l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente
al Fondo  sanitario  nazionale  l'importo  di  25  milioni  di  euro,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le  province
autonome in sede di predisposizione della proposta di  riparto  della
quota  indistinta  delle  risorse  relative  al  fabbisogno  standard
nazionale per l'attivita' di  compilazione  e  trasmissione  per  via
telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle   strutture   sanitarie
competenti del Servizio sanitario nazionale, dei  certificati  medici
di infortunio e malattia professionale, e per le  finalita'  previste
dai successivi commi 527 e 528; 
  Considerato, altresi', che il sopracitato importo di  euro  114.474
milioni e'  stato  rideterminato,  in  riduzione:  a)  per  euro  164
milioni, per il finanziamento del Fondo per il concorso  al  rimborso
alle regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;  b)  per
euro 500 milioni per il finanziamento di un Fondo per il concorso  al
rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  oncologici
innovativi ai sensi del comma 401 del citato art. 1  della  legge  n.
232 del 2016, e che  pertanto,  al  netto  dei  predetti  importi  in
aumento  e  in  diminuzione,  lo  stanziamento  complessivo  per   il
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  il  2019  e'
quantificato in euro 113.810 milioni; 
  Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando
il livello di finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato,  i  seguenti  importi  di  quote
vincolate: a) importo  destinato  all'assistenza  sanitaria  per  gli
stranieri non iscritti al  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari
a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato  alla  riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e dell'attivita'  libero-professionale,  di
cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  per
un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota
indistinta  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  e  sono
ripartiti tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla  legislazione
vigente in materia di costi standard; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2017,
n. 224, «Regolamento recante disciplina delle  modalita'  applicative
dei commi da 82 a 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure  contabili,
ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»
ed in particolare l'art. 2,  comma  8,  il  quale  dispone  che  alla
regolazione finanziaria dei costi relativi  all'assistenza  in  forma
diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea,  negli
altri Paesi dello spazio economico europeo, in Svizzera e  nei  Paesi
con  i  quali  siano  conclusi  accordi  in  materia  di   assistenza
sanitaria,  si  provveda  in  sede  di  ripartizione  delle   risorse
destinate  alla  copertura  del  fabbisogno  sanitario  standard  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al finanziamento del S.S.N.  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello  Stato,  ed
in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province  autonome  di
Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1,  comma
836, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  relativo  alla  Regione
Sardegna; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, sancita nella seduta del  6
giugno 2019 (rep.  atti  n.  90/CSR)  sullo  schema  di  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2019; 
  Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto,
tra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  delle
risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del  S.S.N.
per l'anno 2019, pari a euro  113.810  milioni,  trasmessa  a  questo
Comitato con le note n. 11455-P del 5 novembre 2019 e n. 11968-P  del
15 novembre 2019; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, sancita nella seduta del  6
giugno 2019 (rep. atti n. 88/CSR), sulla proposta del Ministro  della
salute concernente il detto riparto per l'anno 2019; 
  Considerato che, nell'esprimere la  citata  intesa  n.  88/CSR,  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome,  con  riferimento
al tema della rateizzazione della  mobilita'  passiva  interregionale
della Regione Valle d'Aosta, ha chiesto che il  recupero  avvenga  in
due tranches annuali, a carico delle sole  regioni  creditrici  della
Valle d'Aosta, per il periodo oggetto del recupero, e che dalla cifra
totale oggetto del recupero venga scomputata la quota che  la  stessa
Regione Valle d'Aosta ha gia' stanziato per procedere  al  versamento
di quanto dovuto; 
  Considerato che alla proposta del Ministro della salute e' allegata
la nota della Conferenza delle regioni e delle province  autonome  n.
3731/C7SAN del 19 giugno 2019, trasmessa a firma del Presidente della
Conferenza con nota 6206/C7SAN del 25  ottobre  2019,  con  la  quale
vengono definiti, in esito alla richiamata  intesa  Stato-regioni  n.
88/CSR del 6 giugno 2019, gli importi  e  le  modalita'  relativi  al
recupero delle quote di debito da  mobilita'  passiva  interregionale
della Regione Valle D'Aosta, relativamente al  periodo  dal  2005  al
2017, e che detto recupero, operando unicamente in termini di  cassa,
non impatta sui saldi di competenza  della  mobilita'  esposti  nella
tabella C della proposta medesima. In particolare il citato  recupero
avviene in due tranches annuali, la  prima  scontata  nella  presente
proposta di riparto, la seconda nella proposta di riparto  del  2020,
attraverso una sospensione pro quota nel 2019 e  una  restante  parte
nel 2020 a valere sulle sole regioni creditrici della  Valle  d'Aosta
per il periodo oggetto del recupero; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista  la  nota  prot.  DIPE  n.  6663-P  del  19  dicembre   2019,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2019 ammonta ad  euro
113.810  milioni  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti  di
finanziamento: 
    a)  euro  111.079.467.550   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei Livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative al finanziamento degli  interventi  di  prevenzione  e
cura della fibrosi cistica,  di  prevenzione  e  cura  dell'AIDS,  di
prevenzione e cura  dei  malati  affetti  dal  morbo  di  Hansen,  di
assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening
neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il  finanziamento  e'
assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento
e  Bolzano  come  da  allegata  tabella  A,  che  costituisce   parte
integrante della presente delibera, ed e' comprensivo,  tra  l'altro,
di euro 680.000.000 finalizzati da specifiche  norme  di  legge  alle
seguenti finalita': 
      1. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il S.S.N.; 
      2. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento  dei  maggiori
oneri a carico  del  S.S.N.  conseguenti  alla  regolarizzazione  dei
cittadini extracomunitari; 
      3. euro 50.000.000 per  la  cura  della  dipendenza  del  gioco
d'azzardo; 
      4. euro 186.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV); 
      5. euro 150.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del S.S.N.; 
      6.  euro  25.000.000  per   l'attivita'   di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale,  dei
certificati medici di infortunio e malattia professionale; 
    b) euro 1.814.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata e/o accantonata con successiva delibera di questo Comitato,
da adottarsi in data odierna; 
      2. euro 40.000.000 per la  medicina  veterinaria.  Detta  somma
sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2
giugno 1988, n. 218; 
      3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per  i  medici
di medicina generale.  Detta  somma  e'  assegnata  e  ripartita  con
successiva delibera di questo Comitato da adottarsi in data odierna; 
      4. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      5. euro 165.424.023  accantonati  per  il  finanziamento  della
medicina penitenziaria. Detta somma  e'  assegnata  e  ripartita  con
successiva delibera di questo Comitato; 
      6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli  oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari ai sensi del comma  7,  dell'art.  3-ter  del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, con legge 17 febbraio  2012,  n.  9.  Detta  somma  e'
assegnata e ripartita con successiva delibera di questo Comitato; 
    c) euro 629.633.194 euro sono destinati  al  finanziamento  delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 2); 
      2. euro 3.000.000 per quota parte degli oneri contrattuali  del
biennio   economico   2006-2007   del   personale   degli    Istituti
zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 3); 
      3.  euro  265.993.000  per  il  funzionamento  degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 4); 
      4. euro 123.130.194 per  il  concorso  al  finanziamento  della
Croce rossa italiana; 
      5. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti; 
      6. euro 173.010.000 per concorso al finanziamento  delle  borse
di studio agli specializzandi; 
      7. euro 2.500.000 per pagamento delle rate di  mutui  contratti
con la Cassa depositi e prestiti; 
      8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai
sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    d) euro 286.185.000 sono accantonati  per  essere  ripartiti  con
successivo decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione  delle  quote
premiali per l'anno 2019, sullo schema del quale e' stata sancita  la
prevista intesa della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta  del  6  giugno
2019 (rep. atti n. 90/CSR). 
  2. Il  riparto  delle  fonti  di  finanziamento  dei  LEA,  livelli
essenziali di assistenza, comprensiva  della  quota  finalizzata  per
ciascuna regione e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e'
indicato nell'allegata tabella C, che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
 
    Roma, 20 dicembre 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 238