IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  509/2006  e
510/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  14  ottobre  2013,  recante  disposizioni  nazionali   per
l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del  21  novembre  2012  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli  e  alimentari  in  materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013; 
  Visti, in particolare, gli articoli 8, 13, comma 3,  23  e  27  che
prevedono nell'ambito della procedura di riconoscimento di una  nuova
DOP, IGP o  STG  ed  in  caso  di  modifica  di  un  disciplinare  di
produzione relativo ad una DOP, IGP o STG, una riunione  di  pubblico
accertamento alla  quale  partecipano  i  comuni,  le  organizzazioni
professionali e di categoria, i produttori e gli operatori  economici
interessati; 
  Vista l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  che  ha  comportato
l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione  del
virus; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 52 del 1° marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020  che
dispone la sospensione di manifestazioni o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 8 che vieta  sull'intero
territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico; 
  Considerato che le riunioni di pubblico accertamento previste  agli
articoli 8, 13, comma 3, 23 e 27, comma  2  del  citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  14  ottobre
2013 non possono  tenersi  alla  luce  dell'emergenza  epidemiologica
tuttora vigente sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  comunque  assicurare   lo   svolgimento   del
procedimento amministrativo per il riconoscimento e la protezione  di
una DOP, IGP o STG  nonche'  per  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  DOP,  IGP  o  STG  anche   in   presenza   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e fino
alla cessazione degli effetti dei provvedimenti emanati ai  fini  del
contenimento  e  della  gestione  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 sul territorio nazionale non si applicano gli articoli 8, 9,
comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  14  ottobre
2013. 
  2. Nella vigenza del presente decreto l'art. 7, comma  8  e  l'art.
22, comma 9 sono sostituiti dal seguente:  «in  caso  di  valutazione
positiva della  domanda  di  registrazione,  il  Ministero  trasmette
alla/e  Regione/i  interessata/e  ed  al  soggetto   richiedente   il
disciplinare di produzione  nella  stesura  finale  e  provvede  alla
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana​, affinche'  ogni  persona  fisica  o  giuridica  avente  un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale  possa  fare
opposizione alla domanda di registrazione». 
  3. Il soggetto richiedente la domanda di registrazione di una  DOP,
IGP o STG o di modifica di un disciplinare di produzione relativo  ad
una DOP, IGP  o  STG  assicura  la  massima  divulgazione  ai  comuni
dell'area geografica interessata, alle organizzazioni professionali e
di categoria ed ai produttori e agli operatori economici  interessati
della stesura finale del disciplinare di produzione pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale    della    Repubblica    italiana    ai    fini
dell'opposizione,  entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione   dello
stesso. 
  4. I termini per proporre opposizione di cui all'art. 9, comma 2  e
all'art. 24,  comma  2  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  14  ottobre  2013  sono  aumentati
a sessanta giorni. 
  5. Il presente decreto ha efficacia anche  per  i  procedimenti  di
riconoscimento o modifica gia' avviati e interrompe i propri  effetti
a decorrere dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti  emanati
ai  fini   del   contenimento   e   della   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 giugno 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova