IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
gli investimenti in ricerca» (FRI), finalizzato alla concessione alle
imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il «Fondo per la crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese  per
la  diffusione  e  il  rafforzamento  dell'economia   sociale»,   che
istituisce, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, un  regime  di  aiuto  volto  a  sostenere  la
nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il  territorio
nazionale, per il perseguimento  degli  interessi  generali  e  delle
finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore; 
  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge  n.  311  del
2004, approva l'assegnazione a favore del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per gli interventi di  sostegno  all'economia  sociale  da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro  200.000.000,00  a  valere  sulla
quota del 30 per cento delle  risorse  del  FRI  non  destinate  agli
interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.  23
del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  109  del  12  maggio
2017, che individua, nel rispetto  dei  meccanismi  di  funzionamento
stabiliti per il FRI, la disciplina per consentire la  fruizione  dei
benefici sotto forma di finanziamenti agevolati, ai  sensi  dell'art.
8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i  criteri  e  le  modalita'
nonche' la dotazione finanziaria per la  concessione  e  l'erogazione
del  contributo  non  rimborsabile  in  favore  di  imprese  operanti
nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto 3 luglio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, modificato  dal
decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che, in  attuazione  della
legge delega 6 giugno 2016, n.  106,  ha  provveduto  alla  revisione
della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Visto in particolare l'art. 101, comma 2, del predetto  codice  del
Terzo settore che prevede che  «fino  all'operativita'  del  registro
unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le  norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione  degli
enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni  inderogabili
del presente decreto entro ventiquattro mesi  dalla  data  della  sua
entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare
i propri statuti con le modalita' e le maggioranze  previste  per  le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria  al  fine  di  adeguarli  alle
nuove  disposizioni  inderogabili  o  di  introdurre   clausole   che
escludono l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili  mediante
specifica clausola statutaria»; 
  Visto altresi' l'art. 102, comma 2, del succitato codice del  Terzo
settore che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 10
a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  fatto  salvo
l'art. 13, commi 2, 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal  periodo  di
imposta  successivo  all'autorizzazione  della  Commissione   europea
richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
e,  comunque,  non  prima  del  periodo  di  imposta  successivo   di
operativita'  del  predetto  registro  unico  nazionale   del   Terzo
settore»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  16  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 93 del 21 aprile 2018, che, ai sensi dell'art.  5,  comma  5,  del
predetto decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  112,  definisce  gli
atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al
registro delle imprese  e  le  modalita'  per  l'esecuzione  di  tali
adempimenti; 
  Vista la delibera CIPE n. 108  del  22  dicembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  111  del  15
maggio 2018, con la quale e' stata approvata la  Strategia  nazionale
per lo sviluppo sostenibile - SNSvS; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 22, che  disciplina  gli
«aiuti alle imprese in fase di avviamento»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea  C(2014)
6424 final del 16 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014,  come  successivamente
modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  175
del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Ritenuto necessario, al fine di perseguire piu'  efficacemente  gli
obiettivi di sostegno e sviluppo delle imprese  che  operano  per  il
perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di  utilita'
sociale, apportare le opportune modifiche  alle  disposizioni  recate
dal decreto 3 luglio 2015, al fine di assicurare l'ampliamento  dalla
platea   dei    possibili    soggetti    beneficiari,    l'incremento
dell'attrattivita' della misura e la semplificazione delle  procedure
di accesso e valutazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo 
                       economico 3 luglio 2015 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3  luglio  2015
richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) le lettere i), o) e p) sono soppresse; 
      2) dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti: 
        «p-bis)   "lavoratori   con   disabilita'":   chiunque    sia
riconosciuto come lavoratore con disabilita' ai sensi della legge  12
marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e  integrazioni  o  chiunque
presenti  durature  menomazioni  fisiche,  mentali,  intellettuali  o
sensoriali che, in  combinazione  con  barriere  di  diversa  natura,
possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione  all'ambiente
di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;» 
        «p-ter) "accordo di collaborazione":  documento  redatto  dai
soggetti proponenti, fino a un massimo di sei, accluso  alla  domanda
di agevolazione presentata congiuntamente tra i medesimi  proponenti.
