IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2016; 
  Visto, in particolare, l'art. 48, comma 9, della citata legge,  che
prevede che  «con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono stabilite le caratteristiche, le diciture
nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso,  la  distribuzione,
il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre,  con  la  medesima
procedura sono stabilite  le  caratteristiche  nonche'  le  modalita'
applicative dei sistemi di  controllo  e  tracciabilita'  alternativi
individuati al comma 8»; 
  Visti, inoltre i commi 6 e 7 dell'art. 48 della citata legge; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo n. 7552 del 2  agosto  2018,  concernente  il
Sistema dei controlli e vigilanza sui  vini  a  DO  e  IG,  ai  sensi
dell'art. 64, della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  la
disciplina organica della coltivazione della vite e della  produzione
e del commercio del vino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13  agosto  2012  concernente  le  disposizioni  nazionali
applicative del regolamento  CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del
regolamento applicativo (CE) n.  697/2009  della  Commissione  e  del
decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP e IGP,  le
menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e   la   presentazione   di
determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di  Stato
e sull'esclusione dai vincoli di deposito e  di  circolazione  per  i
prodotti alcolici; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e
integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico  e
Zecca dello Stato»,  che,  all'art.  2,  attribuisce  allo  stesso  i
compiti  di  produzione  e  fornitura  delle  carte  valori  per   il
fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5,  della  citata  legge  13
luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra  i  compiti
del  Poligrafico,  rispettivamente  la  «fabbricazione   di   sigilli
ufficiali e marchi metallici recanti  l'emblema  dello  Stato»  e  la
«fabbricazione di contrassegni di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b),  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e  successive  modificazioni  e  integrazioni»,  che  ha
previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A)  del
decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (All. A n. 13) 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003 e successive  modifiche  ed  integrazioni  relativo  alle
istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di  controllo
sulla  produzione  delle  carte  valori  approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  4  agosto  2003,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9374 del 19 aprile 2011, concernente le disposizioni  le
caratteristiche   le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il  costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  15  novembre  2011,  recante  la  sostituzione  degli
allegati 1 e 2 del citato  decreto  19  aprile  2011  concernente  le
disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita'  per
la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo  ed  il  costo
dei contrassegni di Stato per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata; 
  Visto il decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e
forestali n. 5888  del  1°  marzo  2012,  recante  la  disciplina  di
inserimento e gestione  dei  fabbisogni  dei  contrassegni  di  Stato
previsti  per  i  vini  DOCG  e  DOC  e  l'istituzione  del   portale
informatico di cui all'art. 9, commi 2 e 5, del decreto  ministeriale
n.  9374  del  9  aprile  2011  concernente   le   disposizioni,   le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il  costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 293 del 20 marzo 2015 recante disposizioni per la tenuta
in forma dematerializzata dei registri del settore  vitivinicolo,  ai
sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Sentiti il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; 
  Sentite le organizzazioni della filiera vitivinicola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Definizioni e termini 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «MEF»,  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X; 
    c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; 
    d)  «tipografie  autorizzate»,  tipografie  di  cui   IPZS   puo'
avvalersi, sentite le esigenze produttive della filiera e in funzione
della propria capacita' produttiva aziendale, e selezionate  da  IPZS
attraverso procedure a evidenza pubblica  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    e)  «Organismi  di  controllo»,  le  Autorita'  pubbliche  e  gli
Organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF  alla  verifica
del rispetto del disciplinare dei vini  a  DOCG  e/o  DOC,  ai  sensi
dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
    f) «Consorzio», Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art.
41, comma 4, della legge n. 238 del 2016; 
    g) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
    i) «decreto», il presente decreto; 
    l) «D.O.», denominazione di origine; 
    m) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita; 
    n) «D.O.C.», denominazione di origine controllata; 
    o) «I.G.T.», indicazione geografica tipica; 
    p) «fascetta»,  speciale  contrassegno  previsto  per  i  vini  a
D.O.C.G. e D.O.C.; 
    q)  «sistema  di  tracciabilita'»,  il  sistema   telematico   di
controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta.