IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in  particolare,
l'art.  18-quater,  che,  ai  commi  1  e  2,  estende  l'ambito   di
operativita' del Fondo rotativo per operazioni di venture capital  di
cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a
tutti gli Stati non appartenenti dell'Unione europea  o  allo  Spazio
economico europeo, e indica che gli  interventi  del  Fondo  rotativo
possono consistere anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari
o partecipativi, compreso il finanziamento soci; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare, l'art. 2, commi 10-ter e 10-quater, che attribuiscono al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  le
competenze prima spettanti al Ministero dello sviluppo  economico  ai
sensi dell'art. 18-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi
dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art.  12
secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici  di  qualunque  genere  sono  subordinate  alla
predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, che istituisce  la  Societa'
italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a.  e  ne  disciplina
l'operativita',  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  2,   lettera
h-quinquies) che attualmente dispone che la SIMEST provvede «in  base
ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, a gestire i fondi  di  cui  al  comma  1
dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i
fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21
marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai  sensi  dell'art.  46  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la  Societa'
finanziaria di promozione della cooperazione economica  con  i  Paesi
dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operativita'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  ed  in
particolare, l'art. 25 a norma del quale la gestione degli interventi
di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione   del   sistema
produttivo e' attribuita alla Simest S.p.a.; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica 9  giugno  1999,  n.  87  (Deliberazione  n.
87/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.  182
del 5 agosto 1999, recante «Attivita' della Simest S.p.a.  -  Deroghe
ai limiti ordinari», ai sensi  della  quale,  qualora  Simest  S.p.a.
utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in  gestione  da
terzi, la partecipazione complessiva non potra' eccedere  il  49  per
cento  del  capitale  sociale   di   ciascuna   impresa   partecipata
all'estero; 
  Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, ed, in particolare, l'art.  5,
comma 2, lettera c), che ha istituito  presso  la  Simest  S.p.a.  un
fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima  con
finalita'   di   capitale   di   rischio,   per   l'acquisizione   di
partecipazioni societarie temporanee e di  minoranza  in  societa'  o
imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica; 
  Visti i decreti  del  Vice  Ministro  delle  attivita'  produttive,
emanati ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273,
istitutivi dei fondi rotativi di venture capital  per  l'acquisizione
di partecipazioni aggiuntive a  quelle  acquisite  in  proprio  dalla
Simest S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990,  n.  100  e  dalla
Finest S.p.a. ai sensi della legge 9  gennaio  1991,  n.  19  ed,  in
particolare: 
    il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 110 del 14 maggio 2003) recante «Costituzione di un
fondo rotativo per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE  per
il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane
nella Repubblica federale di Jugoslavia»; 
    il decreto 4 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 110 del 14  maggio  2003)  recante  «Partecipazione
azionaria della Simest,  per  conto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive, in imprese costituite  o  da  costituirsi  in  Paesi  del
Bacino del Mediterraneo»; 
    decreto 3 giugno 2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 146 del 26 giugno 2003),  recante  «Utilizzo  dello
stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla
legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle  piccole  e
medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia»; 
    decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003),  recante  «Costituzione
del fondo rotativo per il  finanziamento  di  operazioni  di  venture
capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq  (o  in  Paesi
confinanti con l'Iraq,  purche'  l'oggetto  sociale  preveda  in  via
esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese)  e  nei  Paesi
dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).»; 
    decreto 11 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 282 del 4 dicembre 2003) recante «Costituzione  del
fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture  capital
nella Repubblica Popolare Cinese»; 
    decreto 19 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2003) recante  «Fondo  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,  n.  84,
recante   "Disposizioni   per   la   partecipazione   italiana   alla
stabilizzazione,  alla  ricostruzione  e  allo  sviluppo  dei   Paesi
dell'area balcanica",  per  l'acquisizione  temporanea  di  quote  di
capitale  di  rischio  (venture  capital)  in  societa'   o   imprese
costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n.
