IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, recante «Coniazione
di una medaglia destinata a premiare le persone  che  si  rendono  in
modo eminente benemerite in  occasione  di  qualche  morbo  epidemico
pericoloso»; 
  Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n.  3706,  recante  «Regio
decreto che aggiunge l'attestazione di  benemerenza  alle  ricompense
stabilite pei benemeriti della  salute  pubblica»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1886, n. 58; 
  Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918,  n.  1048,  recante
«Istituzione di una  medaglia  al  merito  della  sanita'  pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1918, n. 183; 
  Visto  il  regio  decreto  25  novembre  1929,  n.  2193,   recante
«Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente  e
per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e  istituzione
della attestazione al merito della salute pubblica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1930, n. 8; 
  Visto il decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre  1946,
n. 344, recante «Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene
e della salute pubblica»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
novembre 1946, n. 272, e in particolare: 
    l'art. 1, a tenore del quale  le  medaglie  e  l'attestazione  di
«benemerenza», istituite con i citati regi decreti n. 3872 del 1867 e
n. 3706 del 1886, sono conferite con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sentito il parere di una Commissione centrale  permanente  incaricata
di esaminare il merito delle azioni  da  premiare  e  con  la  stessa
procedura sono conferite, altresi', le medaglie e  l'attestazione  al
merito della sanita' pubblica istituite  con  il  richiamato  decreto
luogotenenziale n. 1048 del 1918, e con  il  sopra  menzionato  regio
decreto n. 2193 del 1929; 
    l'art. 2, che prevede la composizione dell'anzidetta Commissione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n.
637, recante «Nuove  caratteristiche  delle  medaglie  ai  benemeriti
della  salute  pubblica  ed  al  merito  della  sanita'  pubblica   e
modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1952, n. 141; 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n.  296,  recante  «Costituzione  del
Ministero della sanita'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato  istituito  il  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2019, con  il
quale e' stata definita per il  triennio  2019-2022  la  composizione
della piu' volte citata Commissione; 
  Dato atto che la predetta Commissione nella  seduta  del  2  maggio
2019 ha approvato i nuovi criteri per l'assegnazione  delle  predette
benemerenze; 
  Ravvisata la necessita' di definire le procedure e le modalita'  di
presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai
«benemeriti  della  salute  pubblica»  e  al  «merito  della  sanita'
pubblica»; 
  Su proposta della predetta Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Benemeriti alla salute pubblica 
 
  1. Ai sensi del regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e successive
modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla salute pubblica e'
conferita alle persone che si sono rese in modo  eminente  benemerite
in occasione di qualche morbo epidemico  pericoloso,  sia  prodigando
personalmente cure ed assistenze agli  infermi,  sia  provvedendo  ai
servigi igienici ed amministrativi, ovvero  ai  bisogni  materiali  o
morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando
non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo
assoluto e speciale. 
  2. La medaglia ai benemeriti della salute pubblica,  istituita  con
regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di
merito, in oro,  argento  e  bronzo.  Essa  ha  il  diametro  di  tre
centimetri e porta, da una  parte,  lo  stemma  della  Repubblica  e,
dall'altra, una corona  di  quercia  circondata  dalla  leggenda  «Ai
benemeriti della salute pubblica». Detta medaglia si porta alla parte
sinistra del petto, appesa a un nastro di color  cilestro  orlato  di
nero; la larghezza del nastro  e'  di  trentasei  millimetri,  quella
degli orli di millimetri sei per ciascuno. 
  3. Alle ricompense e' aggiunta l'«Attestazione di benemerenza». 
  4. I nomi dei decorati sono  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana.