IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 settembre  2011,  n.  216,
relativa  a   «Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici  del  pubblico  ministero  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui
sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le
procure della Repubblica specificamente individuati dalla  tabella  A
ad esso allegata; 
  Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui,  in  conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le  consequenziali
variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  prevedendo,  tra
l'altro, la sostituzione della tabella A  ad  esso  allegata  con  la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione  delle  circoscrizioni
giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1,  comma
2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148»,  con  cui  sono  stati
soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella  A
allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze
territoriali come specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  27  febbraio
2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare
la funzionalita' degli uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e  B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli  allegati  V,  VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile  2014,  n.
87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici  del  giudice
di pace ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12  settembre
2014, n.212, convertito, con modificazioni,  con  legge  10  novembre
2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  21-bis  con  cui,  in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a  specifico  decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n.
279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei
termini perentori fissati dal citato  decreto  ministeriale  7  marzo
2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7  settembre
2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice
di pace mantenute con oneri a carico degli  enti  locali,  procedendo
alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato  per  la
giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le  comunita'  montane,
di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al  medesimo  provvedimento
con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2  agosto  2016,  n.
179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati  gli
uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al
medesimo provvedimento,  apportando  le  necessarie  variazioni  agli
allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Vista la nota del 6  dicembre  2019,  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale  di  Caltagirone,  preso  atto   della   dichiarazione   di
inagibilita' dei locali adibiti  all'attivita'  giudiziaria  disposta
dall'ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019  a  firma  del  responsabile
dell'area  «Gestione  del  Territorio»  del  Comune  di  Ramacca,  ha
richiesto l'adozione del provvedimento di  soppressione  dell'ufficio
del giudice di pace di Ramacca ai sensi del comma 5 dell'art.  3  del
decreto legislativo n. 156/2012, tenuto conto di quanto rappresentato
dall'ente responsabile per il mantenimento in merito ai tempi tecnici
necessari per la messa in sicurezza delle strutture ed  alla  mancata
disponibilita'  di  ulteriori  spazi  idonei  ad  ospitare  la   sede
giudiziaria; 
  Vista la nota del 13 gennaio 2020 con cui lo stesso  Presidente  ha
richiesto al Sindaco del Comune di Ramacca di relazionare con urgenza
in  ordine  alle  iniziative  assunte  al  fine  di  ripristinare  la
funzionalita' dell'ufficio; 
  Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui il Sindaco del Comune  di
Ramacca,  nel  rappresentare  la  complessita'  ed  onerosita'  degli
interventi necessari, ha evidenziato  l'impossibilita'  di  stabilire
tempi e modi per  il  ripristino  della  funzionalita'  dell'ufficio,
chiedendo altresi' di procedere allo sgombero dei  locali  adibiti  a
sede   giudiziaria   per   consentire   l'avvio   dei    lavori    di
ristrutturazione; 
  Vista la nota del  23  gennaio  2020  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale  di  Caltagirone,  tenuto  conto  di  quanto  rappresentato
dall'ente responsabile per il mantenimento della sede giudiziaria  in
merito a tempistiche e modalita' degli  interventi  da  realizzare  e
della contestuale richiesta di sgombero  dei  locali,  ha  nuovamente
evidenziato la necessita' procedere alla emanazione del provvedimento
di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca; 
  Vista la nota del 29 gennaio 2020 con cui il Presidente della Corte
di appello di Catania, nel condividere le valutazioni del  Presidente
del Tribunale di Caltagirone,  ha  espresso  orientamento  favorevole
alla soppressione dell'ufficio del giudice di Ramacca; 
  Valutato  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di  pace,  degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che spetta all'ente che ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  l'obbligo   di   garantire   la
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio  stesso,  con  riferimento
alle  strutture,  alle  dotazioni  e  ad  ogni  attivita'  necessaria
all'erogazione del servizio giustizia; 
  Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di  pace  di
Ramacca dall'elenco delle sedi mantenute con  oneri  a  carico  degli
enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10
novembre 2014 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di  Ramacca  cessa  di  funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Caltagirone.