IL DELEGATO 
                       del direttore generale 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco dei medicinali di  classe  a)  rimborsabilita'  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 gennaio 2015
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
dicembre al 31 dicembre 2015; 
  Vista la determina n. 251/2015 del 5 marzo 2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  72  del  27  marzo
2015,  relativa  alla  classificazione  del   medicinale   «Moventig»
(naloxegol ossalato) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre
2012, n. 189 di medicinali per  uso  umano  approvati  con  procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Kyowa Kirin  Limitedl  ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2018)  4985  del  23
luglio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea
C/309  del  31  agosto  2018  che  autorizza  il   trasferimento   di
titolarita' da Kyowa Kirin Limited a Kyowa Kirin Holding; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 26-28 febbraio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 26 marzo 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale MOVENTIG (naloxegol  ossalato)  e'  rinegoziato  alle
condizioni di seguito indicate. 
  Indicazione terapeutica oggetto della  negoziazione:  «Moventig  e'
indicato  per  il  trattamento  di   pazienti   adulti   affetti   da
costipazione indotta da oppioidi (OIC) con  una  inadeguata  risposta
al/ai lassativo/i». 
  Confezione: 
    25 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU) - 30 compresse - A.I.C. n. 043793052 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 60,90; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa); euro 100,51; 
    Nota AIFA: 90. 
  Tetto di spesa: alla specialita' medicinale  «Moventig»  (naloxegol
ossalato) viene applicato  un  tetto  di  spesa  complessivo  sull'ex
factory (EXF) pari a euro 2Mln al primo anno  e  di  euro  2,7Mln  al
secondo anno, decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente determina. In  caso  di  superamento  delle  soglie  EXF  di
fatturato sopra indicate la societa' e'  chiamata  al  ripiano  dello
sfondamento attraverso payback. Ai fini della determina  dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al  netto
degli  eventuali  payback  del  5%  e  dell'1,83%,  e   dei   payback
effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento,
derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti)  trasmessi  attraverso
il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della
salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e  DPC,
ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  n.  448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alla Parte  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale.  Ai  fini  del  monitoraggio
annuale del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti
gia' commercializzati, avra' inizio dal mese della pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre,  per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della  legge  n.  648/1996  e   dall'estensione   delle   indicazioni
conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti  saranno  valide  fino
all'entrata  in  vigore  delle   nuove   condizioni   e   l'eventuale
sfondamento  sara'  calcolato  riparametrando  mensilmente  il  tetto
vigente al secondo anno di 2,7 Mln di euro. 
  Le presenti condizioni negoziali sono  da  intendersi  novative  di
quelle recepite con determina  AIFA  n.  1383  del  4  ottobre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre  2016,  che
pertanto si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.