Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013. Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione. Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini». Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - qualita' - vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Rimini». Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia-Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012. Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini». Considerato che ai sensi del regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale. Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori». Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni. Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.