Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  de  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  interessati  agli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Vista la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, e  in
particolare  l'art.  1,  comma  990,  con  il   quale   la   gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge  n.  189,
convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e'
stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse  le  previsioni
di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge  n.  189
del 2016, nei medesimi limiti di  spesa  annui  previsti  per  l'anno
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  I  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, sentiti i presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito
della cabina di  coordinamento  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  e  successive
modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.
244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite
dal sisma del 24 agosto 2016»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e
14; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il  Commissario  straordinario  del  Governo
svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione
e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi
dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84, e, in particolare, l'art. 18-octies; 
  Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare: 
    il comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il  finanziamento,  nei  limiti
delle  risorse  stanziate  allo  scopo,  per  la  ricostruzione,   la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono
prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore (..) degli immobili adibiti ad uso  scolastico  o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e
delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche'   degli   edifici
municipali, delle caserme in uso  all'amministrazione  della  difesa,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai utilizzati per le esigenze  di  culto»
(lettera a); 
    il  comma  1,  lettera  a-bis),  il   quale   prevede   che   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato
il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo,  per
la ricostruzione, la riparazione e il ripristino  degli  immobili  di
proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento  sismico  entro
il 31 dicembre 2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle
esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati  dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; 
    il comma 2, in base al quale «Al fine  di  dare  attuazione  alla
programmazione degli interventi di cui al comma 1, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro,  a
«predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  comprensivo
degli interventi sulle  opere  di  urbanizzazione  danneggiate  dagli
eventi sismici  o  dagli  interventi  di  ricostruzione  eseguiti  in
conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,  articolato  per
le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne  prevede
il finanziamento  in  base  alla  risorse  disponibili»  (lettera  a)
nonche' a «predisporre  ed  approvare  un  piano  di  interventi  sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di  quelli  previsti  sulle  aree
suscettibili instabilita' dinamica in  fase  sismica  ricomprese  nei
centri e nuclei interessati  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi
come individuate ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture» (lettera c); 
    il comma 3-bis.1, il quale prevede che in  sede  di  approvazione
dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f)  del  comma  2  del
medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo'  individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in  detti  piani,
che rivestono un'importanza essenziale ai  fini  della  ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al precedente periodo,  a  cura  di  soggetti  attuatori  di  cui
all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla  scadenza  della
gestione commissariale ed entro i limiti della  soglia  di  rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le procedure  previste  dal  comma  3-bis  del
medesimo art. 14; 
    i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, che contiene  la
disciplina delle modalita' di realizzazione e di finanziamento  degli
interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche  previste
dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 15, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  al  comma   2,   prevede   che
relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1,  il
Presidente  della   Regione   -   Vice   Commissario   con   apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'art.  38
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'art. 18, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, individua le  centrali
uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la
realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica; 
  Visto l'art. 30, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  quale   prevede   l'istituzione
nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in
forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate  alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
e di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,  aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per
la  ricostruzione  nei  comuni  di  cui  all'art.  1   del   medesimo
decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione; 
  Visto l'art. 32, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  quale  prevede  che   per   gli
interventi di cui all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita' e  gli  interventi
oggetto delle verifiche di cui  al  comma  1  sono  disciplinati  con
accordi tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il
Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle  Regioni   -   Vice
Commissari e le centrali uniche di committenza di  cui  all'art.  18.
Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la  funzione  di  coordinamento   del
Commissario straordinario  nei  rapporti  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione, da attuare anche tramite  l'istituzione  di  un'unica
piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni
e della documentazione relativa alle  procedure  di  gara  sottoposte
alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art.
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  gli  altri  sistemi  informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione» (comma 2); 
  Visto l'art. 34, del decreto-legge n. 189  del  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che al fine di assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei
professionisti abilitati; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  22  agosto  2017,  n.  154,   recante   «Regolamento
concernente  gli  appalti  pubblici  di  lavori  riguardanti  i  beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  27  ottobre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (Decreto
Sblocca Cantieri), legge n. 55 del  14  giugno  2019,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 9 giugno  2017,
n. 27 modificata con successive ordinanze n. 36 dell'8 settembre 2017
e n. 56 del 10 maggio 2018 recante «Misure in materia di  riparazione
dei  patrimonio  edilizio  pubblico  suscettibile   di   destinazione
abitativa», in particolare: l'«Art. 1. Individuazione  degli  edifici
di proprieta' pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro
il 31 dicembre 2018 e l'«Art. 5. Disposizione  finanziaria»  1.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione  della   presente   ordinanza   per
l'importo complessivo di euro  197.180.630,27  si  provvede,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
  Visti i verbali della Cabina di coordinamento n. 56 del 1° febbraio
2018 e n. 57 del 13 marzo 2018 con i quali e' stato ripartito tra  le
regioni l'importo di euro 197.180.630,27 stanziato con l'ordinanza n.
