Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare: 
    a)  l'art.  1,  comma  5,  in  forza  del  quale  il  Commissario
straordinario del Governo puo' delegare ai presidenti delle regioni -
vicecommissari  le   funzioni   a   lui   attribuite   dal   medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il
Commissario  straordinario  del  Governo  svolge   le   funzioni   di
coordinamento degli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14  del
medesimo decreto-legge; 
    c)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti  i  presidenti  delle
regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui
all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    d) l'art. 7, comma  1,  che  prevede  che  i  contributi  per  la
riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
dall'evento  sismico  sono  finalizzati,   sulla   base   dei   danni
effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1,
2, e 3, a «riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  "di
interesse strategico", di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni» (lettera b) nonche'  a  «riparare,  o  ripristinare  gli
immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.  Per  tali
immobili, l'intervento di miglioramento sismico  deve  conseguire  il
massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene  stesso»
(lettera c); 
    l) l'art. 30 il quale prevede: 
      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di  missione,
diretta da un prefetto collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi
dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione  relativamente  agli
interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    n)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei
professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la  «Attuazione
dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza  n.  41  del  2  novembre  2017:
misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Vista la nota  a  firma  del  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018; 
  Visto il decreto legislativo n. 189/2016, art. 10, commi 1, 2 e  3,
in base al quale «... non sono ammissibili a contributo  gli  edifici
costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni e  attivita'
produttive che alla data  del  24  agosto  2016  ...  non  avevano  i
requisiti di essere utilizzabili ai fini residenziali  o  produttivi,
in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili ...»; 
  Vista la circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018; 
  Ritenuto necessario modificare la tabella allegata  alla  circolare
CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018, in coerenza con  le  disposizioni
della presente ordinanza; 
  Rilevato che  a  seguito  della  modifica  normativa  apportata  al
sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e  successive  modificazioni  e
integrazioni  con  l'introduzione  del  comma  3-bis  per   cui   «le
disposizioni di  cui  ai  commi  precedenti  non  si  applicano  agli
immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della
parte seconda del codice di cui al decreto legislativo n.  42/2004  e
successive modificazioni e integrazioni»; 
  Che pertanto si rende necessario,  in  ragione  della  specificita'
dell'argomento, emanare delle Linee guida al  fine  di  fornire  agli
Uffici speciali per la ricostruzione parametri  omogenei  e  uniformi
per la determinazione degli importi ammissibili a contributo; 
  Che in particolare le Linee guida disciplinano: 
    le tipologie di edifici collabenti  ammissibili  a  contributo  e
relative condizioni di ammissibilita'; 
    le opere e i lavori ammissibili; 
    criteri  e  parametri  specifici  per   la   determinazione   dei
contributi e relative procedure  a  integrazione  o  sostituzione  di
quelli contenuti  nelle  ordinanze  gia'  in  vigore  in  materia  di
ricostruzione privata; 
  Considerato che in sede di Tavolo tecnico USR del 19 novembre 2019,
al punto dedicato  alla  trattazione  degli  edifici  collabenti  gli
Uffici speciali  per  la  ricostruzione  hanno  condiviso  i  criteri
generali delle costruende Linee guida; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate, nella cabina  di
coordinamento del 19 dicembre 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti -  Modalita'  di
  ammissione a contributo dei collabenti di  interesse  culturale  ai
  sensi del decreto legislativo n. 42/2014 e successive modificazioni
  e integrazioni - Approvazione delle Linee guida. 
  Sono approvate le Linee guida  in  materia  di  ruderi  ed  edifici
collabenti allegate (allegato 1) alla presente ordinanza, quale parte
integrante e sostanziale.