L'accordo  di  collaborazione  puo'  assumere  la  forma,  a   titolo
esemplificativo, del contratto di rete, del consorzio, del protocollo
d'intesa  o  di  altre  forme  contrattuali  di  collaborazione.   Lo
strumento  prescelto  deve  configurarsi  con  la   forma   giuridica
prescritta dalla relativa normativa di riferimento;» 
        «p-quater) "imprese culturali e  creative":  le  imprese  che
hanno  quale  oggetto  sociale,  in  via  esclusiva   o   prevalente,
l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione,
la conservazione, la ricerca e la valorizzazione  o  la  gestione  di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e  opere  dell'ingegno
inerenti alla letteratura, alla musica, alle  arti  figurative,  alle
arti applicate, allo  spettacolo  dal  vivo,  alla  cinematografia  e
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche' al
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;» 
        «p-quinquies) "Regolamento n. 651/2014": il regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;» 
        «p-sexies)  "Carta  degli  aiuti   di   Stato   a   finalita'
regionale": la Carta degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale
2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea  C(2014)
6424 final del 16 settembre 2014,  come  modificata  dalla  decisione
C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;» 
        «p-septies) "imprese sociali": i soggetti che  esercitano  in
via  stabile  e  principale  un'attivita'  d'impresa   di   interesse
generale,  senza  scopo   di   lucro   e   per   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  112  e  successive
modificazioni ed integrazioni.» 
    b)  all'art.  2,  dopo  le  parole  «rafforzamento  dell'economia
sociale» sono aggiunte le parole «e di quella culturale e creativa»; 
    c) all'art. 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Il  regime  di
aiuto istituito dal presente decreto e'  destinato  ad  agevolare  le
seguenti tipologie di imprese: 
        a)   imprese   sociali,   comunque    costituite,    iscritte
nell'apposta sezione del registro delle imprese; 
        b) cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge  8
novembre  1991,  n.  381  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
iscritti nell'apposito albo  e  nell'apposita  sezione  del  registro
delle imprese in base a quanto disposto dall'art.  1,  comma  4,  del
decreto legislativo  n.  112  del  2017  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
        c)  societa'  cooperative  aventi  qualifica  di  Onlus,  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102,
comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
        d) imprese culturali  e  creative,  costituite  in  forma  di
societa' di persone o di capitali, che operano  o  intendono  operare
nei  settori  economici  elencati  nell'allegato  n.  1  al  presente
decreto.»; 
      2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono
essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale
vigenti nello Stato di residenza  e  iscritte  nell'omologo  registro
delle   imprese;   i   predetti   soggetti   devono   dimostrare   la
disponibilita' di almeno una sede sul territorio  italiano,  nonche',
qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui  all'art.
3, comma 1, lettere da a) a d), alla data di  richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio,  fermo
restando il possesso, alla data di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti   dal   presente
articolo;»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera  f)  e'  aggiunta  la  seguente:
«f-bis) non aver effettuato nei due anni precedenti la  presentazione
della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva  oggetto
dell'investimento  e  assumere  l'impegno  a   non   procedere   alla
delocalizzazione   nei   due   anni   successivi   al   completamento
dell'investimento stesso.»; 
      4) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)
che risultano in difficolta' secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,
punto 18), del regolamento n. 651/2014.»; 
      5) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4.  Le  imprese  di
cui al  comma  1  possono  presentare  i  programmi  anche  in  forma
congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In  tali
casi, il programma d'investimento deve essere realizzato nel rispetto
di un accordo di collaborazione.  L'accordo  di  collaborazione  deve
rappresentare una stabile collaborazione tra i  proponenti,  coerente
con l'articolazione delle attivita'  finalizzate  alla  realizzazione
del programma d'investimento proposto e deve prevedere: 
        a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle  spese
a carico di ciascun proponente; 
        b) l'individuazione nell'ambito dei proponenti, del  soggetto
capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei  partecipanti,
attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, di un mandato con  rappresentanza  per
tutti i rapporti con il Ministero.»; 
    d) all'art. 4: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «programmi  di
investimento» sono inserite  le  seguenti:  «,  presentati  anche  in
collaborazione con  centri  di  trasferimento  tecnologico,  stazioni
sperimentali, digital innovation hub e incubatori d'impresa,»; 
      2) al comma 1, lettera c), dopo le parole «ai  sensi  dell'art.
