IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto in particolare, l'art. 1, comma 419, della predetta legge, che prevede, al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, che il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a diciotto unita' di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria; Visto altresi' il comma 420 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; Ritenuta la necessita', in attuazione di quanto disposto dal comma 420 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, di procedere all'individuazione delle modalita' e dei criteri per le assunzioni di diciotto dirigenti, di livello dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna di cui all'art. 1, comma 419, della predetta legge n. 160 del 2019; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 160 del 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 annui a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto individua le modalita' e i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di diciotto unita' di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella Terza area funzionale, profilo professionale di funzionario di servizio sociale o di direttore, proveniente dall'ex profilo professionale di assistente sociale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tale posizione. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.