428)»; 
    decreto 24 marzo 2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n.  88  del  15  aprile  2004)  recante  «Sostegno  di
operazioni   di   "venture   capital"   nella   Federazione    Russa,
nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan  e  nella
Georgia»; 
    decreto 27 aprile 2006 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 124 del 30 maggio 2006), recante «Costituzione  del
Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture  capital
nei  Paesi   dell'America   centrale   e   in   quelli   dell'America
meridionale»; 
  Visto il decreto del Vice Ministro  delle  attivita'  produttive  3
giugno 2003 che all'art. 5 ha istituito il Comitato  di  indirizzo  e
rendicontazione, organismo competente a deliberare sugli interventi a
valere sulle disponibilita' dei predetti Fondi  rotativi  di  venture
capital, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti  con
decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive 26 agosto  2003,
e che da ultimo e' stato ricostituito con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 1° dicembre 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  in
base al quale i benefici e le agevolazioni previsti  ai  sensi  della
legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si  applicano  ai
progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano  il
mantenimento sul territorio nazionale  delle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo, direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
delle attivita' produttive; 
  Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che ha unificato in un unico fondo tutti  i  fondi  rotativi  gestiti
dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di  venture  capital  in
Paesi non aderenti all'Unione europea, e il fondo di cui all'art.  5,
comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84; 
  Visto l'art. 23-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95 recante «Riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma  dell'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2016,
n. 260 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge 11
agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e  ai
posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale»; 
  Vista la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e Simest S.p.a. concernente le modalita'  di
gestione dei predetti Fondi rotativi di venture capital unificati nel
Fondo rotativo unico per le operazioni  di  venture  capital  di  cui
all'art. 1,  comma  932,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
approvata e resa esecutiva con decreto 28 marzo  2014  del  direttore
generale per le Politiche di internazionalizzazione e  la  promozione
degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, registrato  alla
Corte dei conti il 28 aprile 2014, e il relativo atto di proroga fino
al 30 giugno 2020 tra  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale  e  Simest  S.p.a.,  sottoscritto  il  24
gennaio 2020 e approvato con decreto del direttore  generale  per  la
Promozione del sistema Paese n. 0020154 del 5 febbraio 2020; 
  Considerata la necessita' di  disciplinare  con  un  unico  decreto
l'operativita' del Fondo rotativo per operazioni di  venture  capital
di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
in tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo  Spazio
economico europeo con sottoscrizione anche di strumenti finanziari  o
partecipativi,    compreso    il    finanziamento    soci,    nonche'
l'amministrazione  e  gestione  del  Fondo   stesso,   unificando   e
razionalizzando la disciplina in materia recata dai decreti  indicati
in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di  venture  capital
di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale; 
    c)  «intervento  di  Simest»:  acquisizione   temporanea   e   di
minoranza, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio,  di
quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in
Paesi non appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo e sottoscrizione di  strumenti  finanziari  o  partecipativi,
compreso il finanziamento soci,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dalla legge 24 aprile 1990,  n.  100  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    d)  «intervento  di  Finest»:  acquisizione   temporanea   e   di
minoranza, da parte di Finest S.p.a. in nome e per conto proprio,  di
quote di capitale in imprese e societa' costituite o da costituire in
Paesi non appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo  e  concessione   di   finanziamenti   soci   alle   societa'
partecipate, in conformita' a quanto previsto dalla legge  9  gennaio
1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni; 
    e) «intervento del Fondo»: acquisizione temporanea  di  quote  di
capitale  di  minoranza  in  imprese  e  societa'  costituite  o   da
costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico  europeo  e  sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   o
partecipativi,  compreso  il  finanziamento  soci,  a  valere   sulle
disponibilita'  del  Fondo.  L'intervento  del  Fondo  e'  aggiuntivo
all'intervento di Simest e/o all'intervento di Finest; 
    f) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione; 
    g) Simest: Societa' italiana per le imprese all'estero  -  Simest
S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n.  100,  e  successive
modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo.