Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante: «Misure  urgenti
in materia di detenzione domiciliare o  differimento  dell'esecuzione
della  pena,  nonche'  in  materia  di  sostituzione  della  custodia
cautelare in carcere con la misura  degli  arresti  domiciliari,  per
motivi connessi  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  di  persone
detenute o internate per delitti di criminalita' organizzata di  tipo
terroristico o mafioso, o per delitti di  associazione  a  delinquere
legati al traffico di sostanze stupefacenti o  per  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni o al fine  di  agevolare  l'associazione
mafiosa  o  con  finalita'  di  terrorismo,  nonche'  di  detenuti  e
internati sottoposti al regime previsto  dall'articolo  41-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di colloqui
con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto  i  condannati,
gli internati e gli imputati.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Edizione straordinaria - Serie generale - n. 119 del 10 maggio  2020,
e' stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 25  giugno  2020,
n. 70, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure  urgenti  per  la
funzionalita' dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
urgenti per l'introduzione del  sistema  di  allerta  Covid-19.».  Si
comunica altresi' che, ai sensi del medesimo art. 1, comma  3,  della
legge  25  giugno  2020,  n.  70,  «Restano  validi  gli  atti  e   i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  10
maggio 2020, n. 29.».