IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il paragrafo 3, lettera b); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale  e  la  condizionalita'  in  particolare
l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di  aiuto  relative  ai
regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative
alle misure di sostegno connesse alla superficie»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  9  settembre  2005,  n.  182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
che ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) in cui, ai  sensi
dell'art. 7  del  regolamento  (UE)  640/2014,  sono  inscritti,  per
ciascun agricoltore intestatario, i diritti all'aiuto di cui all'art.
71 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed  in  particolare
l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione  delle  somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti
dalla politica agricola comune»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13  concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  78  del  predetto
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale e'  stato  introdotto
il comma 4-bis all'art. 10-ter, del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.
27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  concernente  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 224, comma 1; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.  C14  del
19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  C  91  I  del  20  marzo  2020,  come
modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile
2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 112 I  del  4  aprile  2020  e  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale  -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale - n.  165  del  18  luglio  2018,
avente  ad  oggetto  «Disposizioni  nazionali  di  applicazione   del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 3  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n.  154  del  3
luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29
marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad
oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale -  n.  123  del  14  maggio  2020
recante «Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori  nell'ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti   dalla
politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n.  1307/2013  di
cui al decreto ministeriale 3  giugno  2019  di  attuazione  dell'art
10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge  n.  44
del 21 maggio 2019; 
  Considerati i decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicate, a partire dal 23 febbraio 2020,  inizialmente  a
carico di alcune regioni italiane, successivamente estese  all'intero
territorio nazionale, tuttora in vigore, che impediscono  o  limitano
fortemente le attivita' lavorative e  la  libera  circolazione  delle
persone e delle merci; 
  Considerato  che,  per  l'anno   di   domanda   2020,   la   misura
dell'anticipazione  e  le  condizioni  per  accedervi   sono   recate
dall'art. 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 4-bis
dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,  convertito
dalla legge  21  maggio  2019,  n.  44,  consentendo  agli  organismi
pagatori  di  dar  corso   all'anticipazione   ivi   prevista   anche
contemporaneamente a quella  di  cui  al  comma  1  dell'art.  10-ter
medesimo, come disciplinata dal citato decreto ministeriale 8  aprile
2020; 
  Ritenuto  opportuno  uniformare  la  data  di  presentazione  delle
domande di anticipazioni al 15 giugno 2020; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  78,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  previa  informativa  alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate  le
ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e  1-bis  del  medesimo
art. 78; 
  Vista l'informativa resa, ai sensi dell'art. 78,  comma  1-ter  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome, di cui alle note 12 maggio 2020, n. 5033, 28
maggio 2020, n. 5967 e 5 giugno 2020, n. 6244; 
  Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale
la Commissione europea, ricevuta in data 21 maggio 2020  dallo  Stato
italiano la notifica degli aiuti nell'ambito  del  Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19, non  ha  sollevato  obiezioni  in  quanto  la
stessa risulta compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea; 
  Ritenuto che occorre definire un livello minimo  del  finanziamento
erogabile  a  titolo  di  anticipazione  da  correlare  all'attivita'
d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovra' essere  inferiore
a 300 euro, limite fissato dal citato decreto 7 giugno 2018 attuativo
dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1 In attuazione dell'art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge  29
marzo 2019, n. 27, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2019, n.  44,  gli  organismi  pagatori  riconosciuti  possono
concedere  un'anticipazione  delle  somme  dovute  agli   agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
Comune di cui al regolamento (UE) n.  1307/2013.  L'anticipazione  e'
concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di  mercato
definiti in base ai tassi di riferimento  stabiliti  ai  sensi  della
comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02  citata  in
premessa. L'anticipazione cosi' concessa  non  comporta  elementi  di
aiuto di Stato. 
  2 Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati
agli agricoltori mediante una  sovvenzione  diretta  che  costituisce
aiuto di Stato  notificato  ai  sensi  dell'art.  107,  paragrafo  3,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla
base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione  europea
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del   COVID-19»   citata   in
premessa.