IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012, n. 2800 e successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del  19  novembre
2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC
Colli Piacentini ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di
tutela l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOC «Colli Piacentini»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 3630,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 30 del 5 febbraio  2019,  recante  la  conferma  dell'incarico  al
Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini per un ulteriore  triennio
a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   tutela,
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi della DOC «Colli Piacentini»; 
  Vista l'istanza presentata con nota prot. n. 42/20  del  26  maggio
2020 dal Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede  legale
in Piacenza, c/o CCIAA di Piacenza, in piazza Cavalli, n.  35  intesa
ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art.  41,  comma
1, della legge 238 del 2016 per la DOC «Gutturnio»; 
  Vista altresi' l'istanza presentata con nota prot. n. 43/20 del  26
maggio 2020 dal Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, intesa ad
ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41,  comma  1,
della legge 238 del 2016 per la DOC «Ortrugo dei Colli Piacentini»  o
«Ortrugo - Colli Piacentini»; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini DOC  Colli  Piacentini  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al  comma  1,  dell'art.  41,
della legge n. 238 del 2016 per la sola DOC «Gutturnio» e  non  anche
per la  DOC  «Ortrugo  dei  Colli  Piacentini»  o  «Ortrugo  -  Colli
Piacentini».  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni  rilasciate  dall'Organismo  di  controllo   Valoritalia
S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate
denominazioni, con la nota protocollo n. 7261-S16-2020 del 29  giugno
2020; 
  Ritenuto   pertanto   necessario    procedere    al    conferimento
dell'incarico  al  Consorzio  tutela  vini  DOC  Colli  Piacentini  a
svolgere  le  funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   tutela.
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per
la denominazione «Gutturnio»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con  sede  legale
in Piacenza, c/o  CCIAA  di  Piacenza,  in  piazza  Cavalli,  n.  35,
riconosciuto con decreto ministeriale 5  novembre  2012,  n.  2800  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' incaricato a svolgere le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12  dicembre  2016,
n. 238 sulle DOC «Colli Piacentini» e «Gutturnio».