27/2017,  precisamente:  Abruzzo  euro  87.111.478,18,   Lazio   euro
2.278.727,45, Marche euro 82.860.533,73, Umbria euro 24.929.890,91; 
  Visti i decreti commissariali con i quali a ciascuna  regione  sono
state liquidate le anticipazioni per  l'attuazione  degli  interventi
approvati con l'ordinanza n. 27/2017 e precisamente: Regione  Abruzzo
euro 3.075.271,77 Regione Lazio  euro  1.139.363,73,  Regione  Marche
euro  16.641.206,69  Regione  Umbria  4.326.159,07  per   un   totale
complessivo di euro 25.182.001,26; 
  Vista la nota della Regione Abruzzo sullo stato di attuazione degli
interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 0344835 del 7 dicembre 2018; 
  Vista la nota della Regione Lazio sullo stato di  attuazione  degli
interventi al 31 dicembre 2018,  prot.  n.  792333  dell'11  dicembre
2018; 
  Vista la nota della Regione Marche sullo stato di attuazione  degli
interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 82086 del 21 dicembre 2018; 
  Vista la nota della Regione Umbria sullo stato di attuazione  degli
interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 21330 del 17 dicembre 2018; 
  Considerato che l'importo complessivo  dei  progetti  approvati  in
attuazione dell'ordinanza commissariale n. 27 del  9  giugno  2017  a
seguito delle comunicazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed
Umbria, e' pari ad euro 28.367.645,87; 
  Vista la comunicazione prot. CGRST 5344-P-del 19 marzo 2019 con  la
quale nelle more di approvazione di una nuova ordinanza in materia di
riparazione  del  patrimonio  edilizio   pubblico   suscettibile   di
destinazione abitativa, e' stato richiesto alle regioni, nel rispetto
del limite di spesa  previsto  nell'ordinanza  n.  27/2017,  l'elenco
degli interventi che si intendono proporre a conferma o  modifica  di
quelli indicati nella predetta  ordinanza,  al  netto  di  quelli  in
attuazione; 
  Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale  Regione  Abruzzo  ha
trasmesso gli elenchi degli interventi con  l'indicazione  dei  costi
stimati, prot. n. 117150 del 16 aprile 2019; 
  Vista la nota con la quale  l'Ufficio  speciale  Regione  Lazio  ha
trasmesso gli elenchi degli interventi con  l'indicazione  dei  costi
stimati, prot. n. 267936 del 5 aprile 2019; 
  Vista la nota con la quale l'Ufficio  speciale  Regione  Marche  ha
trasmesso gli elenchi degli interventi con  l'indicazione  dei  costi
stimati, prot. 21327 del 28 marzo 2019 e e-mail del 15 maggio 2019; 
  Vista la nota con la quale l'Ufficio  speciale  Regione  Umbria  ha
trasmesso gli elenchi degli interventi con  l'indicazione  dei  costi
stimati, prot. n. 5853 dell'8 aprile 2019; 
  Dato atto che gli elenchi inviati dalle  Regioni  sono  stati  piu'
volte aggiornati, anche a seguito  dello  stanziamento  di  euro  100
milioni previsti dalla delibera CIPE 127/2017; 
  Viste le sotto riportate comunicazioni con le quali ciascun Ufficio
speciale regionale ha trasmesso in via definitiva gli  elenchi  degli
interventi,  esclusi  quelli  per  i  quali  sono  state  avviate  le
procedure con l'ordinanza n. 27/2017, in dettaglio: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Dato atto che la rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione
Lazio e alla Regione Abruzzo deriva dagli accordi tra le  Regioni  in
fase di ripartizione dei fondi della delibera CIPE 127/2017 e che per
il Commissario  non  derivano  ulteriori  impegni  economici  per  la
ripartizione fatta; 
  Sentiti i Presidenti delle regioni - Vice Commissari nella riunione
della cabina di coordinamento del 19 novembre 2019; 
  Ritenuto che l'azione di finanziamento  degli  interventi  relativi
agli  immobili  di  proprieta'  pubblica,  ripristinabili  anche  con
miglioramento sismico per essere destinati alla  soddisfazione  delle
esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati  dagli
eventi sismici  verificatisi  dal  24  agosto  2016,  possa  avvenire
tramite l'approvazione di un Piano delle opere pubbliche  sulla  base
degli interventi individuati dalla regioni interessate; 
  Precisato che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel
presente Programma delle opere pubbliche sono stati  considerati  nel
rispetto dell'importo stanziato a favore di ciascuna regione; 
  Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e,  in
particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  in
relazione alla piu' generale disciplina in materia di  programmazione
e  realizzazione  delle  opere  pubbliche),  la   definizione   delle
tempistiche di  realizzazione  dei  singoli  interventi  resta  nella
competenza  dei  soggetti   attuatori   interessati,   spettando   al
Commissario  straordinario,  di  concerto  con  i  Presidenti   delle
regioni - Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le
risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione
degli  interventi  medesimi,  attraverso  l'inserimento   nei   Piani
predisposti d'intesa con le regioni e  l'approvazione  degli  stessi,
nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva  in  funzione
della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i
costi delle opere; 
  Ritenuto che gli interventi di cui all'allegato  1  «interventi  di
importanza   essenziale»   della   presente   ordinanza,    rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016, al fine dell'immediato rientro delle  popolazioni  colpite  dal
sisma nelle abitazioni residenziali pubbliche a loro assegnate; 
  Considerato che l'immediato rientro nelle abitazioni  dell'edilizia
residenziale pubblica, consente un risparmio per la finanza  pubblica
in termini di autonoma sistemazione e CAS non piu' erogati; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria l'immediato avvio degli interventi; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 
 
  1. All'art. 1, comma 1  lettera  a),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: dopo le parole «che siamo ripristinabili con miglioramento
sismico entro il 31 dicembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
per i quali  siano  approvati  i  progetti  di  ripristino  entro  la
medesima data del 31 dicembre 2018». 
  2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  27
del 9 giugno 2017, come modificato dall'ordinanza n. 56 del 10 maggio
2018,  e'  apportata  la   seguente   modifica:   l'importo   di   «€
197.180.630,27» e' sostituito dall'importo di «€ 28.367.645,87»; 
  3. L'allegato 2 individua gli interventi per i quali  si  applicano
le procedure dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017  e  ne  e'  parte
integrante.