IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  -
Serie L 148 del 21 giugno 1996 - con il quale e' stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano
Reggiano»; 
  Visto  la  richiesta  inviata  dal  Consorzio  Parmigiano  Reggiano
acquisita con protocollo n. 17055 dell'11 marzo 2020  con  cui  viene
chiesta la modifica temporanea di alcune fasi del processo produttivo
in particolare dei tempi di consegna del latte al  caseificio,  della
quota di  utilizzo  delle  caldaie  per  una  seconda  caseificazione
giornaliera e dei tempi di realizzazione delle forme. 
  Vista l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020 e  successive
integrazioni, che potrebbe comportare il  verificarsi  di  criticita'
qualora  alcune  realta'   produttive   dovessero   avere   personale
contagiato e che  potrebbero  dunque  trovarsi  nella  necessita'  di
spostare il latte presso altri caseifici  iscritti  all'organismo  di
controllo. 
  Considerato che, se tale circostanza  dovesse  verificarsi,  alcuni
vincoli del disciplinare risulterebbero poco flessibili, al  fine  di
cercare di ridurre l'impatto  di  tale  epidemia  sulla  filiera  del
Parmigiano Reggiano si rende necessaria la  modifica  temporanea  del
disciplinare. 
  Considerato che l'applicazione  di  tale  modifica  e'  subordinata
all'accertamento da parte dell'Autorita' pubblica dell'impossibilita'
di proseguire l'attivita'  in  un  sito  produttivo  per  carenza  di
personale e all'autorizzazione dell'organismo di controllo su  uno  o
piu' punti tra quelli compresi nella modifica temporanea. 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano»  ai  sensi
del citato art. 53, par.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Parmigiano   Reggiano»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale. 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della denominazione «Parmigiano  Reggiano»  registrata  in
qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento
(CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee  -  Serie  L  148  del  21
giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Parmigiano Reggiano» sara' in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali fino al  superamento  della  fase  emergenziale
legata all'epidemia Covid19, e sara' consentita a condizione che: 
    sia conclamato  da  parte  dell'Autorita'  pubblica  un  contagio
presso  un  caseificio  e/o  allevamento  iscritto  all'organismo  di
controllo,  che  comporti  l'impossibilita'  di  lavorare   in   tale
struttura per carenza di personale; 
    che  il  soggetto  interessato  all'applicazione  della  modifica
temporanea   abbia   una   preventiva   autorizzazione    da    parte
dell'organismo di controllo autorizzato; 
    che la modifica temporanea sia applicata  fino  alla  durata  del
provvedimento dell'Autorita' pubblica. 
 
      Roma, 12 marzo 2020 
 
                                       Il Capo del Dipartimeto: Abate