IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti  adottata  a
New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento, adottato  a
Ginevra il 25 marzo 1972,  a  cui  l'Italia  ha  aderito  e  ha  dato
esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412; 
  Vista la classificazione del Testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle Tabelle I, II,  III  e  IV  del  Testo  unico
trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 14, lettera a) punto 1) del Testo unico
che prevede l'inserimento nella Tabella I delle  sostanze  ottenibili
per sintesi che siano  riconducibili  per  struttura  chimica  o  per
effetti a quelle oppiacee; 
  Premesso che  si  rende  necessario  un  intervento  tempestivo  di
contrasto  circa  la  possibilita',  da  parte   di   operatori   non
autorizzati, di sintetizzare volutamente  sostanze  stupefacenti  non
incluse nelle tabelle,  cosiddette  designer  drugs,  derivati  della
sostanza fentanil, sintetizzata negli anni '60  come  sostituto  piu'
potente e  ad  azione  piu'  rapida  rispetto  alla  morfina  e  alla
meperidina nel trattamento del dolore, presente nella Tabella  I  del
Testo unico; 
  Vista la nota diffusa dall'International  Narcotics  Control  Board
(INCB), pervenuta in  data  24  luglio  2019  da  parte  del  Sistema
nazionale di allerta precoce  del  Dipartimento  politiche  antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che contiene  una  lista
di novantatre  analoghi  del  fentanil,  senza  un  riconosciuto  uso
terapeutico; 
  Considerato che gli analoghi  e  derivati  del  fentanil,  chiamati
anche fentanili, sono una famiglia di oppioidi sintetici, per lo piu'
di elevata potenza,  che  in  piccole  quantita'  sono  in  grado  di
produrre gravi effetti, tra cui la depressione respiratoria, che puo'
essere letale se non tempestivamente trattata; 
  Considerato  che  il  processo  di  produzione  dei  fentanili   e'
relativamente  semplice,  che  sono  venduti  sul  mercato  web  come
sostituti «legali» di oppioidi illeciti o  direttamente  nel  mercato
delle sostanze illegali, come eroina e altri  oppioidi,  oppure  sono
venduti come medicinali contraffatti, senza che gli  utilizzatori  ne
siano al corrente; 
  Considerato    che    a    partire    dal    2009    sono     stati
identificati trentaquattro nuovi derivati del  fentanil  sul  mercato
europeo della  droga,  che  nei  sequestri  effettuati  in  Europa  i
fentanili sono stati riscontrati sotto diverse forme di  preparazione
e somministrazione e che a partire dal 2015  le  indagini  congiunte,
condotte   dall'Osservatorio   europeo   delle   droghe    e    delle
tossicodipendenze e dall'Europol, su otto fentanili hanno rilevato un
elevato numero di decessi attribuiti direttamente al consumo di dette
sostanze; 
  Tenuto conto che nella Tabella  I  della  Convenzione  unica  delle
Nazioni unite sugli stupefacenti del 1961  sono  inclusi ventiquattro
analoghi del  fentanil  e  nella  Tabella  I  del  Testo  unico  sono
presenti trentadue analoghi del fentanil, alcuni dei  quali  inseriti
anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal 2016  da  parte  del
Sistema nazionale  di  allerta  precoce  del  Dipartimento  politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  riferite  a
sequestri  e/o  casi  di  intossicazione  e/o  decessi  avvenuti  sul
territorio nazionale; 
  Tenuto conto che negli Stati Uniti  nel  periodo  2013-2017  si  e'
registrato un incremento del 90% nel numero di morti da  overdose  da
oppioidi, principalmente a causa del consumo di fentanil e  dei  suoi
analoghi prodotti clandestinamente e  che,  per  fronteggiare  questa
pericolosa situazione, la Drug Enforcement Administration  (DEA)  nel
2018 ha deciso di inserire preventivamente e temporaneamente (fino al
2020) all'interno della Tabella I del Controlled Substances Act (CSA)
del 1970 qualsiasi sostanza correlata ai fentanili,  inclusa  in  una
specifica definizione che descrive una struttura chimica unica, anche
in assenza dell'individuazione del nome chimico  delle  sostanze  che
non sono ancora emerse sul mercato illecito negli Stati Uniti; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 4 novembre 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella  I
del Testo unico delle sostanze: analoghi di struttura e derivati  del
fentanil, con la seguente definizione: 
    Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi  sostanza
non altrimenti controllata in  una  tabella  che  e'  strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche: 
      1. sostituzione della porzione fenilica del  gruppo  fenetilico
con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 
      2.  sostituzione  nel  o  sul  gruppo  fenetilico  con   gruppi
alchilici,   alchenilici,    alcossilici,    idrossilici,    alogeni,
aloalchilici, amminici o nitrici; 
      3. sostituzione in  o  sull'anello  di  piperidina  con  gruppi
alchilici, alchenilici,  alcossilici,  esteri,  eterei,  idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 
      4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi  monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 
      5. sostituzione del gruppo N-propionile  con  un  altro  gruppo
acile; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 15 maggio  2020,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del Testo unico delle sostanze:  analoghi  di  struttura  e
derivati del fentanil, con la seguente definizione: 
    Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi  sostanza
non altrimenti controllata in  una  tabella  che  e'  strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche: 
      1. sostituzione della porzione fenilica del  gruppo  fenetilico
con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 
      2.  sostituzione  nel  o  sul  gruppo  fenetilico  con   gruppi
alchilici,   alchenilici,    alcossilici,    idrossilici,    alogeni,
aloalchilici, amminici o nitrici; 
      3. sostituzione in  o  sull'anello  di  piperidina  con  gruppi
alchilici, alchenilici,  alcossilici,  esteri,  eterei,  idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 
      4 sostituzione dell'anello di anilina con  qualsiasi  monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 
      5. sostituzione del gruppo N-propionile  con  un  altro  gruppo
acile; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'inserimento  degli  analoghi  e
derivati del fentanil nella Tabella I del Testo  unico,  comprendendo
nel termine  tutte  le  strutture  chimiche  derivate  dal  fentanil,
secondo la  definizione  indicata  nei  citati  pareri  dell'Istituto
superiore di sanita' del 4 novembre 2019 e del Consiglio superiore di
sanita' del 15 maggio 2020, per garantire  una  misura  di  controllo
piu' ampia a tutela della  salute  pubblica,  in  considerazione  dei
rischi connessi alla disponibilita' e all'uso  di  tali  sostanze  di
elevata tossicita', alla  rapidita'  con  cui  queste  sostanze,  per
facilita' di sintesi e gran numero di possibili analoghi  ottenibili,
compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e
internazionale e sono diffuse via internet; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo  l'ordine  alfabetico,  le  seguenti  sostanze:  Analoghi  di
struttura e derivati del fentanil (denominazione comune) 
  (vedi nota descrittiva in calce alla Tabella). 
    2. In calce alla Tabella  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  in
nota descrittiva, e' inserita la seguente definizione degli  analoghi
di struttura e derivati del fentanil: 
  Le sostanze correlate al fentanil  comprendono  qualsiasi  sostanza
non altrimenti controllata in  una  tabella  che  e'  strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche: 
    1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con
qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 
    2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici,
alchenilici,   alcossilici,   idrossilici,   alogeni,   aloalchilici,
amminici o nitrici; 
    3.  sostituzione  in  o  sull'anello  di  piperidina  con  gruppi
alchilici, alchenilici,  alcossilici,  esteri,  eterei,  idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 
    4. sostituzione dell'anello di anilina  con  qualsiasi  monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 
    5. sostituzione del  gruppo  N-propionile  con  un  altro  gruppo
acile. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza