IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   del Dipartimento delle finanze 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per
gli  immobili  ubicati  nei  comuni  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di  sgombero,  in  quanto
inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino
alla definitiva ricostruzione e agibilita' degli  stessi  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2014; 
  Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha prorogato il termine  della
predetta esenzione IMU dal  31  dicembre  2014  al  30  giugno  2015,
demandando contestualmente - ai fini della  puntuale  verifica  della
effettiva  platea  dei  beneficiari -  alla  Regione  Emilia-Romagna,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  compito
di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio  degli  aventi
diritto,  prevedendo  inizialmente  la  copertura   finanziaria   dei
relativi oneri nella misura di 13,1 milioni  di  euro  per  il  primo
semestre dell'anno 2015; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che
ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello  stato  di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  74  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del  2012,  che  la
stessa  esenzione  IMU,  prevedendo  la  copertura  finanziaria   dei
relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per  il
secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo  altresi'  la  copertura
finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19 che ha ulteriormente prorogato fino al  31  dicembre  2017,  il
periodo di validita' della citata esenzione IMU; 
  Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino  al  31
dicembre 2018, il periodo di validita' della citata esenzione IMU, al
fine  di  agevolare  la  ripresa   delle   attivita'   e   consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale; 
  Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(legge di bilancio 2019), e l'art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno  2019,  n.  55,  che  hanno  ulteriormente  e  rispettivamente
prorogato il periodo di validita' della citata esenzione IMU, fino al
31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale; 
  Visto l'art. 9-vicies-quinquies del decreto-legge 24 ottobre  2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validita'  della
citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti  comuni
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  interessati  dalla
normativa emergenziale; 
  Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018
e del 2 luglio 2019,  con  i  quali  si  e'  gia'  provveduto,  salvo
successivi conguagli, anche negativi, al  rimborso  ai  comuni  delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei  minori  gettiti  IMU,
per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a  16,168  milioni
di euro per l'anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l'anno 2018 e a
12,18 milioni di euro per l'anno 2019; 
  Visto l'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (legge di bilancio 2020); 
  Vista la circolare del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2020 che ha  chiarito  che
la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 732 a 782, si pone  in
linea di continuita' con il precedente regime, di cui costituisce una
mera evoluzione normativa; 
  Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno, per  il  2020  e  per  le  predette
finalita', sono stati stanziati 11,2 milioni di euro, al netto  della
quota di gettito IMU riservata allo Stato; 
  Ritenuto di procedere all'attribuzione di  11.800.000,00  euro,  in
relazione alla stima del minor  gettito  dell'IMU  per  l'anno  2020,
effettuata sulla base dei  dati  relativi  agli  immobili  inagibili,
forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna  e
Lombardia; 
  Preso atto che l'ANCI-Associazione nazionale dei  comuni  italiani,
in sede di confronti tecnici, ha condiviso i dati relativi alle stime
di minor gettito IMU per gli  enti  interessati  e  che  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  23
giugno 2020 e' stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9,  comma
6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor
  gettito IMU, per l'anno  2020,  derivante  dall'esenzione  per  gli
  immobili ubicati nelle zone colpite dal  sisma  del  20  e  del  29
  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
  sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'anno  2020,  il  contributo
complessivo, pari a 10.293.954,35 euro, a titolo di compensazione del
minor  gettito  derivante  dall'esenzione   dall'imposta   municipale
propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle  zone  colpite
dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero, in  quanto  inagibili  totalmente  o
parzialmente, e' ripartito a  favore  dei  comuni  interessati  delle
Regioni  Emilia-Romagna  e  Lombardia,   nella   misura   determinata
nell'allegato 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 luglio 2020 
 
                                  Il Vice Capo Dipartimento vicario   
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Tirone                  
     Il direttore generale 
del Dipartimento delle finanze 
         Lapecorella