IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei  lavoratori  e   delle
imprese»; 
  Visto   in   particolare   l'articolo   9-quinqiues   del    citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, inserito dalla citata  legge  di
conversione 9 agosto 2018, n. 96; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in  particolare
l'articolo 5 che prevede l'aggiornamento dei  livelli  essenziali  di
assistenza  con  particolare  riferimento  alle  persone  affette  da
malattie  croniche,  da  malattie  rare,  nonche'  da  ludopatia,   e
l'articolo 7, comma 10, quarto periodo  che  istituisce  Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno
della dipendenza grave; 
  Visto l'articolo 1, comma  133,  quarto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
  Tenuto conto della  proposta  dell'Osservatorio  per  il  contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno  della  dipendenza
grave, tramessa con nota del Ministero della salute prot. 3021 del 20
gennaio 2019; 
  Visto l'articolo 9, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 3 luglio 2019; 
  Considerata la necessita' di  disciplinare  le  condizioni  per  il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  identificativo  «No
Slot» in modo uniforme su  tutto  il  territorio  nazionale,  facendo
comunque salve  le  disposizioni  compatibili  gia'  adottate,  nella
medesima materia,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali; 
  Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato,  Sezione  consultiva
per gli atti normativi, nell'adunanza di  sezione  del  26  settembre
2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  ,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata con nota prot. n. 22031 dell'11 ottobre 2019; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Istituzione del logo «No Slot» 
 
  1.  Il  logo  identificativo  «No  Slot»,  istituito  dall'articolo
9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  e'  riportato
nell'Allegato 1 del presente decreto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9-quinques  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 9 agosto  2018,  n.  96,  recante
          «Disposizioni urgenti per  la  dignita'  dei  lavoratori  e
          delle imprese»: 
              «Art. 9-quinquies. Logo No Slot 
              1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   su
          proposta   dell'Osservatorio   per   il   contrasto   della
          diffusione  del  gioco  d'azzardo  e  il   fenomeno   della
          dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133,  quarto
          periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          definite   le   condizioni   per   il   rilascio    e    la
          regolamentazione  dell'uso  del  logo  identificativo   «No
          Slot». 
              3. I comuni possono rilasciare il  logo  identificativo
          "No Slot" ai titolari di pubblici  esercizi  o  di  circoli
          privati che eliminano o si impegnano a non  installare  gli
          apparecchi da  intrattenimento  di  cui  all'articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988. n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
              «Art. 17. Regolamenti 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  10,  del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
          «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto livello di tutela della salute»: 
              «Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica 
              (Omissis). 
              10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
          a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, tenuto conto degli  interessi  pubblici  di
          settore,  sulla  base  di  criteri,  anche  relativi   alle
          distanze da istituti di istruzione primaria  e  secondaria,
          da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi  di  culto,
          da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede  di
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  provvede   a   pianificare   forme   di
          progressiva ricollocazione dei punti della rete  fisica  di
          raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
          all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  di
          cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
          modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai
          predetti luoghi. Le  pianificazioni  operano  relativamente
          alle concessioni di  raccolta  di  gioco  pubblico  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
          nuova   concessione,   in   funzione   della   dislocazione
          territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
          delle strutture sanitarie ed  ospedaliere,  dei  luoghi  di
          culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
          tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
          all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni
          altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
          incluse  proposte  motivate  dei  comuni  ovvero  di   loro
          rappresentanze    regionali     o     nazionali.     Presso
          l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
          seguito della sua incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, un  osservatorio  di
          cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
          della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
          delle famiglie e dei giovani,  nonche'  rappresentanti  dei
          comuni,  per  valutare  le   misure   piu'   efficaci   per
          contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
          della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
          e' corrisposto alcun emolumento,  compenso  o  rimborso  di
          spese.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 133, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «133.   Nell'ambito   delle   risorse   destinate    al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
          comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a  50
          milioni di euro e' annualmente destinata alla  prevenzione,
          alla cura e alla riabilitazione  delle  patologie  connesse
          alla  dipendenza   da   gioco   d'azzardo   come   definita
          dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle
          risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata alla sperimentazione di  modalita'  di  controllo
          dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di
          software che  consentano  al  giocatore  di  monitorare  il
          proprio comportamento generando  conseguentemente  appositi
          messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con  decreto
          di  natura  regolamentare,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          adotta linee di azione  per  garantire  le  prestazioni  di
          prevenzione, cura e  riabilitazione  rivolte  alle  persone
          affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al  fine  del
          monitoraggio  della  dipendenza  dal  gioco   d'azzardo   e
          dell'efficacia  delle  azioni  di  cura  e  di  prevenzione
          intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo
          7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189, e'  trasferito  al  Ministero  della
          salute. Con decreto interministeriale  del  Ministro  della
          salute e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  e'  rideterminata  la  composizione
          dell'osservatorio, assicurando la presenza  di  esperti  in
          materia, di  rappresentanti  delle  regioni  e  degli  enti
          locali, nonche' delle associazioni  operanti  nel  settore,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione
          della  quota  di  cui  al  presente   comma   si   provvede
          annualmente  all'atto   dell'assegnazione   delle   risorse
          spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del fabbisogno  sanitario  standard  regionale,  secondo  i
          criteri e le modalita' previsti dalla legislazione  vigente
          in materia di costi standard.  La  verifica  dell'effettiva
          destinazione  delle  risorse  e  delle  relative  attivita'
          assistenziali costituisce adempimento ai fini  dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
          68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  e
          dell'articolo 15, comma  24,  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  135,  ed  e'  effettuata  nell'ambito  del
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 dell'intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»: 
              «Art. 9. Funzioni. 
              (Omissis). 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   9-quinquies   del
          decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.