LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                    dei servizi radiotelevisivi: 
 
  Premesso che 
    con decreto del Presidente della Repubblica del 17  luglio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  180
del 18 luglio 2020, e' stato indetto per i giorni 20 e  21  settembre
2020 un  referendum  popolare  confermativo  del  testo  della  legge
costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
approvato dal Parlamento e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 240, del 12 ottobre 2019; 
  Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante  disposizioni
urgenti in materia  di  consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.  59,  e
in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede, per  le  consultazioni
elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di  cui
all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in  modo
da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai  mezzi  di
informazione e per la  comunicazione  politica  durante  le  campagne
elettorali   e   referendaria,   in   relazione    alla    situazione
epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19; 
  Visti, quanto alla potesta' di rivolgere  indirizzi  generali  alla
RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Vista,  quanto  alla  potesta'  di  dettare  prescrizioni  atte   a
garantire   l'accesso   alla   programmazione   radiotelevisiva,   in
condizioni  di  parita',  la  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in
particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo  unico
dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e  il  30
luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca la  piu'  ampia  informazione  e  conoscenza  sul  quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e disposizioni 
                   comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alla consultazione  referendaria  del  20  e  21  settembre  2020  in
premessa e si applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non
diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo  alla
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  e
cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 
  2.  Considerata  la  particolare  importanza  della   consultazione
referendaria del 20 e 21 settembre 2020, avente ad oggetto  la  legge
di  revisione  dell'ordinamento  della  Repubblica  approvata   dalle
Camere, ai  sensi  dell'art.  138  della  Costituzione,  il  servizio
pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione  possibile,
conformandosi  con  particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del
pluralismo,  completezza,  imparzialita',  indipendenza,  parita'  di
trattamento tra diversi soggetti politici e  opposte  indicazioni  di
voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire  al
maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 
  3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  al
quesito.