IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare  l'art.
1, commi 46 e 47, che disciplina la  fornitura  di  gas  naturale  ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard  metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale disponendo inoltre che, per  tali  clienti,  l'Autorita'  di
regolazione per energia  reti  e  ambiente  (nel  seguito  Autorita')
provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o
piu' imprese di vendita che si impegnino ad effettuare  la  fornitura
di gas naturale nelle citate aree geografiche; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2,  che  prevede,  fra
l'altro, che l'Autorita' si possa avvalere del  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. e dell'Acquirente unico S.p.A. per il rafforzamento
delle attivita' di tutela dei consumatori di energia; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
93/2011, il quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, anche in base  a  quanto  previsto  all'art.  30,
commi 5 e 8 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  sono  individuati  e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas  naturale
nell'ambito  del  servizio  di  ultima  istanza,  a  condizioni   che
incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i
clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori  a
50.000 metri  cubi  all'anno,  nonche'  per  le  utenze  relative  ad
attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di  cura  e  di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche  e  private  che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle  aree
geografiche nelle quali  non  si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato
concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 46 della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto l'art. 22, comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo n. 93/2011, il quale  prevede  che,  qualora  un  cliente
finale  connesso  alla  rete  di  distribuzione  si  trovi  senza  un
fornitore  di  gas  naturale  e  non  sussistano  i   requisiti   per
l'attivazione  del  fornitore  di  ultima   istanza,   l'impresa   di
distribuzione  territorialmente   competente   debba   garantire   il
bilanciamento della propria rete in  relazione  al  prelievo  di  gas
naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la
sua disalimentazione  fisica  (c.d.  servizio  di  default),  secondo
modalita' e condizioni definite dall'Autorita' la quale deve altresi'
garantire all'impresa di  distribuzione  una  adeguata  remunerazione
dell'attivita' svolta a copertura dei costi sostenuti; 
  Vista la  deliberazione  ARG/gas  99/11,  con  cui  l'Autorita'  ha
introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del
gas  naturale,  con  particolare  riferimento  alla  disciplina   del
servizio di default; 
  Vista  la  deliberazione  241/2013/R/GAS  dell'Autorita'   che   ha
riformato, tra  l'altro,  la  disciplina  del  servizio  di  default,
stabilendo,  in  particolare,  che  la  regolazione   delle   partite
economiche relative a prelievi di gas  naturale  dei  clienti  finali
serviti  dal  fornitore  del  servizio  di  default  rientrano  nella
responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile  del
bilanciamento della propria rete; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9
agosto 2013, n. 98, che, all'art. 4, comma 1,  ha  limitato  ai  soli
clienti domestici  il  diritto  alla  determinazione  del  prezzo  di
riferimento del gas naturale definito dall'autorita'; 
  Vista la  deliberazione  n.  ARG/gas  64/09  dell'autorita'  ed  in
particolare l'allegato A recante «Approvazione  del  testo  integrato
delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi
da gas  naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  urbane»  (TIVG)  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti i decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  recanti
«Individuazione dei fornitori di ultima istanza» per gli anni termici
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016,  2016-2017  e
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  e,  in  particolare,  il  decreto  3
agosto 2012 che, all'art. 1,  comma  3,  prevede  l'applicazione  del
servizio  di  ultima  istanza  a   tutti   i   clienti   finali   non
disalimentabili che si  trovino  senza  un  fornitore  per  qualsiasi
causa; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» con la quale, fra l'altro, si e'  previsto,
al comma 59 - come modificato dall'art. 3, comma  1-bis,  lettera  b)
della  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.  108  e,  da  ultimo
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - la soppressione, a decorrere dal
1° gennaio 2022, del terzo periodo  del  comma  2  dell'art.  22  del
decreto  legislativo  23   maggio   2000,   n.   164   e   successive
modificazioni, relativo alla  determinazione  transitoria,  da  parte
dell'Autorita', dei prezzi di riferimento  del  gas  naturale  per  i
clienti domestici; 
  Vista  la  deliberazione  301/2019/R/GAS  dell'autorita',   recante
«Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di
ultima  istanza  e  dei  fornitori  del  servizio   di   default   di
distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2019» che all'allegato  A  ha
definito la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza
pubblica per l'assegnazione del servizio di ultima istanza; 
  Considerato che l'assetto in materia di servizi di  ultima  istanza
prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi, effettuati in
condizioni di sicurezza, da parte del cliente  finale  che  si  trovi
nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso
il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso  il  servizio
di default e che le condizioni di  accesso  ai  due  servizi  debbano
essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi
per il sistema nonche' di mantenere i meccanismi incentivanti per  le
attivita' svolte dai diversi soggetti coinvolti; 
  Considerato che la previsione di estendere il servizio di fornitura
di ultima istanza  a  tutti  i  clienti  finali  non  disalimentabili
comporta l'attivazione del servizio anche nei casi  di  morosita'  di
tali clienti, e  cio'  presenta  elementi  che  eccedono  il  rischio
ordinariamente correlato all'attivita' di vendita del gas naturale; 
  Ritenuto opportuno che: 
  l'Autorita'  definisca,  tra   l'altro,   le   modalita'   per   la
determinazione delle  condizioni  economiche  di  fornitura  del  gas
naturale per i clienti finali che si trovano nel servizio  di  ultima
istanza; 
  sia confermata l'applicazione di un  meccanismo  di  reintegrazione
degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di  ultima  istanza
connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili; 
  la selezione dei soggetti fornitori il servizio di  ultima  istanza
sia svolta, come negli anni precedenti, dall'Acquirente unico  S.p.A.
con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, individua i criteri e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza per il periodo relativo all'anno termico 2020-2021,
a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di  gas
naturale sul mercato, fornendo in tal senso indirizzi  nei  confronti
dell'Autorita'. 
  2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1  consiste  nella
fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si  trovano,
anche temporaneamente, senza fornitore: 
  per  cause  diverse  dalla  morosita'  del  cliente   finale,   con
riferimento ai punti  di  riconsegna  nella  titolarita'  di  clienti
domestici; ai punti  di  riconsegna  relativi  a  condomini  con  uso
domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; ai punti di
riconsegna per usi diversi e  con  consumo  non  superiore  a  50.000
Smc/anno; 
  per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di  riconsegna  nella
titolarita' di utenze relative  ad  attivita'  di  servizio  pubblico
anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno. 
  3.  L'Autorita'  provvede  a  definire  opportuni   meccanismi   di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai  fornitori  di
ultima   istanza   connessi   alla   morosita'   dei   clienti    non
disalimentabili di cui al comma 2.