Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri de 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma I del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14; Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l'art. 18-octies; Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare: il comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (..) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta' pubblica e degli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a); il comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; il comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a) nonche' a «predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c); il comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo art. 14; i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, che contiene la disciplina delle modalita' di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo; Visto l'art. 15, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'art. 18, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2, individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica; Visto l'art. 30, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione; Visto l'art. 32, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni - Vice Commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attivita' di ricostruzione» (comma 2); Visto l'art. 34, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 9 giugno 2017, n. 27 modificata con successive ordinanze n. 36 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 recante «Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa», in particolare: l'«Art. 1. Individuazione degli edifici di proprieta' pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e l'«Art. 5. Disposizione finanziaria» 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza per l'importo complessivo di euro 197.180.630,27 si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; Visti i verbali della Cabina di coordinamento n. 56 del 1° febbraio 2018 e n. 57 del 13 marzo 2018 con i quali e' stato ripartito tra le regioni l'importo di euro 197.180.630,27 stanziato con l'ordinanza n. 27/2017, precisamente: Abruzzo euro 87.111.478,18, Lazio euro 2.278.727,45, Marche euro 82.860.533,73, Umbria euro 24.929.890,91; Visti i decreti commissariali con i quali a ciascuna regione sono state liquidate le anticipazioni per l'attuazione degli interventi approvati con l'ordinanza n. 27/2017 e precisamente: Regione Abruzzo euro 3.075.271,77 Regione Lazio euro 1.139.363,73, Regione Marche euro 16.641.206,69 Regione Umbria 4.326.159,07 per un totale complessivo di euro 25.182.001,26; Vista la nota della Regione Abruzzo sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 0344835 del 7 dicembre 2018; Vista la nota della Regione Lazio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 792333 dell'11 dicembre 2018; Vista la nota della Regione Marche sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 82086 del 21 dicembre 2018; Vista la nota della Regione Umbria sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2018, prot. n. 21330 del 17 dicembre 2018; Considerato che l'importo complessivo dei progetti approvati in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 2017 a seguito delle comunicazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e' pari ad euro 28.367.645,87; Vista la comunicazione prot. CGRST 5344-P-del 19 marzo 2019 con la quale nelle more di approvazione di una nuova ordinanza in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, e' stato richiesto alle regioni, nel rispetto del limite di spesa previsto nell'ordinanza n. 27/2017, l'elenco degli interventi che si intendono proporre a conferma o modifica di quelli indicati nella predetta ordinanza, al netto di quelli in attuazione; Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Abruzzo ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 117150 del 16 aprile 2019; Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Lazio ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 267936 del 5 aprile 2019; Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Marche ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. 21327 del 28 marzo 2019 e e-mail del 15 maggio 2019; Vista la nota con la quale l'Ufficio speciale Regione Umbria ha trasmesso gli elenchi degli interventi con l'indicazione dei costi stimati, prot. n. 5853 dell'8 aprile 2019; Dato atto che gli elenchi inviati dalle Regioni sono stati piu' volte aggiornati, anche a seguito dello stanziamento di euro 100 milioni previsti dalla delibera CIPE 127/2017; Viste le sotto riportate comunicazioni con le quali ciascun Ufficio speciale regionale ha trasmesso in via definitiva gli elenchi degli interventi, esclusi quelli per i quali sono state avviate le procedure con l'ordinanza n. 27/2017, in dettaglio: Parte di provvedimento in formato grafico Dato atto che la rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio e alla Regione Abruzzo deriva dagli accordi tra le Regioni in fase di ripartizione dei fondi della delibera CIPE 127/2017 e che per il Commissario non derivano ulteriori impegni economici per la ripartizione fatta; Sentiti i Presidenti delle regioni - Vice Commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 19 novembre 2019; Ritenuto che l'azione di finanziamento degli interventi relativi agli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili anche con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, possa avvenire tramite l'approvazione di un Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalla regioni interessate; Precisato che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati considerati nel rispetto dell'importo stanziato a favore di ciascuna regione; Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla piu' generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle regioni - Vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani predisposti d'intesa con le regioni e l'approvazione degli stessi, nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle opere; Ritenuto che gli interventi di cui all'allegato 1 «interventi di importanza essenziale» della presente ordinanza, rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al fine dell'immediato rientro delle popolazioni colpite dal sisma nelle abitazioni residenziali pubbliche a loro assegnate; Considerato che l'immediato rientro nelle abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica, consente un risparmio per la finanza pubblica in termini di autonoma sistemazione e CAS non piu' erogati; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria l'immediato avvio degli interventi; Dispone: Art. 1 Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 1. All'art. 1, comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «che siamo ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i quali siano approvati i progetti di ripristino entro la medesima data del 31 dicembre 2018». 2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, come modificato dall'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, e' apportata la seguente modifica: l'importo di «€ 197.180.630,27» e' sostituito dall'importo di «€ 28.367.645,87»; 3. L'allegato 2 individua gli interventi per i quali si applicano le procedure dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e ne e' parte integrante.