IL PRESIDENTE 
             del Comitato centrale per l'Albo nazionale 
          delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
             l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che assegna al Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'Albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie,  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre  2019,  «Ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il  triennio  2020-2022»,  che  prevede
l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e  2021
sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  n.  148  del  7  aprile  2020,
registrata dall'ufficio centrale del  bilancio  presso  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150  in  data  10  aprile
2020 e dalla Corte dei conti al n. 1633 del 19 aprile  2020,  con  la
quale, tra l'altro, e' stato disposto che  il  Comitato  utilizzi  le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati
per i transiti effettuati  nell'anno  2019  dalle  imprese  con  sede
nell'Unione europea  che  effettuano  autotrasporto  di  cose,  delle
relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un
importo pari ad euro 146.041.587; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19»  nonche'  i  successivi   provvedimenti
d'urgenza volti a fronteggiare l'emergenza collegata alla  diffusione
del virus COVID-19, garantendo la salute dei cittadini ed al contempo
sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro; 
  Considerato che, nell'attuale  contesto  emergenziale,  il  settore
dell'autotrasporto merci, se da un lato  continua  ad  assicurare  il
rifornimento costante dei beni di prima necessita', svolgendo in  tal
modo  un  primario  servizio  di   assistenza   alla   collettivita',
dall'altro sta fortemente risentendo della chiusura  delle  attivita'
produttive su tutto il territorio nazionale che determina  una  forte
contrazione dei volumi di fatturato, tale da porre a rischio non solo
la  sopravvivenza  del  settore  ma  anche  la  stessa  attivita'  di
rifornimento dei beni di primaria necessita'; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di porre in essere  ogni  utile
iniziativa  che  muova  nella  direzione   di   assicurare   sostegno
produttivo ed economico alle imprese di autotrasporto merci  iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Ritenuto che la sollecita conclusione delle procedure e conseguente
erogazione del rimborso dei costi sostenuti dalle citate imprese  per
i pedaggi autostradali  relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno
2019, di cui alla citata direttiva ministeriale, possa contribuire  a
raggiungere la finalita' sopra indicata cosi' immettendo nel  settore
parte della liquidita' necessaria a fronteggiare le  difficolta'  del
momento; 
  Dato atto che l'eccezionalita' della  situazione  attuale  richiede
l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere  al  massimo  i
tempi di attivazione, svolgimento e definizione del  procedimento  di
riduzione compensata dei costi sostenuti per i  pedaggi  autostradali
relativi all'anno 2019; 
  Considerato: 
    che   e'   disponibile   ed   operativo   sul    sito    internet
www.alboautotrasporto.it    l'applicativo    informatico    «pedaggi»
finalizzato alla prenotazione della  domanda  ed  espletamento  della
relativa procedura per il conseguimento  della  riduzione  compensata
dei pedaggi autostradali; 
    che la citata procedura informatica si  articola  nelle  seguenti
fasi: 
      fase 1 - Prenotazione della domanda; 
      fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma  ed
invio della domanda; 
  Vista la delibera  n.  1  del  10  aprile  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
100 del 16 aprile 2020,  con  la  quale  e'  stato  dato  avvio  alla
procedura per il conseguimento della riduzione compensata  dei  costi
sostenuti  per  i  pedaggi  autostradali  nell'anno  2019  disponendo
l'apertura della fase 1 - Prenotazione della domanda  dal  20  al  27
aprile 2020; 
  Considerato altresi' con la predetta direttiva  e'  stato  disposto
che il Comitato provveda alla destinazione delle risorse  finanziarie
iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 ed  alla  rideterminazione
definitiva della riduzione sulla base  delle  risorse  finanziarie  a
tale  scopo  effettivamente  disponibili   all'atto   dell'assunzione
dell'impegno di spesa; 
  Considerato che occorre stabilire i  criteri,  le  modalita'  ed  i
termini per l'esperimento della fase 2 della predetta procedura; 
 
                              Delibera: 
 
 
                              Titolo I 
                         DISPOSIZIONI COMUNI 
 
  1.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori destina le risorse disponibili  sul  capitolo  1330
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  per  l'annualita'  2020  alle  finalita'  indicate   nella
direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020 applicando i  criteri
di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati. 
  2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le
societa' consortili ed i  raggruppamenti,  come  meglio  definiti  al
punto 5, possono richiedere il beneficio della  riduzione  compensata
di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per i costi sostenuti  per
i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a  partire
dal 1° gennaio  2019  e  fino  al  31  dicembre  2019,  con  veicoli,
posseduti a titolo  di  proprieta'  o  disponibilita'  ed  adibiti  a
svolgere servizi di autotrasporto  di  cose,  che  appartengono  alla
classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V,  Euro  VI  o  superiore/o
alimentazione alternativa od elettrica  e  che  rientrano,  quanto  a
sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle  classi
B, 3, 4 o 5 se basato sul  numero  degli  assi  e  della  sagoma  dei
veicoli stessi oppure nelle classi 2,  3  o  4,  se  volumetrico.  La
riduzione compensata e' commisurata al valore del  fatturato  annuale
relativo ai predetti  costi  sostenuti  per  i  pedaggi  autostradali
purche' pari almeno ad euro 200.000,00  secondo  quanto  indicato  al
punto 6. 
  3. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore  al
13% del valore del fatturato annuo. 
  4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i  costi  di  cui  al
punto  1  sono  soggetti  ad  una  ulteriore  riduzione   compensata,
parimenti  commisurata  al  volume  del  fatturato  annuale,  qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale
riduzione  spetta  ai  soggetti  di  cui  al  punto  6,  che  abbiano
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto
costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le  modalita'
indicate al punto 8.  Qualora  una  cooperativa,  un  consorzio,  una
societa'  consortile  di  cui  al  punto   6,   lettera   b)   o   un
raggruppamento, di cui al punto 6, lettere c), d),  e)  non  soddisfi
tale ultima condizione, le singole  imprese  ad  esso  aderenti,  che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate  ore   notturne,   possono   beneficiare   dell'ulteriore
riduzione  compensata,  purche'  le  cooperative,  il  consorzio,  le
societa' consortili o i raggruppamenti a cui le  stesse  afferiscono,
forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei  pedaggi  notturni
delle suddette imprese. 
  5. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate, da ciascuna delle  societa'  che  gestisce  i  sistemi  di
pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai  soggetti
aventi titolo alla riduzione. 
  6. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel
corso dell'anno 2019: 
    a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298; 
    b) quali cooperative aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive  modificazioni,  oppure  quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del Libro  V,
Titolo X, Capo I, Sezione II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  risultavano  iscritti  al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 
    c) quali imprese di autotrasporto di merci  per  conto  di  terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione
europea risultavano titolari di  licenza  comunitaria  rilasciata  ai
sensi del regolamento CE n. 881/1992 del 26 marzo 1992; 
    d) quali imprese  oppure  quali  raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia  esercenti  attivita'  di  autotrasporto  in   conto   proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui  all'art.  32
della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di  autotrasporto
in conto proprio. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio  2019,  possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d),  titolari
delle licenze  ivi  previste  successivamente  al  1°  gennaio  2019,
possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi  effettuati  dopo
la data di rilascio di dette licenze. 
  7. La riduzione di cui al punto 1  e'  calcolata,  in  ragione  dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica  (Euro)  del  veicolo  e  della  relativa  percentuale   di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 4  e'  pari  al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo  il
limite del 13% di cui al punto 3. 
  9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data  di
utilizzo del predetto servizio. 