5, comma 1,» e' aggiunta la seguente «sostenute»; 
      3) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)
che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori  a
euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiori a  euro  10.000.000,00
(diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di  aiuto
previsti dai regolamenti applicabili di cui all'art. 6, comma 5;»; 
      4) al comma 1, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) che prevedono, qualora  presentati  congiuntamente  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  4,  il  sostenimento  da   parte   di   ciascun
co-proponente di spese ammissibili non  inferiori  a  euro  50.000,00
(cinquantamila/00).»; 
      5) al comma 2, le parole «, per una sola volta, una proroga del
predetto  termine  della  durata  non  superiore  a  sei  mesi»  sono
sostituite dalle parole «proroghe del predetto termine per una durata
complessivamente non superiore a sei mesi»; 
      6) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Gli investimenti di cui al comma  1,  possono  essere
finalizzati al sostegno: 
          a) degli investimenti produttivi, ivi compresi  quelli  che
in  coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda  2030,  presentano  un
carattere innovativo,  un'elevata  sostenibilita'  ambientale  e  che
tengono conto degli impatti sociali; 
          b)  dell'incremento  occupazionale   dei   lavoratori   con
disabilita'. 
        2-ter. Con riferimento agli  investimenti  di  cui  al  comma
2-bis, lettera a), sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i programmi che prevedono: 
          a) la creazione di una nuova unita' produttiva; 
          b) l'ampliamento della capacita'  produttiva  di  un'unita'
esistente; 
          c) la  riconversione  di  un'unita'  produttiva  esistente,
intesa quale diversificazione della produzione per ottenere  prodotti
che non rientrano nella stessa  classe  (codice  numerico  a  quattro
cifre) della classificazione delle attivita'  economiche  ATECO  2007
dei prodotti fabbricati in precedenza; 
          d) la ristrutturazione di un'unita'  produttiva  esistente,
intesa  quale  cambiamento  fondamentale  del   processo   produttivo
esistente attuato attraverso  l'introduzione  di  un  nuovo  processo
produttivo o l'apporto  di  un  notevole  miglioramento  al  processo
produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di  efficienza
o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto
del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in
grado di apportare un vantaggio valutabile in  termini  di  riduzione
dei costi, aumento del  livello  qualitativo  dei  prodotti  e/o  dei
processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza  sul  lavoro  e
riduzione dell'impatto ambientale conseguibile  anche  attraverso  la
decarbonizzazione,  la  riduzione  dell'uso  della  plastica   o   la
sostituzione della plastica con  materiali  alternativi,  nonche'  la
transizione verso un modello di economia circolare. 
        2-quater. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle  grandi
imprese per un cambiamento fondamentale del  processo  produttivo  di
cui al comma 2-ter, lettera d), i costi ammissibili  devono  superare
l'ammortamento degli attivi relativi  all'attivita'  da  modernizzare
durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti  concessi
a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente di  cui
al comma 2-ter, lettera  c),  i  costi  ammissibili  devono  superare
almeno  del  200%  il  valore  contabile  degli  attivi  che  vengono
riutilizzati,  registrato   nell'esercizio   finanziario   precedente
l'avvio dei lavori; 
        2-quinquies. Con riferimento  agli  investimenti  di  cui  al
comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al
presente  decreto  i  programmi  connessi  all'assunzione  di   nuovi
lavoratori con disabilita'.»; 
    e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Spese ammissibili). - 1. Con riferimento ai  programmi
di investimento di cui all'art. 4,  comma  2-bis,  lettera  a),  sono
ammissibili le spese, sostenute dall'impresa beneficiaria  a  partire
dalla  data   di   presentazione   della   domanda,   relative   alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle  categorie
di seguito indicate: 
        a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
        b)   fabbricati,    opere    edili/murarie,    comprese    le
ristrutturazioni; 
        c) infrastrutture specifiche aziendali; 
        d)  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie,  nuovi  di
fabbrica; 
        e)  programmi  informatici,  brevetti,  licenze,  know-how  e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi. 
      2. Per quanto riguarda le spese di cui al comma 1, lettera  a),
quelle relative all'acquisto del suolo  aziendale  sono  ammesse  nel
limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di
cui al comma  1,  lettera  b)  non  possono  da  sole  costituire  un
programma organico e funzionale agevolabile. Le spese di cui al comma
1, lettera e), devono figurare nell'attivo di  bilancio  dell'impresa
beneficiaria per almeno tre anni per le  PMI  e cinque  anni  per  le
grandi imprese. 
      3. Nei limiti del 20% delle spese di  investimento  di  cui  al
comma  1  sono  altresi'  ammissibili,  in  quanto  funzionali   alla
realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese: 
        a) spese generali; 
        b) spese per la  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei
dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali  alla  realizzazione
del progetto; 
        c)  spese  per  consulenze  specialistiche,  quali  studi  di
fattibilita' economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori,
studi   di   valutazione   di   impatto   ambientale,   nonche'   per
l'acquisizione  dei  servizi  forniti  da  centri  di   trasferimento
tecnologico,  stazioni  sperimentali,  digital   innovation   hub   e
incubatori d'impresa; 
        d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; 
        e) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o  di
qualita'. 
