Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Intervento  sostitutivo  in  materia  di   consultazioni   elettorali
                      regionali per l'anno 2020 
 
  1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale  in  materia
di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti  della
Giunta  Regionale,  nonche'  dei  consigli  regionali  dei   principi
fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165,
come modificata dalla legge 15  febbraio  2016,  n.  20,  integra  la
fattispecie di mancato rispetto di  norme  di  cui  all'articolo  120
della Costituzione e, contestualmente,  costituisce  presupposto  per
l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. 
  2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici  e
l'unita' giuridica della Repubblica,  nella  Regione  Puglia  per  le
elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni
regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del  2004  e
salvo  sopravvenuto  autonomo  adeguamento  regionale   ai   predetti
principi, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza, di cui
una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede
utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; 
    b) nel caso in cui siano espresse due  preferenze  per  candidati
del  medesimo  sesso,  si  procede  all'annullamento  della   seconda
preferenza. 
  3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il
compito di provvedere agli adempimenti conseguenti  per  l'attuazione
del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni
regionali incompatibili con il comma 2, fermo  restando  il  rispetto
del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali  di
cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile  2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,  n.
59. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 65
          «Disposizioni di attuazione  dell'art.  122,  primo  comma,
          della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          55 del 5 luglio 2004, cosi' recita: 
              «Art. 4.  (Disposizioni  di  principio,  in  attuazione
          dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, in  materia
          di sistema di elezione) - 1. Le  regioni  disciplinano  con
          legge il sistema di elezione del  Presidente  della  Giunta
          regionale  e  dei  consiglieri  regionali  nei  limiti  dei
          seguenti principi fondamentali: 
                a)  individuazione  di  un  sistema  elettorale   che
          agevoli la formazione di stabili maggioranze nel  Consiglio
          regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 
                b) contestualita' dell'elezione del Presidente  della
          Giunta  regionale  e  del  Consiglio   regionale,   se   il
          Presidente e' eletto  a  suffragio  universale  e  diretto.
          Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi  di
          elezione del  Presidente  della  Giunta  regionale  secondo
          modalita' diverse dal suffragio universale  e  diretto,  di
          termini  temporali  tassativi,  comunque  non  superiori  a
          novanta  giorni,  per  l'elezione  del  Presidente  e   per
          l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; 
                c) divieto di mandato imperativo; 
                c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e
          uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 
                  1)   qualora   la    legge    elettorale    preveda
          l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i  candidati
          siano presenti in modo tale che quelli dello  stesso  sesso
          non eccedano il 60 per cento del totale  e  sia  consentita
          l'espressione  di  almeno  due  preferenze,  di   cui   una
          riservata  a  un   candidato   di   sesso   diverso,   pena
          l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 
                  2) qualora siano previste liste  senza  espressione
          di preferenze, la legge  elettorale  disponga  l'alternanza
          tra  candidati  di  sesso  diverso,  in  modo  tale  che  i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale; 
                  3) qualora siano previsti collegi  uninominali,  la
          legge  elettorale  disponga  l'equilibrio  tra  candidature
          presentate  col  medesimo  simbolo  in  modo  tale  che   i
          candidati di un sesso non eccedano  il  60  per  cento  del
          totale.». 
              - La legge 15 febbraio 2016, n. 20,  recante  «Modifica
          all'art. 4 della legge  2  luglio  2004,  n.  165,  recante
          disposizioni   volte   a   garantire   l'equilibrio   nella
          rappresentanza tra donne e uomini nei consigli  regionali»,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25
          febbraio 2016. 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione: 
              «Art.  120.  La  Regione  non   puo'   istituire   dazi
          d'importazione o esportazione o transito  fra  le  Regioni.
          Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
          modo la libera circolazione delle persone e delle cose  fra
          le Regioni. Non puo' limitare il diritto dei  cittadini  di
          esercitare in qualunque parte del territorio  nazionale  la
          loro professione, impiego o lavoro.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-bis,   del
          decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di consultazioni elettorali  per  l'anno
          2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  103  del  20
          aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
          giugno 2020, n. 59: 
              «Art. 1-bis. (Modalita' di svolgimento delle operazioni
          di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie
          dell'anno 2020) - 1. Al fine di  assicurare  il  necessario
          distanziamento sociale, le operazioni di votazione  per  le
          consultazioni elettorali e referendarie dell'anno  2020  si
          svolgono, in deroga a quanto previsto  dall'art.  1,  comma
          399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nella  giornata
          di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella  giornata  di
          lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
              2.  Per  le  consultazioni  elettorali  e  referendarie
          dell'anno 2020, le disposizioni di  cui  all'art.  4  della
          legge 22 febbraio 2000, n. 28,  si  applicano  in  modo  da
          evitare posizioni di  svantaggio  rispetto  all'accesso  ai
          mezzi di  informazione  e  per  la  comunicazione  politica
          durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione
          alla situazione epidemiologica derivante  dalla  diffusione
          del COVID-19. 
              3. Per le consultazioni elettorali di  cui  all'art.  1
          del  presente  decreto  resta   fermo   il   principio   di
          concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art.  7
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  si
          applica, altresi', al referendum confermativo del testo  di
          legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli  56,
          57 e 59 della Costituzione  in  materia  di  riduzione  del
          numero  dei  parlamentari»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del  12  ottobre  2019.  A  tale  fine  si
          applicano  le  disposizioni  previste   per   le   elezioni
          politiche relativamente agli adempimenti  comuni,  compresi
          quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i
          compensi  degli  uffici  elettorali  di   sezione.   Appena
          completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro
          dei   votanti   per   ogni   consultazione,   si   procede,
          nell'ordine,  allo   scrutinio   relativo   alle   elezioni
          politiche  suppletive,  a  quello  relativo  al  referendum
          confermativo  e  successivamente,  senza  interruzione,   a
          quello  relativo  alle  elezioni  regionali.  Lo  scrutinio
          relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle  ore
          9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni  comunali
          e  poi  a  quelle  circoscrizionali.  Le  spese   derivanti
          dall'attuazione     di     adempimenti     comuni      sono
          proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli  altri  enti
          interessati   in   base   al   numero   delle    rispettive
          consultazioni. 
              4.   Limitatamente    alle    elezioni    comunali    e
          circoscrizionali  dell'anno  2020,  il  numero  minimo   di
          sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e
          delle candidature e' ridotto a un terzo. 
              5. In considerazione  della  situazione  epidemiologica
          derivante dalla diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto
          dell'esigenza di assicurare  il  necessario  distanziamento
          sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del
          procedimento elettorale,  nonche'  di  garantire  il  pieno
          esercizio dei diritti civili e politici  nello  svolgimento
          delle elezioni delle regioni a statuto ordinario  dell'anno
          2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
          presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto  a
          un terzo. 
              6. E' fatta salva per ciascuna regione la  possibilita'
          di  prevedere,  per  le  elezioni   regionali   del   2020,
          disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5,  ai  fini
          della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio
          da COVID-19.».