La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti atti internazionali: 
    a) Protocollo emendativo della Convenzione  del  29  luglio  1960
sulla  responsabilita'  civile  nel  campo   dell'energia   nucleare,
emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28  gennaio  1964  e  dal
Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; 
    b) Protocollo emendativo della Convenzione del  31  gennaio  1963
complementare alla Convenzione di Parigi del  29  luglio  1960  sulla
responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata  dal
Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal  Protocollo  del  16
novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.