IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, recante «Coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso»; Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706, recante «Regio decreto che aggiunge l'attestazione di benemerenza alle ricompense stabilite pei benemeriti della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1886, n. 58; Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, recante «Istituzione di una medaglia al merito della sanita' pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1918, n. 183; Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193, recante «Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e istituzione della attestazione al merito della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1930, n. 8; Visto il decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, recante «Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1946, n. 272, e in particolare: l'art. 1, a tenore del quale le medaglie e l'attestazione di «benemerenza», istituite con i citati regi decreti n. 3872 del 1867 e n. 3706 del 1886, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare e con la stessa procedura sono conferite, altresi', le medaglie e l'attestazione al merito della sanita' pubblica istituite con il richiamato decreto luogotenenziale n. 1048 del 1918, e con il sopra menzionato regio decreto n. 2193 del 1929; l'art. 2, che prevede la composizione dell'anzidetta Commissione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637, recante «Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanita' pubblica e modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1952, n. 141; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, recante «Costituzione del Ministero della sanita'»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con il quale e' stato istituito il Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2019, con il quale e' stata definita per il triennio 2019-2022 la composizione della piu' volte citata Commissione; Dato atto che la predetta Commissione nella seduta del 2 maggio 2019 ha approvato i nuovi criteri per l'assegnazione delle predette benemerenze; Ravvisata la necessita' di definire le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni per il conferimento di ricompense ai «benemeriti della salute pubblica» e al «merito della sanita' pubblica»; Su proposta della predetta Commissione; Decreta: Art. 1 Benemeriti alla salute pubblica 1. Ai sensi del regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e successive modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla salute pubblica e' conferita alle persone che si sono rese in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale. 2. La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda «Ai benemeriti della salute pubblica». Detta medaglia si porta alla parte sinistra del petto, appesa a un nastro di color cilestro orlato di nero; la larghezza del nastro e' di trentasei millimetri, quella degli orli di millimetri sei per ciascuno. 3. Alle ricompense e' aggiunta l'«Attestazione di benemerenza». 4. I nomi dei decorati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.