IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante «Criteri di  sostenibilita'  energetica  ed  ambientale»  che
stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione
progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art.
1, che  disciplinano  l'attuazione  ed  il  monitoraggio  del  «Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione» al fine di integrare le  esigenze  di
sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e
servizi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  recante  il
Codice del consumo e, in particolare, la Parte I, il Titolo III della
Parte II e il Titolo III della parte IV; 
  Visto il regolamento (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002/CE  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati
commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha
approvato il «Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi della pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e  del  mare  del,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre  2011,  con  il  quale  sono  stati
adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e per la fornitura di derrate alimentari»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato  decreto  25
luglio 2011 in ragione dell'evoluzione della normativa nel  frattempo
intervenuta in particolare sui requisiti  di  qualita'  dei  prodotti
alimentari e dei materiali  in  uso  nella  ristorazione  collettiva,
della  necessita'  di  implementare  le  azioni  per  perseguire  con
maggiore efficacia gli obiettivi di riduzione degli sprechi  e  della
produzione  di  rifiuti  premiando  altresi'  modelli  produttivi   e
distributivi a basso impatto ambientale, assicurando al contempo  una
sana  alimentazione  anche  attraverso  modalita'  piu'  incisive  di
verifica sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture; 
  Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei
nuovi criteri ambientali  minimi  per  il  servizio  di  ristorazione
collettiva  e  per  la  fornitura  di  derrate  alimentari  e   stata
improntata al  conseguimento  di  detti  obiettivi  prioritari  e  ha
previsto inoltre un costante confronto con  le  parti  interessate  e
cori esperti, cosi' come prevede il citato piano d'azione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
                      e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di
cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i
seguenti servizi e forniture: 
    a) servizio di ristorazione collettiva; 
    b) derrate alimentari. 
  2. Il servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, sub a)
e' articolato con riferimento a tre settori: 
    a) ristorazione scolastica; 
    b) ristorazione per gli uffici, le universita' e le caserme; 
    c) ristorazione  per  le  strutture  ospedaliere,  assistenziali,
socio-sanitarie e detentive.