IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C(2019) 8503 del 23 novembre
2019,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  Capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante le modalita' per stabilire
i prezzi unitari per la determinazione dei  valori  assicuratili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  pubblicato
nel sito internet del Ministero,  con  il  quale  a  partire  dal  1°
gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui  al  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 entro i limiti delle intensita'  di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e  forestale  nelle  zone  rurali  2014-2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,  e
le  relative   disposizioni   applicative   stabilite   con   decreto
ministeriale  27  luglio  2015,  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero; 
  Considerato il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015,
n.  59,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione  della  PAC
2014-2020  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   ed   in
particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate la lettera b) e la  lettera  f),  dell'allegato  B  del
citato  decreto   ministeriale   12   gennaio   2015   e   successive
modificazioni ed integrazioni, che  definiscono  rispettivamente  gli
elementi del Piano assicurativo individuale  (PAI)  e  del  Piano  di
mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle  polizze
assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai  fondi  di
mutualizzazione, agevolatili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  102/2004,   ISMEA   proceda   alla
rilevazione  dei  prezzi  prendendo  in  considerazione   un   numero
inferiore di anni; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato  decreto
ministeriale 12 gennaio 2015, il contributo concedibile  sulla  spesa
assicurativa e'  calcolato  moltiplicando  le  aliquote  contributive
previste dalla normativa di  riferimento,  per  la  spesa  ammessa  a
contributo, determinata nell'ambito del Sistema per la  gestione  dei
rischi, secondo procedure e modalita' stabilite dal Piano di gestione
dei rischi in agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019   n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1,  che  ha  trasferito  le  funzioni  esercitate  in
materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione: «Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22
novembre 2017, con  il  quale  e'  stata  definita  la  procedura  di
approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Vista la nota 6 novembre 2019, n. 36014, con la  quale  l'ISMEA  ha
trasmesso i prezzi medi di mercato  di  alcune  produzioni  agricole,
calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel  triennio  dal  2016  al
2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
11 novembre 2019, prot. 36.186; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto necessario approvare un primo  elenco  di  prezzi  unitari
massimi  riguardante  le  produzioni  agricole,  applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi di alcuni prodotti  assicurabili  con  polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2020 
 
  1.  I  prezzi  unitari  massimi   di   alcuni   prodotti   agricoli
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2020, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del
presente decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo  individuale,
o  nel  Piano  di  mutualizzazione  individuale,  e   devono   essere
riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'Autorita' competente.