  10.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni
applicabili risultasse superiore  alle  disponibilita',  il  Comitato
stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal  rapporto
tra  lo  stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva   delle
riduzioni richieste agli aventi  diritto.  Analogamente  il  Comitato
centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto  qualora
l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  relative   alle   domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
7  e  8  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare  disponibile.   Tale
coefficiente, applicato alle percentuali di  riduzione,  fornisce  il
valore aggiornato delle percentuali stesse. 
  11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, cui  vanno  commisurate
le  riduzioni  compensate  dei  pedaggi,  e'  calcolato  sulla   base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 2, per i  quali  le  societa'  concessionarie  abbiano
emesso fattura entro il 30 aprile 2020. 
  12.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato centrale. 
 
                              Titolo II 
                        PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
  13. Il procedimento utile a richiedere il  beneficio  di  riduzione
compensata  dei  pedaggi  autostradali  e'  esperibile,  a  pena   di
irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente
sul   portale   dell'Albo   nazionale   degli   autotrasportatori   e
raggiungibile                 all'indirizzo                  internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi A tal fine  e'  necessario  preliminarmente  registrarsi  allo
stesso portale  attraverso  la  procedura  attivabile  dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti 
  14. Le attivita' attraverso le quali l'utente  deve  utilizzare  il
predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni
ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo  link
dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni  e
modalita' sono di seguito definite «operazioni». 
  15. E' possibile l'accesso alla  fase  2  -  Inserimento  dei  dati
relativi alla domanda e firma ed invio della  domanda  esclusivamente
ai soggetti che abbiano precedentemente  esperito,  entro  i  termini
perentori di cui alla delibera del Presidente del  Comitato  centrale
n. 1 del 10 aprile 2020, la fase 1 - Prenotazione della domanda. 
  16. Dall'apertura  del  termine  di  avvio  della  fase  2  e  fino
all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi
entro e non oltre lo scadere del termine  della  citata  fase  2,  il
soggetto richiedente procede: 
    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio,  una  societa'
consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 6, lettere c), d)  o  e),  a  caricare  nell'applicativo  ed
inviare,  con  le  opportune  «operazioni»,  i  dati  relativi   alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della
societa' consortile o  del  raggruppamento,  attraverso  la  funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa
singola afferente - direttamente o indirettamente  -  al  richiedente
stesso; 
    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che
tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in
Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal
caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se
trattasi di Stato non appartenente all'Unione  europea,  di  caricare
con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa,
file formato .pdf della relativa carta di circolazione; 
    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il
caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del
raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente,  ad  indicare  ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento». 
  Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati
i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma
digitale sulla domanda stessa. 
  17. Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale
dell'Albo procede: 
    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla  verifica  della
classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio
nazionale  dei  veicoli  -  ANAV  presente  presso   il   CED   della
Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato  e
quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in
parola e' tenuto in considerazione il secondo; 
    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza
nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un
soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 16, lettera a), la
ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»; 
    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 16, lettera c) del  titolo  in
forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»; 
    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda: 
      d.1). se la targa e' stata emessa  da  uno  Stato  appartenente
all'Unione  europea:  alla  verifica  della  classe   ecologica   ivi
dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS  accessibile
tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il
dato dichiarato e quello presente  nel  predetto  registro,  ai  fini
della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo; 
      d.2). se la targa e' stata emessa da uno Stato non appartenente
all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna,
sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di
circolazione. 
