IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo e, in particolare, la Parte I, il Titolo III della Parte II e il Titolo III della parte IV; Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»; Visto il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari»; Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 25 luglio 2011 in ragione dell'evoluzione della normativa nel frattempo intervenuta in particolare sui requisiti di qualita' dei prodotti alimentari e dei materiali in uso nella ristorazione collettiva, della necessita' di implementare le azioni per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di riduzione degli sprechi e della produzione di rifiuti premiando altresi' modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, assicurando al contempo una sana alimentazione anche attraverso modalita' piu' incisive di verifica sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture; Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei nuovi criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari e stata improntata al conseguimento di detti obiettivi prioritari e ha previsto inoltre un costante confronto con le parti interessate e cori esperti, cosi' come prevede il citato piano d'azione; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di ristorazione collettiva; b) derrate alimentari. 2. Il servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, sub a) e' articolato con riferimento a tre settori: a) ristorazione scolastica; b) ristorazione per gli uffici, le universita' e le caserme; c) ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.