LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di  seguito  COVIP)
esercita  la  vigilanza  prudenziale   sulle   forme   pensionistiche
complementari,  perseguendo  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei
comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'; 
  Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del  gettito
derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito:  legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che  prevede  che  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  al
Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8  agosto  1995  n.  335  (di
seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art.  1,  comma
68, della legge n. 266 del 2005, secondo il  quale  il  finanziamento
della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento  annuale  da
parte dei fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati; 
  Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
secondo  il  quale  nell'ambito  delle  misure  per  la  tutela   dei
risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di  vigilanza  della
COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal
recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 dicembre  2016,  e'  autorizzata  la  spesa  di
1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato  con
la delibera del 25 novembre 2019; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2020 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2019; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2020, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla
stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai  fondi  pensione
nell'anno 2019, il versamento a  carico  delle  forme  pensionistiche
complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5  per  mille
dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo  dalle
forme pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto di  escludere  dal  versamento  i  contributi  di  importo
esiguo; 
 
                              Delibera 
 
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e
modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2020. 
                               Art. 1 
 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per
l'anno 2020 dai soggetti di cui al successivo art. 2,  il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2019. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o
ente, la base di calcolo ai sensi del comma  1  dovra'  tenere  anche
conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare
la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle
obbligazioni previdenziali.