IL DELEGATO 
                       DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10,
comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  (Revisione
delle  note  CUF)»)  e  successive  modificazioni,   pubblicata   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione europea  del  28  marzo  2019,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea,  Serie  C
153/1, del 3 maggio 2019, con cui e' stata  approvata  la  variazione
EMEA/H/C/003820/II/0062 dell'aggiunta di un dosaggio alternativo  per
tutte  le  indicazioni  in  monoterapia  approvate   del   medicinale
«Keytruda» (pembrolizumab); 
  Vista la domanda con la quale la societa' Merck Sharp & Dohme B.V.,
titolare della A.I.C., in data 20 giugno 2019 ha chiesto la  modifica
della posologia in  regime  di  rimborso  del  medicinale  «Keytruda»
(pembrolizumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta dell'11-13 settembre  2019,  con  cui  la
suddetta ha espresso parere  favorevole  alla  rimborsabilita'  della
nuova posologia del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 24-26 marzo 2020; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Rimborsabilita' della nuova posologia 
 
  La nuova posologia: 
    «La dose raccomandata di KEYTRUDA, in monoterapia, e' di  200  mg
ogni tre  settimane  o  400  mg  ogni  sei  settimane,  somministrata
mediante infusione endovenosa nell'arco di trenta minuti. 
  La dose raccomandata di "Keytruda", come  parte  della  terapia  di
associazione, e' di 200 mg ogni tre settimane, somministrata mediante
infusione endovenosa nell'arco di trenta minuti. 
  I  pazienti  devono  essere  trattati  con  "Keytruda"  fino   alla
progressione  della  malattia   o   alla   comparsa   di   tossicita'
inaccettabile. Sono state osservate risposte  atipiche  (ad  es.,  un
aumento iniziale, transitorio,  delle  dimensioni  del  tumore  o  la
comparsa di nuove piccole lesioni nei primi mesi, cui fa seguito  una
riduzione della massa tumorale). Nei  pazienti  clinicamente  stabili
con evidenza iniziale di progressione della malattia si raccomanda la
prosecuzione del trattamento fino alla conferma della progressione. 
  Per il trattamento adiuvante del melanoma, "Keytruda"  deve  essere
somministrato  fino  alla  comparsa  di  recidiva   della   malattia,
tossicita' inaccettabile o fino ad un anno» 
e' rimborsata come segue: 
  confezione: 25mg/ml concentrato per soluzione per infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml - 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044386023/E (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  «H»;  prezzo
ex-factory (IVA esclusa): 3.798,34  euro;  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): 6.268,78 euro. 
  Inserimento nel Registro  dei  farmaci  sottoposti  a  monitoraggio
dell'AIFA. 
  Restano invariate le condizioni negoziali vigenti. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.