IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»), e successive modifiche ed integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160  recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 265, comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  21
luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 136.724 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in
particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle  necessita'
causate dall'emergenza COVID-19; 
  Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e  10
novembre 2017, nonche' 12 marzo, 10  maggio,  11  luglio  2018  e  11
ottobre 2018, con i quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime
quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con  godimento
1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta vengono disposte le emissioni della dodicesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con  godimento  1°  marzo  2016  e
scadenza 1° settembre 2036 e della ventesima tranche buoni del Tesoro
poliennali 5% con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e'  disposta  l'emissione  di  una  sedicesima
tranche dei buoni  del  Tesoro  poliennali  2,45%  con  godimento  1°
settembre 2016 e  scadenza  1°  settembre  2033.  I  predetti  titoli
vengono emessi congiuntamente ai BTP 2,25%, con  godimento  1°  marzo
2016 e scadenza 1° settembre 2036 e ai BTP 5% con godimento 1° agosto
2007 e scadenza 1° agosto 2039, per un ammontare nominale complessivo
di 2.000 milioni  di  euro,  da  regolarsi  secondo  quanto  previsto
dall'art. 5. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime sette cedole dei buoni emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».