IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai Consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4   febbraio   2014,   n.   8252,
successivamente integrato e  confermato,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45  del  24
febbraio 2014, con  il  quale  e'  stato  riconosciuto  il  Consorzio
volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ed attribuito per  un
triennio al citato Consorzio  di  tutela  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Colli
Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ed alla  DOC
«Colli Euganei»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per  la  tutela
dei vini Colli Euganei, approvato  da  questa  amministrazione,  deve
essere sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per  la
tutela dei vini Colli Euganei, deve ottemperare alle disposizioni  di
cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale  18  luglio
2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio volontario per la tutela  dei
vini Colli Euganei puo' adeguare il proprio statuto entro il  termine
indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario  per  la
tutela dei vini Colli Euganei richiede il conferimento  dell'incarico
a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Colli Euganei  Fior  d'Arancio»  o
«Fior d'Arancio Colli Euganei» e per la DOC «Colli Euganei»; 
  Considerato che il Consorzio volontario  per  la  tutela  dei  vini
Colli Euganei ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e
4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Colli Euganei
Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» e per la DOC  «Colli
Euganei».  Tale  verifica  e'  stata  eseguita   sulla   base   delle
attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 4507 del 15 aprile  2020
dall'organismo  di  controllo,  Valoritalia  S.r.l.,  autorizzato   a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio volontario per  la  tutela  dei  vini  Colli  Euganei  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per  le
denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio  Colli
Euganei» e «Colli Euganei»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  4  febbraio  2014,  n.  8252,  successivamente
integrato e confermato, al Consorzio volontario  per  la  tutela  dei
vini Colli Euganei, con sede legale in Vo' (PD) -  piazzetta  Martiri
n. 10  -  a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, sulla DOCG «Colli Euganei Fior  d'Arancio»  o  «Fior  d'Arancio
Colli Euganei» e sulla DOC «Colli Euganei». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale  4  febbraio
2014, n. 8252, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 23 aprile 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi