IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  7  novembre  1942,  n.   1564,   recante
«Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio
degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico
destinati a  contenere  musei,  gallerie,  collezioni  e  oggetti  di
interesse storico culturale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza  antincendio
per  gli  edifici  di   interesse   storico-artistico   destinati   a
biblioteche ed archivi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  di
concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante
«Regolamento concernente  norme  di  sicurezza  antincendio  per  gli
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie,  esposizioni
e mostre»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti  a  tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  aperti  al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi 
                   per edifici sottoposti a tutela 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli
edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie,  esposizioni,  mostre,  biblioteche  e   archivi   di   cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.