IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016; Visto, in particolare, l'art. 48, comma 9, della citata legge, che prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonche' le modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi individuati al comma 8»; Visti, inoltre i commi 6 e 7 dell'art. 48 della citata legge; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 7552 del 2 agosto 2018, concernente il Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 697/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP e IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», che, all'art. 2, attribuisce allo stesso i compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, della citata legge 13 luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra i compiti del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato» e la «fabbricazione di contrassegni di Stato»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A) del decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (All. A n. 13) Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9374 del 19 aprile 2011, concernente le disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 novembre 2011, recante la sostituzione degli allegati 1 e 2 del citato decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata; Visto il decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e forestali n. 5888 del 1° marzo 2012, recante la disciplina di inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC e l'istituzione del portale informatico di cui all'art. 9, commi 2 e 5, del decreto ministeriale n. 9374 del 9 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; Sentite le organizzazioni della filiera vitivinicola; Decreta: Art. 1 Definizioni e termini 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X; c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; d) «tipografie autorizzate», tipografie di cui IPZS puo' avvalersi, sentite le esigenze produttive della filiera e in funzione della propria capacita' produttiva aziendale, e selezionate da IPZS attraverso procedure a evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente; d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e) «Organismi di controllo», le Autorita' pubbliche e gli Organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF alla verifica del rispetto del disciplinare dei vini a DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; f) «Consorzio», Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 238 del 2016; g) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238; i) «decreto», il presente decreto; l) «D.O.», denominazione di origine; m) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita; n) «D.O.C.», denominazione di origine controllata; o) «I.G.T.», indicazione geografica tipica; p) «fascetta», speciale contrassegno previsto per i vini a D.O.C.G. e D.O.C.; q) «sistema di tracciabilita'», il sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta.