Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il  Commissario   straordinario   del   Governo   ai   fini   della
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai  sensi
dell'art. 38 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  avv.
Giovanni Legnini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante dichiarazione dello stato di emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la delibera del 25  agosto  2016,  in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno
26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria ed Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge 24  ottobre  2019,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016,  poi
esteso  in  relazione  ai  successivi  eventi,   con   deliberazioni,
rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017  e
del 28 febbraio 2018; 
  Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
che attribuisce al Commissario straordinario il  potere  di  adottare
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'ordinamento  europeo,
d'intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate,  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 del medesimo
decreto-legge; 
  Visto l'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, che consente al Commissario straordinario di autorizzare  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  ed  i  comuni  a  stipulare
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato  per  l'anno  2020,
fino  a  duecento   unita'   di   personale   di   tipo   tecnico   o
amministrativo-contabile  da  impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione nel limite di spesa di 8,300 milioni  di
euro per l'anno 2020,  sulla  base  delle  specifiche  e  riscontrate
esigenze connesse  all'espletamento  dei  compiti  demandati  per  la
riparazione e ricostruzione degli  immobili  danneggiati  dall'evento
sismico e dell'andamento delle richieste di contributo; 
  Vista la legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018,
e in particolare l'art. 1,  comma  990,  con  il  quale  la  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 189 del
2016, convertito, con modificazioni, in legge 15  dicembre  2016,  n.
229, e' stata prorogata fino al 31  dicembre  2020,  ivi  incluse  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti  di  spesa  annui
previsti per l'anno 2018; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017  e  successive  modificazioni,  recante  «Organizzazione
della struttura centrale del Commissario  straordinario  del  Governo
per la ricostruzione nei territori delle Regioni di  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far
data dal 24 agosto 2016»; 
  Richiamata l'ordinanza del Commissario straordinario n.  22  del  4
maggio 2017, recante: «Seconde linee direttive per la ripartizione  e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  struttura  commissariale  centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni,
le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189»; 
  Vista la comunicazione dell'Ufficio  speciale  della  ricostruzione
della Regione Abruzzo, assunta al  protocollo  CGRTS-0005883  del  24
marzo 2020, con la quale viene trasmesso il  piano  dell'impiego  del
personale, con indicazione  delle  specifiche  ed  esigenze,  di  cui
all'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 16  ottobre  2016,  n.
189 e le precisazioni di cui alla nota del 26 marzo  2020,  acquisita
al protocollo CGRTS-0006072, Allegato 1; 
  Vista la comunicazione dell'Ufficio  speciale  della  ricostruzione
della Regione Lazio, assunta al protocollo CGRTS-0005827 del 23 marzo
2020,  con  la  quale  viene  trasmesso  il  piano  dell'impiego  del
personale, con indicazione  delle  specifiche  ed  esigenze,  di  cui
all'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 16  ottobre  2016,  n.
189, Allegato 2; 
  Vista la comunicazione dell'Ufficio  speciale  della  ricostruzione
della Regione Marche, assunta  al  protocollo  CGRTS-0005776  del  23
marzo 2020, con la quale viene trasmesso il  piano  dell'impiego  del
personale, con indicazione  delle  specifiche  ed  esigenze,  di  cui
all'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 16  ottobre  2016,  n.
189, Allegato 3; 
  Vista la comunicazione dell'Ufficio  speciale  della  ricostruzione
della Regione Umbria, assunta  al  protocollo  CGRTS-0005744  del  20
marzo 2020, con la quale viene trasmesso il  piano  dell'impiego  del
personale, con indicazione delle specifiche esigenze, di cui all'art.
50-bis, comma 1-ter  del  decreto-legge  16  ottobre  2016,  n.  189,
Allegato 4; 
  Vista l'intesa assunta nella cabina di regia del 1° aprile 2020; 
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di   accelerare   l'attivita'   di
ricostruzione, autorizzare ulteriori  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, fino al 31 dicembre 2020,  ai  sensi  dell'art.  50-bis,
comma 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189; 
  Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016  e
27, comma 1 della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro 
 
  1. Alla luce delle specifiche esigenze connesse alla riparazione  e
ricostruzione  degli  immobili   danneggiati   dall'evento   sismico,
rappresentate da ciascun Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  -
U.S.R. ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1-ter  del  decreto-legge  n.
189/2016, il Commissario straordinario autorizza gli Uffici  speciali
per la ricostruzione ed i comuni a stipulare i contratti di lavoro  a
tempo determinato di cui al citato  art.  50-bis,  comma  1-ter,  nel
limite di duecento unita' complessive e nel rispetto  del  limite  di
spesa complessivo di 8,300 milioni di euro. 
  2. A seguito dell'analisi delle relazioni  trasmesse  dagli  Uffici
speciali  per  la  ricostruzione,  come  citate   in   premessa,   in
riferimento alle specifiche esigenze ivi rappresentate, connesse alla
riparazione e ricostruzione degli  immobili  danneggiati  dall'evento
sismico  ed  all'andamento  delle   richieste   di   contributo,   e'
autorizzata   l'assunzione   di   personale   di   tipo   tecnico   o
amministrativo-contabile come richiesto nelle relazioni degli  Uffici
speciali per  la  ricostruzione  -  U.S.R.  citate  in  premessa,  da
impiegare esclusivamente nei servizi  necessari  alla  ricostruzione,
secondo la seguente ripartizione: 
    Regione Abruzzo trenta unita' di personale, nel limite  di  spesa
di euro 1.245.000,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1; 
    Regione Lazio ventisette unita' di personale, nel limite di spesa
di euro 1.120.500,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2; 
    Regione Marche centosedici unita' di  personale,  nel  limite  di
spesa  di  euro  4.814.000,00,  secondo   le   indicazioni   di   cui
all'allegato 3; 
    Regione Umbria ventisette unita'  di  personale,  nel  limite  di
spesa  di  euro  1.120.500,00,  secondo   le   indicazioni   di   cui
all'allegato 4. 
  3. Il personale a tempo determinato di cui all'art.  50-bis,  comma
1-ter, impiegato presso gli Uffici speciali per  la  ricostruzione  -
U.S.R. ed  i  comuni  dovra'  essere  assegnato  esclusivamente  allo
svolgimento di attivita' di  ricostruzione,  come  rappresentato  nei
piani dell'impiego del personale, allegati alla presente ordinanza  e
richiamati in premessa. 
  4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i  comuni,  dovranno
trasmettere al Commissario straordinario, copia di ciascun  contratto
ai sensi della presente ordinanza e delle norme richiamate.