IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 419,  della  predetta  legge,
che prevede, al  fine  di  garantire  l'efficienza  degli  uffici  di
esecuzione penale  esterna,  che  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato, nel triennio 2020-2022, in  deroga  ai  vigenti  vincoli
assunzionali  e  nell'ambito  della  dotazione  organica,  a  bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a  tempo  indeterminato
fino a diciotto unita'  di  personale  di  livello  dirigenziale  non
generale della carriera penitenziaria; 
  Visto altresi' il comma 420 del medesimo art. 1 della legge n.  160
del 2019, il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sono determinati le modalita' e  i  criteri  per  le
assunzioni di cui al comma 419; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma  6,  il
quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  1-ter,
che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi  2  e  3,
del medesimo decreto legislativo, che  il  personale  della  carriera
dirigenziale   penitenziaria   e'   disciplinato    dal    rispettivo
ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale,
38, sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  della  Unione
europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e  la  progressione  in
carriera dei dipendenti pubblici; 
  Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154  concernente  la  «Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge  n.  154
del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno»;  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione  della
particolare  natura   delle   funzioni   esercitate   dal   personale
appartenente alla carriera dirigenziale  penitenziaria,  il  relativo
rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  come  rapporto   di   diritto
pubblico»; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154» e, in particolare, l'art. 4,  comma  3,
secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza
italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, nonche' il possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle  dotazioni  organiche»,  come  modificato   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro della  giustizia  17  novembre  2015,
concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale,   la   definizione   dei    relativi    compiti,    nonche'
l'organizzazione delle  articolazioni  dirigenziali  territoriali  ai
sensi dell'art. 16, commi 1 e  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; 
  Ritenuta la necessita', in attuazione di quanto disposto dal  comma
420  dell'art.  1  della  legge  n.  160  del  2019,   di   procedere
all'individuazione delle modalita' e dei criteri per le assunzioni di
diciotto   dirigenti,   di   livello   dirigenziale   non   generale,
appartenenti al ruolo di dirigente di esecuzione  penale  esterna  di
cui all'art. 1, comma 419, della predetta legge n. 160 del 2019; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 421,  della  legge  n.
160 del 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419
e' autorizzata la spesa nel limite di  euro  1.890.256  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524  per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024  e  2025,
di euro 2.020.060 per ciascuno  degli  anni  2026  e  2027,  di  euro
2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029  e  di  euro  2.106.597
annui a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle  procedure
concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  individua  le  modalita'  e  i  criteri  di
assunzione da parte del Ministero della giustizia di  un  contingente
di diciotto unita' di dirigenti di livello dirigenziale non generale,
appartenenti  alla  carriera  dirigenziale  penitenziaria,  ruolo  di
dirigente di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'art.  1,  comma
419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  2. Le assunzioni a tempo indeterminato  dei  dirigenti  di  cui  al
comma 1 sono effettuate mediante pubblico  concorso  per  esami,  con
riserva di posti del quindici per cento di quelli messi  a  bando  in
favore dei dipendenti  dell'amministrazione  inquadrati  nella  Terza
area funzionale, profilo professionale  di  funzionario  di  servizio
sociale o di direttore, proveniente dall'ex profilo professionale  di
assistente sociale, in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2
del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo  servizio  in
tale  posizione.  La  predetta  riserva  e'  valutata  esclusivamente
all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti
riservati  non  utilizzati  a  favore  dei  candidati  interni   sono
conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.