  18. Qualora,  all'esito  dell'elaborazione  da  parte  del  sistema
informatico del portale dell'Albo  dei  file  di  cui  al  punto  16,
secondo le procedure di cui al punto 17, in relazione ad una  o  piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa  alcuna  dichiarazione  ai  sensi  del  punto  16,
lettera c), e/o risultino targhe errate  o  inesistenti,  e/o  targhe
emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea per i  quali  non
sia stato caricato il file  .pdf  della  carta  di  circolazione,  il
predetto sistema informatico restituisce  al  richiedente  un  report
delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono  puntualmente
evidenziate.  Il  sistema  segnala  un'anomalia  anche  qualora,  per
qualunque  ragione,  un  veicolo  con  targa  emessa  da  uno   Stato
appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il  registro
EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso,
il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza
di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il  file  .pdf  della
relativa carta di  circolazione.  Il  processo  di  correzione  delle
anomalie, invio dei file  modificati  e/o  integrati  e  restituzione
degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'Albo
puo' ripetersi anche piu' di una volta e comunque fino al momento  di
sottoscrizione con la firma digitale della  domanda  ed  invio  della
stessa, entro e non oltre lo scadere  del  termine  della  fase  2  -
Inserimento dei dati relativi alla domanda e  firma  ed  invio  della
domanda. 
  19. La fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e  firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei  codici
supporto di  rilevazione  dei  transiti,  rilasciati  da  Telepass  a
seguito della conclusione della fase 1 - Prenotazione della  domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi  ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente. 
  20. Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo
della  firma  digitale,  puo'   quindi,   attraverso   le   opportune
«operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale
dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o  modificati  nei
database di riferimento, a seguito delle operazioni di cui  ai  punti
16 e 17. Qualora si presentino incogruenze, il sistema segnalera'  le
anomalie di cui  al  punto  18,  alle  quali  potra'  aggiungersi  la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante
dovra' procedere in relazione alle  stesse  come  da  istruzioni  sub
punti 16 e 17 e, se del caso, dovra' coerentemente, correggere i dati
inseriti nella domanda. 
  21. Lo scambio di file di cui ai punti 19 e 20 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati  per  i  quali,  all'atto  dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte  nel
report, sono automaticamente  esclusi  dal  calcolo  della  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali in parola. 
  22. La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di
cui al punto 25, attraverso le seguenti attivita': 
    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona  ad
uopo   delegata,   sul   documento    informatico    (file    access)
definitivamente compilato. A tal fine e'  quindi  necessario  che  il
richiedente si doti dell'apposito kit per la  firma  digitale  (smart
card) distribuito dai certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82
del  2005.  L'apposizione  della  firma  digitale  con  le   predette
modalita' determina il  completamento  della  domanda  che,  da  tale
momento, assume valore  legale  con  le  conseguenti  responsabilita'
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti; 
    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo. 
  Tali   «operazioni»   sono   di   competenza    del    richiedente.
Dall'inosservanza   anche   di   una   sola   delle   stesse   deriva
l'irricevibilita'  della  domanda  di  ammissione  al  beneficio   di
riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola. 
  23. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai  sensi  dell'art.  13
del decreto legislativo  n.  196  del  2003,  l'autore  autorizza  il
Comitato centrale e le societa' di gestione  dei  pedaggi  Autostrade
per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., al trattamento dei propri dati
personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per  il
riconoscimento del beneficio richiesto. 
  24.  La  presentazione  della   domanda   richiede   l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con  bollettino  postale  sul
c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza  di  tale
adempimento  il  richiedente  ne  inserisce  negli   appositi   campi
predisposti  dal  sistema  informatico  del  portale  dell'Albo   gli
estremi:  data  di  effettuazione  ed   identificativo   dell'ufficio
postale. La ricevuta del predetto pagamento  deve  essere  conservata
dal richiedente, e non inoltrata al  Comitato  centrale,  per  essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il
Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione   all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione
della sede del soggetto richiedente. 
  25. I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al  punto  2,  a
pena di inammissibilita' sono stabiliti come di seguito: 
    a) fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore
14,00 del 24 maggio 2020. 
  26.  In  considerazione  dell'attuale  contesto  emergenziale,   la
presente delibera e' adottata in via  d'urgenza  e  sara'  ratificata
nella prima seduta utile del Comitato. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - ed e' applicabile a  decorrere
dal giorno 4 maggio 2020. 
 
    Roma, 24 aprile 2020 
 
                                             Il Presidente: Di Matteo