      4. Ai fini della relativa ammissibilita', le spese  di  cui  ai
commi 1 e 3 devono: 
        a)  essere  contabilizzate  nel  rispetto   delle   normative
contabili e fiscali di riferimento; 
        b) qualora  si  tratti  di  beni  mobili,  essere  utilizzati
esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto,  fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la  loro  funzione  nel
ciclo produttivo e/o  di  erogazione  del  servizio,  debbano  essere
localizzati  altrove.  Non  sono  comunque  ammesse  le   spese   per
l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada; 
        c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non
hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non  possono
essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei  ventiquattro
mesi precedenti la presentazione della  domanda  di  agevolazione  si
siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile
o  siano  entrambe  partecipate,  anche  cumulativamente  o  per  via
indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; 
        d) essere pagate tramite uno o piu' conti corrente  dedicati,
anche in via non  esclusiva,  alla  realizzazione  del  programma  di
investimento agevolato. 
      5. Le spese  di  cui  al  presente  articolo  sono  considerate
ammissibili al netto dell'IVA. 
      6. Nel caso di utilizzo di  risorse  provenienti  da  programmi
operativi  cofinanziati  con  fondi  strutturali  europei  ai   sensi
dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art.  8,  comma  2,  puo'
stabilire particolari limitazioni  alle  spese  di  cui  al  presente
articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica  5
febbraio  2018,   n.   22.   Ulteriori   specificazioni   in   merito
all'ammissibilita' delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di
attuazione del  presente  regime,  con  provvedimento  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese. 
      7. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art.
4, comma 2-bis,  lettera  b),  sono  ammissibili  le  spese  connesse
all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilita' e rientranti nelle
categorie di seguito indicate: 
        a) costi da sostenere per l'adeguamento dei locali; 
        b) costi da  sostenere  per  l'adeguamento  o  l'acquisto  di
attrezzature o l'acquisto e la validazione di  software  ad  uso  dei
lavoratori con  disabilita',  ivi  compresi  gli  ausili  tecnologici
adattati o di assistenza, che eccedono i costi  che  il  beneficiario
avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilita'; 
        c) costi relativi al tempo di lavoro dedicato  dal  personale
esclusivamente all'assistenza dei  lavoratori  con  disabilita'  e  i
costi di formazione del personale  per  assistere  i  lavoratori  con
disabilita'; 
        d) costi direttamente connessi al  trasporto  dei  lavoratori
con disabilita' sul luogo di lavoro  e  per  attivita'  correlate  al
lavoro; 
        e)  costi  salariali  relativi  alle  ore  impiegate  da   un
lavoratore con disabilita' per la riabilitazione. 
      8. Nel caso in cui nei  programmi  di  cui  all'art.  4,  comma
2-bis, lettera b), almeno il 30 per  cento  dei  lavoratori  occupati
dall'impresa  beneficiaria   sia   costituito   da   lavoratori   con
disabilita', sono ammissibili  i  costi  connessi  alla  costruzione,
all'installazione o all'ammodernamento  delle  unita'  di  produzione
dell'impresa  interessata  e  qualsiasi  costo  amministrativo  e  di
trasporto  purche'  direttamente   derivante   dall'occupazione   dei
lavoratori con disabilita'. 
      9. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui ai commi 7  e
8 si  applicano  le  condizioni  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo.». 
    f) all'art. 6: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per  i  programmi
di cui all'art. 4, comma 2-bis,  lettera  a),  le  agevolazioni  sono
concesse in relazione alle spese di cui  all'art.  5,  comma  1,  nei
limiti  delle  intensita'  e  dei  massimali  di  aiuto  di   seguito
riportati: 
        a)  per  i  programmi  realizzati  da  imprese  di  qualsiasi
dimensione nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di
cui  all'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, nei  limiti  delle  intensita'  di
aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del  regolamento  n.  651/2014,
dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale; 
        b)  per  i  programmi  realizzati  da  PMI  nelle  aree   del
territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, nei limiti delle intensita'  di  aiuto  previste,  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti  di
Stato a finalita' regionale; 
        c) per i programmi realizzati da grandi  imprese  nelle  aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, nei limiti delle intensita'  di  aiuto  previste,  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti  di
Stato a finalita' regionale per i programmi di cui all'art. 4,  comma
2-ter, lettere a) e c) e nei  limiti  dei  massimali  disponibili  ai
sensi del regolamento de minimis per i programmi di cui  all'art.  4,
comma 2-ter, lettere b) e d); 
        d)  per  i  programmi  realizzati  nelle  restanti  aree  del
territorio nazionale, per le sole PMI nei limiti di  quanto  previsto
dall'art. 17 del regolamento n. 651/2014 e per le grandi imprese  nei
limiti  dei  massimali  disponibili  ai  sensi  del  regolamento   de
minimis.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In alternativa  a
quanto indicato  al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  le  PMI  possono
richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  17  del
regolamento n. 651/2014.»; 
      3) il comma 7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Qualora  le
agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento  n.
