Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre  2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, ai sensi della  citata  legge  n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   Commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013. 
    Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  29  novembre
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata «Colli di Rimini» ed approvato il  relativo  disciplinare
di produzione. 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Colli di Rimini». 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - qualita' - vini DOP e IGP con  il  quale  e'
stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione  della  DOC
dei vini «Colli di Rimini». 
    Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Emilia-Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in
Faenza (RA), intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli  di
Rimini», nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012. 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
    e'  stato  acquisito   il   parere   favorevole   della   Regione
Emilia-Romagna; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito  della  quale
il  citato  Comitato  ha  formulato  la  proposta  di  modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Colli di Rimini». 
    Considerato che ai sensi del regolamento UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il  14  gennaio  2019,  la  predetta  domanda  di  modifica
contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali
ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE  n.  33/2019
sono da separare ai fini del successivo iter procedurale. 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato
membro  e  rese  applicabili   nel   territorio   nazionale,   previa
pubblicazione ed invio alla Commissione UE della  relativa  decisione
nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma  8  del
citato  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  per  le  modifiche
«minori». 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni. 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
ordinaria del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Colli di Rimini». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ufficio  PQAI  IV,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.