651/2014: 
        a) i soggetti beneficiari  sono  obbligati  ad  apportare  un
contributo finanziario, attraverso risorse  proprie  ovvero  mediante
finanziamento esterno, in  una  forma  priva  di  qualsiasi  tipo  di
sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese
ammissibili.  In  tali  casi,  l'agevolazione  complessiva  non  puo'
eccedere il limite del 75 per cento delle spese ammissibili; 
        b) sono esclusi i programmi  di  investimento  relativi  alle
attivita'  economiche  indicate  nell'allegato  n.  2   al   presente
decreto.»; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per  i  programmi
di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), in relazione  alle  spese
di cui all'art. 5, comma 3, le agevolazioni sono concesse nei  limiti
del  regolamento  de  minimis  con  l'applicazione   delle   medesime
percentuali di aiuto riconosciute al programma di investimento.»; 
      5) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Per i programmi  di  cui  all'art.  4,  comma  2-bis,
lettera a), riguardanti le  attivita'  agricole,  silvicole  e  della
pesca di cui alla sezione A  della  classificazione  delle  attivita'
economiche ATECO 2007, le  agevolazioni  sono  concesse  nei  limiti,
rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e  del  regolamento  n.
717/2014; 
        8-ter. Per i  programmi  di  cui  all'art.  4,  comma  2-bis,
lettera b), le agevolazioni sono concesse nei limiti  dell'intensita'
di aiuto prevista dall'art. 34 del regolamento n. 651/2014; 
        8-quater. Le agevolazioni di cui al presente decreto  possono
essere cumulate con altri aiuti  di  Stato,  anche  de  minimis,  nei
limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato
di riferimento.»; 
    g) all'art. 7, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Una
quota non inferiore al 50 per cento delle risorse di cui ai commi 1 e
2 e' riservata ai programmi proposti dai soggetti di cui all'art.  3,
comma 1, lettere a), b) e c). Nell'ambito delle medesime  risorse  di
cui ai commi 1 e 2, una quota pari  al  60  per  cento  e'  riservata
annualmente ai programmi proposti da PMI e da  reti  di  imprese;  in
tale riserva e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della
stessa destinata alle micro e piccole imprese.»; 
    h) all'art. 8: 
      1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole  «,  e
viene individuato il soggetto gestore della misura di cui al presente
decreto»; 
      2) al comma 4, le parole da «L'adesione e' condizionata» a «con
il decreto di cui al comma 1.» sono soppresse; 
    i) all'art. 9: 
      1) al comma 4, le  parole  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
parole «un anno»; 
      2) al comma 7, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) valuta l'impatto socio-ambientale o culturale e creativo  del
programma di investimento sulla base dei criteri previsti dal decreto
di cui all'art. 8, comma 1.»; 
      3) al comma 8, dopo le parole «propri modelli di  valutazione.»
sono aggiunte le seguenti:  «Le  banche  finanziatrici  valutano,  in
particolare,   la   capacita'   economico-finanziaria    dell'impresa
richiedente,  in   termini   di   capacita'   di   restituzione   del
finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle  imprese  di
cui all'art. 3.» e le  parole  da  «E',  altresi'»  a  «finalita'  di
utilita' sociale» sono soppresse; 
      4) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le  domande
per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito
positivo, il Ministero  procede  all'adozione  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, la cui validita'  rimane  subordinata
alla stipula del contratto di finanziamento.  Ai  fini  dell'adozione
del predetto provvedimento, il Ministero procede alla registrazione e
alle verifiche dell'aiuto individuale nel  registro  nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24  dicembre  2012,  n.
234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti,  adotta
il provvedimento.»; 
      5) il comma 13 e' soppresso; 
        l) all'art. 12, comma 1, la lettera c) e'  soppressa  e  alla
lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole  «,  come  eventualmente
prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 2, fatte salve cause  di  forza
maggiore»; 
        m) sono inseriti gli allegati 1 e 2 riportati in allegato  al
presente decreto.